Legge regionale 12 dicembre 1986, n. 71 - Testo storico

Legge regionale n. 71 del 12 12 1986

Bollettino ufficiale 24 12 1986 n. 17, 1° S.S. al n. 31 del 22 12 1986

Norme concernenti l'individuazione degli ambiti territoriali in cui il manto di copertura dei tetti deve essere realizzato in lose di pietra e la disciplina dei relativi benefici economici.

Art. 1

(Finalità )

1. La Regione Valle d'Aosta, in relazione alla propria competenza legislative esclusiva in materia di tutela del paesaggio, di cui fanno parte integrante i tetti tipici in lose di pietra, disciplina con la presente legge gli interventi regionali diretti ad assicurare il mantenimento di dette caratteristiche ambientali.

2. In relazione alle finalità di cui al primo comma, le disposizioni della presente definiscono:

a) gli ambiti in cui il manto di copertura dei tetti delle costruzioni deve essere realizzato in lose di pietra;

b) le caratteristiche cui tali manti di copertura devono rispondere;

c) i benefici economici e le relative modalità di erogazione.

Art. 2

(Ambiti territoriali in cui è obbligatoria l'esecuzione dei manti di copertura dei tetti in lose di pietra)

1. Il manto di copertura dei tetti delle costruzioni, salve le eccezioni previste dall'articolo 4 e le deroghe di cui all'articolo 5, deve essere realizzato in lose di pietra nei casi seguenti:

a) costruzioni situate o previste su terreni posti a quota superiore a metri 1000 sul livello del mare;

b) costruzioni comprese negli agglomerati antichi censite nelle mappe di impianto del nuovo catasto terreni, ancorché situate su terreni posti a quota inferiore a 1000 metri sul livello del mare. Con la procedura di cui all'articolo 3, la Giunta regionale può individuare altre costruzioni, contigue a quelle anzidette, in quanto concorrenti alla definizione paesistica degli insediamenti antichi di cui fanno parte, mediante la delimitazione del perimetro degli insediamenti stessi.

2. Sono altresì soggette alle disposizioni del primo comma le costruzioni situate a quota inferiore a metri 1000 sul livello del mare purché comprese o previste in una zona omogenea, di cui alla lettera C del decreto ministeriale 2 aprile 1968, la cui attuazione non sia ancora iniziata alla data di entrata in vigore della presente legge, nei casi in cui il perimetro di tale zona sia intersecato dalla isoipsa metri 1000 sul livello del mare.

3. Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo prevalgono su quelle dei piani regolatori generali e dei regolamenti edilizi comunitari e comunali concernenti il manto di copertura dei tetti delle costruzioni.

4. Le comunità montane e i comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i rispettivi piani regolatori generali e regolamenti edilizi alle disposizioni del primo comma. Tale adeguamento non è soggetto alle procedure previste dagli articoli 10 e 11 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, e successive modificazioni, in materia urbanistica e di tutela del paesaggio. Decorso inutilmente detto termine, si applicano le disposizioni previste dal quinto comma dell'articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 3

(Delimitazione dei perimetri degli insediamenti antichi)

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentito il parere delle comunità montane e dei comuni competenti per territorio, delimita, in cartografia catastale, il perimetro degli insediamenti antichi di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 2.

2. Le comunità montane e i comuni esprimono il parere di cui al primo comma, con deliberazione consigliare, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Trascorso inutilmente detto termine, si prescinde dal parere medesimo.

3. La Giunta regionale, su richiesta motivata dei Comuni da presentarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sentito il parere della Sovraintendenza per i beni culturali e ambientali, ha facoltà di definire ambiti territoriali nei quali è obbligatoria l'esecuzione di manti di copertura dei tetti in lose di pietra, in aggiunto a quelli previsti dall'articolo 2.

4. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui al primo e terzo comma sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale, parte seconda; la loro efficacia decorre dal quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione.

Art. 4

(Eccezioni)

1. È consentito l'impiego di un manto di copertura diverso dalle lose di pietra nelle costruzioni che, pur situate o previste negli ambiti di al primo comma dell'articolo 2, abbiano particolare destinazione di uso, e precisamente:

a) i bivacchi ed i rifugi alpini;

b) le costruzioni direttamente funzionali agli impianti di risalita quando, per modalità ed esigenze costruttive e d'uso, non siano realizzate con tecniche e materiali tradizionali;

c) le costruzioni realizzate dalle Ferrovie dello Stato a diretto servizio della linea ferroviaria.

Art. 5

(Deroghe)

1. All'obbligo previsto dall'articolo 2 può essere derogato nei casi seguenti:

a) costruzioni destinate ad attività industriali e artigiane con superficie coperta superiore a 500 metri quadrati o che, in conformità alla normativa urbanistico - edilizia applicabile nei rispettivi comuni, siano dotate o previste con copertura piana e con falde con pendenze inidonee per l'impiego delle lose di pietra;

b) costruzioni funzionali alla monticazione del bestiame situate a quota superiore a metri 2000 sul livello del mare.

2. Per l'esercizio dei poteri di deroga, il sindaco, previa favorevole deliberazione del consiglio comunale, trasmette la relativa domanda all'Assessore regionale competente in materia di beni culturali e ambientali. La concessione o l'autorizzazione può essere rilasciata solo previo nulla - osta dell'Assessore anzidetto, emanato su parere della sovrintendenza regionale per i beni culturali e ambientali.

3. All'obbligo previsto dall'articolo 2 può essere, altresì, derogato nei casi di costruzioni e impianti pubblici, che per esigenze architettoniche in relazione all'attività cui essi sono da adibire richiedano l'impiego di materiali di copertura diversi dalle lose di pietra. In tali casi la concessione è assentita dal sindaco su conforme parere della Giunta regionale, sentita la sovrintendenza per i beni culturali e ambientali.

Art. 6

(Caratteristiche delle lose)

1. Le lose da impiegare nei manti di copertura, ai sensi della presente legge, devono presentare caratteristiche fisico - chimiche e meccaniche atte a garantire nel tempo la durata del materiale. A tal fine, la Giunta regionale, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva specifiche norme tecniche concernenti, essenzialmente, le caratteristiche seguenti:

a) assorbimento naturale di acqua;

b) impermeabilità;

c) comportamento al gelo;

d) comportamento alle atmosfere aggressive;

e) resistenza meccanica.

Art. 7

(Benefici economici)

1. Sono concessi contributi per la costruzione e la ricostruzione dei manti di copertura in lose di pietra dei tetti delle costruzioni situate o previste negli ambiti territoriali di cui agli articoli 2 e 3. La misura unitaria del contributo è pari alla differenza tra i costi unitari presunti di un tetto con manto di copertura di lose di pietra locale e di un tetto con manto di copertura in tegole di colore scuro, strutturati per assicurare uguali prestazioni protettive e previsti in località site a quota di metri 1300 sul livello del mare.

2. Ai fini della determinazione della misura unitaria del contributo si tiene, caso per caso, conto dei costi analitici unitari presunti relativi alle opere effettivamente eseguite per la realizzazione di ogni singolo tetto.

3. La misura unitaria del contributo è approvata, entro il 31 marzo di ogni anno, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di tutela del paesaggio. A tal fine, l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, su richiesta dell'Assessore anzidetto, determina, ogni anno, i costi analitici unitari presunti dei due tipi di tetto indicati nel primo comma. In sede di prima applicazione della presente legge il termine anzidetto è stabilito nel 31 marzo 1987.

4. Sono altresì concessi contributi per la costruzione e la ricostruzione dei manti di copertura in lose di pietra dei tetti di costruzione situate in ambiti territoriali diversi da quelli indicati nell'articolo 2 e nel terzo comma dell'articolo 3, nei casi in cui l'esecuzione del manto di copertura in lose di pietra sia obbligatorio per effetto di norme regolamentari locali vigenti. In questi casi, l'importo unitario del contributo è determinato in misura pari al 25 percento di quello approvato ai sensi del secondo comma.

Art. 8

(Domanda di contributo)

1. Le domande di contributo, redatte in carta libera, sono presentate all'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali successivamente all'acquisizione della concessione o autorizzazione edilizia e, comunque, non oltre quattro mesi dalla data di ultimazione del manto di copertura, con allegata la documentazione seguente:

a) copia uniforme della concessione o autorizzazione edilizia e dei disegni di progetto illustranti la forma e le dimensioni del tetto, ovvero dichiarazione concernente le opere eseguite o da eseguire, per i casi di opere di manutenzione ordinaria;

b) planimetria, in base catastale, di almeno centimetri 10 di lato, con l'indicazione in colore rosso della costruzione interessata;

c) disegno quotato in scala 1: 100 o 1: 50 illustrante la superficie effettiva del tetto e computo metrico della superficie medesima.

2. Ai fini dell'erogazione del contributo deve essere prodotta la documentazione seguente:

a) dichiarazione del sindaco concernente:

1 - la data di ultimazione dei lavori di costruzione o ricostruzione del manto di copertura;

2 - la conformità delle opere eseguite alle prescrizioni della concessione o autorizzazione edilizia. Per le opere di ordinaria manutenzione la dichiarazione riguarda la conformità delle opere stesse alla normativa urbanistico - edilizia applicabile nei rispettivi comuni;

3 - l'obbligatorietà del manto di copertura in lose di pietra ai sensi dell'articolo 2 o di norme regolamentari locali;

b) certificato di provenienza e garanzia delle lose di pietra, rilasciato dalla ditta produttrice, attestante la loro rispondenza alle caratteristiche fisico - chimiche e meccaniche deliberate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6.

Art. 9

(Istruttoria della domanda)

1. Le domande di contributo, previa istruttoria ed eseguiti i necessari accertamenti a cura dei competenti uffici dell'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali, sono accolte o respinte con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali; con tale deliberazione è stabilita, per le domande accolte, l'entità del contributo ed è approvata e finanziata la relativa spesa.

Art. 10

(Cumulabilità )

1. I contributi disciplinati dalla presente legge sono cumulabili con altre provvidenze previste da norme statali o regionali; in tal caso tuttavia il costo del tetto che viene inserito nel preventivo generale dell'opera, quale riferimento per la determinazione delle atre provvidenze, deve essere calcolato assumendo come costo unitario quello presunto del manto di copertura in tegole di colore scuro, di cui al primo e secondo comma dell'articolo 7.

Art. 11

(Domande proposte ai sensi della legge regionale 15 giugno 1978, n. 18)

1. Sono fatte salve le prescrizioni inerenti al manto di copertura dei tetti contenute nelle concessioni o autorizzazioni edilizie rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge e ancora efficaci.

2. Le domande di contributo presentate nel corso dell'anno 1986 ai sensi della legge regionale 15 giugno 1978, n. 18, e concernenti fabbricati siti negli ambiti territoriali di cui all'articolo 2 sono liquidate, ad avvenuta presentazione della dichiarazione di ultimazione dei lavori ed eseguiti i necessari accertamenti tecnici, in base al parametro di lire venticinquemila al metro quadrato effettivo di tetto; nel caso il contributo sia già stato liquidato in base ai parametri della legge regionale 15 giugno 1978, n. 18, si provvederà a una liquidazione integrativa.

3. Qualora le domande di cui al comma precedente concernano fabbricati non ricadenti negli ambiti territoriali di cui all'articolo 2, si applicano i parametri di contributo stabiliti dalla legge regionale 15 giugno 1978, n. 18.

4. Limitatamente alle domande di cui al presente articolo si prescinde altresì dal possesso dei requisiti qualitativi delle lose di cui all'articolo 6.

Art. 12

(Ripetibilità del contributo)

1. I contributi previsti dalla presente legge possono essere concessi anche per il rifacimento del manto di copertura in lose di pietra del tetto di un fabbricato che già abbia fruito del medesimo beneficio, a condizione che siano trascorsi almeno 30 anni dalla data di erogazione del precedente contributo.

2. Nel caso il beneficio sia stato concesso in base alle analoghe norme precedentemente in vigore l'intervallo temporale di cui al precedente comma è ridotto a 20 anni.

Art. 13

(Finanziamento)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 25300 del bilancio di previsione per l'esercizio in corso e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci, e viene così determinato:

- L. 1.500.000.000 per l'anno 1986 relativamente a quanto disposto dall'articolo 11;

- L. 3.000.000.000 per l'anno 1987;

- per gli anni successivi gli oneri saranno determinati con la legge finanziaria di cui all'art.

19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

2. Alla relativa copertura si provvede:

- per l'anno 1986 mediante riduzione per L. 1.500.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) ", a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio per l'anno 1986;

- per l'anno 1987 mediante utilizzo delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2 " altri oneri non ripartibili " del bilancio pluriennale 1986/ 1988.

Art. 14

(Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione per l'esercizio 1986 sono apportate le seguenti variazioni:

- in diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " L. 1.500.000.000

- in aumento

Cap. 25300 " Contributi per la costruzione, ricostruzione di tetti in lose e di balconi tipici in legno

- LR 15 giugno 1978, n. 18

- LR 12 dicembre 1986, n. 71 articolo 11 L. 1.500.000.000

2. Le norme contenute nella presente legge, con l'eccezione di quelle relative al regime transitorio di cui all'articolo 11, entrano in vigore il primo gennaio 1987. A decorrere da tale data la legge regionale 15 giugno 1978, n. 18, è abrogata.

Art. 15

(Dichiarazione di urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.