Legge regionale 7 dicembre 1979, n. 71 - Testo storico

Legge regionale n. 71 del 07 12 1979

Bollettino ufficiale 15 12 1979 n. 11

Norme urgenti per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza.

Art. 1

Le funzioni di educazione sanitaria e sociale, di prevenzione ed intervento contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché contro l'alcoolismo e le altre tossicodipendenze, sono esercitate dai comuni mediante l'unità sanitaria locale costituita ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in conformità agli indirizzi della programmazione regionale in materia.

Art. 2

Fino alla costituzione dell'unità sanitaria locale, le funzioni di cui all'articolo 1 della presente legge sono esercitate dalla Regione oltreché attraverso l'utilizzo dei normali presidi ospedalieri, sanitari e sociali presenti sul territorio, mediante i servizi istituiti ai sensi della legge regionale 11 novembre 1977, n. 65.

I presidi e servizi di cui al precedente comma sono tenuti a fornire le prestazioni loro richieste al fine di assicurare la diagnosi, la riabilitazione ed il reinserimento sociale delle persone interessate, ai sensi della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

Art. 3

Tutte le prestazioni rese dai presidi e servizi di cui al precedente articolo ai fini della presente legge, sono gratuite per tutti gli assistiti, sempreché non si tratti di prestazioni a carico di enti mutualistici o altri enti pubblici.

Gli interventi devono essere effettuati nel rispetto dell'integrità psico - fisica degli assistiti.

All'assistito deve essere assicurato il diritto di scelta dei luoghi di cura e dei sanitari curanti, nell'ambito della organizzazione delle attività previste ai fini della presente legge.

Nel rapporto con l'utente gli operatori devono avvalersi di norma della lingua materna dell'assistito.

Art. 4

Per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge, la Regione si avvale dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale che, in collaborazione con gli enti interessati che operano ai fini della presente legge, espleta in particolare:

a) il coordinamento, la consulenza e l'assistenza tecnica;

b) la raccolta ed elaborazione dei dati statistici ed epidemiologici;

c) la ricezione delle segnalazioni da parte dei singoli sanitari curanti di persone che fanno uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o di persone che, avendo intrapreso la cura volontaria, la interrompono;

d) la ricezione delle segnalazioni degli ufficiali o agenti di polizia;

e) la ricezione delle segnalazioni degli ufficiali o agenti di polizia;

e) la ricezione e registrazione dei provvedimenti dei giudici a carico dei tossicodipendenti;

f) la segnalazione al Pretore dei tossicodipendenti che, avendo accettato la cura volontaria, di fatto la rifiutano;

g) la ricezione delle richieste di intervento volontario da parte di chi eserciti la patria potestà o la tutela.

L'Assessorato alla sanità ed assistenza sociale opera altresì, in collaborazione con l'Assessorato della pubblica istruzione, al fine di porre la scuola, a livello di insegnanti, di alunni e relative famiglie, nella condizione di attuare una responsabile educazione sanitaria atta a prevenire l'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art. 5

La Regione programma gli interventi per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge nell'ambito del piano sanitario regionale di cui all'articolo 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 6

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà con i fondi che saranno assegnati dallo Stato ai sensi della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonché mediante eventuali stanziamenti integrativi.

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.