Legge regionale 29 dicembre 1980, n. 71 - Testo storico

Legge regionale n. 71 del 29 12 1980

Bollettino ufficiale 30 12 1980 n. 14

Interventi regionali in attuazione dell’articolo 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319, concernente norme per la tutela delle acque dall’inquinamento, integrata e modificata dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650.

Art. 1

In attuazione dell’articolo 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319, integrata e modificata dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650, la Regione concede contributi in conto capitale ad imprese singole o associate, già in servizio alla data del primo gennaio 1975, le quali realizzino o modifichino impianti di depurazione o di pretrattamento per le necessarie modificazioni degli scarichi in atto alla stessa data.

Art. 2

L’entità dei contributi regionali di cui all’articolo 1 è fissata nella misura massima del 7 per cento del costo totale ammesso a contributo.

Detta misura potrà essere aumentata, con deliberazione del Consiglio regionale, in relazione ad eventuali maggiori assegnazioni disposte dallo Stato.

Il Consiglio regionale, con propria deliberazione stabilisce le priorità, le modalità e i tempi per l’attuazione della presente legge in conformità della normativa nazionale, regionale e della comunità economica europea.

Nella deliberazione consiliare di cui al comma precedente è stabilita altresì la ripartizione delle risorse destinate al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 3

L’erogazione dei contributi sarà effettuata con deliberazione della Giunta regionale ed avverrà per il 60 per cento all’inizio dei lavori e per il restante 40 per cento a seguito di presentazione da parte del beneficiario della documentazione comprovante l’avvenuta realizzazione degli impianti e delle opere relative ai contributi concessi.

Art. 4

Al finanziamento del piano di riparto dei contributi in conto capitale di cui all’articolo 2, si provvede mediante impiego delle assegnazioni spettanti alla Regione ai sensi della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

Sulla base delle assegnazioni disposte dal CIPE, la Regione dispone le conseguenti variazioni al bilancio per l’esercizio 1980 con le modalità stabilite dall’articolo 42 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.