Legge regionale 12 agosto 1987, n. 71 - Testo storico

Legge regionale n. 71 del 12 08 1987

Rifinanziamento per l'anno 1987 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, recante interventi regionali in materia di agricoltura, articolo 4, comma 2°, lettera a).

(B.U. 17 settembre 1987, n. 18, 2° S.S. al n. 17 del 10 settembre 1987)

Art. 1

1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, articolo 4, comma 2°, lettera a), č autorizzata la maggiore spesa di lire 350.000.000 per l'esercizio finanziario 1987.

Art. 2

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 350.000.000, graverą sul capitolo 31010 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede:

- per l'anno 1987 mediante riduzione di lire 350.000.000 dallo stanziamento iscritto al cap. 32650 del Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1987 - legge regionale 5 gennaio 1987, n. 2.

- per gli anni successivi gli oneri necessari saranno determinati con la legge finanziaria ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 3

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 sono apportate le seguenti variazioni: Parte spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 32650 Contributi per interventi nell'utilizzazione e nella valorizzazione di terreni collinari e montani secondo disposizioni di leggi regionali o deliberazioni di Consiglio abrogate

dalla LR 6 luglio 1984 n. 30.

L. 350.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 31010 Concorso nel pagamento di interessi su prestiti di conduzione nel settore dell'agricoltura.

L. 350.000.000

- LR 6 luglio 1984 n. 30, articolo 4 comma secondo lettera a)

- LR 3 gennaio 1986, n. 1 artt. 11 e 14 comma secondo

- LR 15 aprile 1987 n. 24

- LR 12 agosto 1987 n. 71

1. La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.