Legge regionale 21 dicembre 1977, n. 71 - Testo storico

Legge regionale n. 71 del 21 12 1977

Bollettino ufficiale 30 12 1977 n. 12

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo trimestre dell’anno finanziario 1978.

Art. 1

È autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1978 fino a quando sia entrata in vigore la legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione per l’anno stesso e, comunque, non oltre il 31 marzo 1978.

Art. 2

L’approvazione e l’impegno di spese durante l’esercizio provvisorio non potranno superare mensilmente un dodicesimo dell’importo delle spese previste nei vari capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1977, approvato con legge regionale 28 febbraio 1977, n. 15, e successive modificazioni.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.