Legge regionale 25 ottobre 1982, n. 71 - Testo vigente

Legge regionale 25 ottobre 1982, n. 71

Interventi per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e handicappate.

(B.U. 29 novembre 1982, n. 15).

Art. 1.

(Finalitą della legge).

La Regione Valle d'Aosta interviene per la realizzazione di opere pubbliche destinate all'assistenza alle persone anziane, inabili ed handicappate.

L'intervento della Regione si attua mediante la diretta assunzione di spese ovvero mediante la concessione di contributi in conto capitale, a fondo perduto, agli enti locali, per la progettazione, l'acquisto, la costruzione - compresa l'acquisizione di aree - la ristrutturazione, l'ampliamento di stabili da adibire a centri diurni e notturni di assistenza, a micro-comunitą, di cui agli artt. 7 e 8 della legge regionale 20 giugno 1978, n. 47, a centri di sostegno per handicappati.

Art. 2.

(Programma di intervento).

Per l'attuazione delle finalitą della presente legge, č autorizzata la spesa complessiva di cinque miliardi, ripartiti in ragione di lire duemiliardicinquecentomilioni per l'esercizio finanziario 1982, di lire unmiliardocinquecentomilioni per l'esercizio finanziario 1983 e di lire un miliardo per l'esercizio finanziario 1984.

Art. 3.

(Contributi agli enti locali).

I contributi agli enti locali, di cui al precedente articolo 1, possono essere concessi fino ad un importo massimo del 90 percento della spesa ritenuta ammissibile.

I contributi sono cumulabili con quelli previsti dalla legge regionale 25 agosto 1980, n. 38 recante interventi regionali per favorire l'accesso al credito della Cassa Depositi e Prestiti.

Le domande di contributo devono essere presentate all'Assessorato regionale alla Sanitą ed Assistenza Sociale, corredate dalla seguente documentazione:

a) domanda in carta legale sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente locale e copia dell'atto autorizzativo alla presentazione della domanda;

b) planimetria e stima delle aree - nel caso di loro acquisizione -, progetto esecutivo dell'opera;

c) documentazione dimostrativa degli oneri con l'indicazione delle modalitą con le quali l'ente intende far fronte alla quota di spesa a proprio carico.

Art. 4.

(Piano annuale di intervento).

Il piano annuale delle opere da realizzare direttamente dalla Regione e da ammettere ai contributi di cui all'articolo precedente, č approvato previo parere della commissione consiliare per la sicurezza sociale, dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.

Nel piano annuale sono fissati i criteri, le condizioni e le modalitą di erogazione dei contributi agli enti beneficiali.

Art. 5.

(Rinvio).

All'esame e alla approvazione dei progetti, all'appalto dei lavori e all'obbligo del rendiconto per le opere di cui alla presente legge, si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 8 e 9 della legge regionale 26 maggio 1982, n. 10.

Art. 6.

(Norme finanziarie).

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, graveranno sugli istituendi capitoli n. 42560 e 42570 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1982 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente, si fa fronte:

- per l'anno 1982 mediante prelievo della somma di lire duemiliardicinquecentomilioni dal cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento) " - allegato 8 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1982;

- per gli anni 1983 e 1984 mediante utilizzo per lire duemiliardicinquecentomilioni delle disponibilitą relative al programma 2.2.3.04 " Servizi Sociali " del bilancio pluriennale 1982/1984 della Regione.

Art. 7.

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento) " L. 2.500.000.000

Variazione in aumento

Cap. 42560 (di nuova istituzione) - " Spese per la costruzione e ristrutturazione di presidi residenziali socio - assistenziali " L. 1.250.000.000

Cap. 42570 (di nuova istituzione) - " Contributi per la costruzione e ristrutturazione di presidi residenziali socio - assistenziali " L. 1.250.000.000