Legge regionale 4 dicembre 1981, n. 71 - Testo storico

Legge regionale n. 71 del 04 12 1981

Bollettino ufficiale 24 12 1981 n. 16

Maggiore spesa per l’applicazione della legge regionale 5 giugno 1974, n. 16 e successive modificazioni recanti norme per la concessione di indennitą giornaliera per ricovero ospedaliero a favore dei coltivatori diretti, degli esercenti attivitą commerciali e degli artigiani.

Art. 1

Per l’applicazione della legge regionale 5 giugno 1974, n. 16 e successive modificazioni, concernenti la concessione di indennitą giornaliera per ricovero ospedaliero a favore dei coltivatori diretti, degli esercenti attivitą commerciali e degli artigiani, č autorizzata la maggiore spesa annua di lire diecimilioni.

Art. 2

L’onere di lire diecimilioni derivante dall’applicazione della presente legge, graverą sul capitolo 41450 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1981 e sul corrispondente capitolo del bilancio per gli esercizi successivi.

Alla copertura di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali - Spese correnti) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1981; per gli anni 1982- 1983 con la disponibilitą relativa a " Sicurezza sociale - 2.2. Assistenza sociale " del bilancio pluriennale 1981- 1983; per gli anni successivi gli oneri saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Gli aumenti di spesa derivanti dall’applicazione dell’articolo 234 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, saranno determinati con la legge di approvazione del bilancio.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazioni in diminuzione:

Cap. 50000 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti)

L. 10.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 41450 < Spese per la corresponsione di indennitą giornaliera per ricovero ospedaliero a favore dei coltivatori diretti, degli esercenti attivitą commerciali, degli artigiani residenti in Valle d’Aosta (Legge regionale 5 giugno 1974, n. 16, legge regionale 20 giugno 1978, n. 45) L. 10.000.000

Art. 4

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.