Legge regionale 23 novembre 1994, n. 70 - Testo storico

Legge regionale 23 novembre 1994, n. 70

Istituzione della Consulta regionale dell'economia e del lavoro (CREL).

(B.U. 6 dicembre 1994, n. 52)

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Valle d'Aosta, al fine di rendere i propri interventi in materia economica sempre più efficaci e rispondenti alle concrete esigenze del sistema socio-economico locale, promuove una sede permanente di confronto e di collaborazione con gli enti e le forze economiche e sociali interessate ai processi di sviluppo dell'economia regionale attraverso l'istituzione della Consulta regionale dell'economia e del lavoro, di seguito denominata CREL.

Art. 2

(Composizione)

1.La CREL è composta di esperti in materia socio-economica designati nel modo seguente :

a) dal Consiglio regionale nel numero di tre;

b) uno da ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e/o regionale;

c) dalle associazioni regionali degli industriali, degli artigiani, dei commercianti, degli albergatori, degli agricoltori, delle imprese cooperative nel numero di sei;

d) uno dall'Associazione dei Sindaci della Valle d'Aosta ed uno dall'Associazione dei presidenti delle Comunità montane della Valle d'Aosta;

e) dal sistema creditizio e finanziario locale nel numero di due.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dalla scadenza del mandato della CREL, gli enti e le associazioni di cui al comma 1 devono far pervenire alla Presidenza della Giunta regionale le designazioni. Trascorso detto termine la CREL può essere validamente costituita qualora sia stato già comunque indicato un numero di membri pari alla maggioranza dei componenti.

3. I componenti della CREL sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale; essi durano in carica tre anni e possono essere revocati in qualsiasi momento dagli enti e associazioni che li hanno designati. La richiesta deve essere trasmessa al presidente della CREL, il quale provvede a darne comunicazione al Presidente della Giunta regionale per gli adempimenti conseguenti. Con le stesse modalità si procede alla sostituzione dei componenti cessati per dimissioni, decadenza e decesso; la nomina del nuovo membro avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasto in carica il componente sostituito.

4. La qualità di presidente e componente della CREL è incompatibile con quella di Presidente della Giunta regionale, di Assessore regionale, di consigliere regionale e di dipendente dell'Amministrazione regionale.

Art. 3

(Presidente)

1. Il presidente della CREL è eletto a maggioranza assoluta dei componenti. La CREL elegge fra i suoi componenti due vicepresidenti. Il presidente e i vicepresidenti costituiscono l'ufficio di presidenza, durano in carica tre anni e non sono rieleggibili.

2. Il presidente convoca le riunioni, anche su richiesta di almeno un terzo dei membri della CREL e stabilisce l'ordine del giorno.

3. Il presidente ha la rappresentanza legale della CREL.

4. I pareri della CREL sono validi se adottati a maggioranza dei suoi componenti. Qualora non vi sia l'unanimità su atti o provvedimenti la pronuncia dà atto delle posizioni discordanti indicando per ciascuna di esse il numero, il gruppo o la categoria di appartenenza dei componenti che l'hanno espressa, e dandone formale comunicazione agli organi destinatari del parere medesimo.

Art. 4

(Statuto e organi)

1. Lo statuto della CREL è adottato a maggioranza assoluta dei componenti in carica entro sessanta giorni dalla costituzione dell'organismo e approvato dal Consiglio regionale. Esso determina gli organi, comprese le forme di pubblicità degli atti, e disciplina le modalità di funzionamento della CREL, anche mediante la costituzione di specifici comitati tecnici o gruppi di lavoro stabili.

2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari alla costituzione della CREL.

Art. 5

(Attribuzioni)

1. La CREL è un organismo con personalità giuridica di diritto pubblico, che è sentito preventivamente su richiesta della Giunta regionale o del Consiglio regionale se chiamati ad approvare atti e/o provvedimenti recanti in misura prevalente disposizioni in materia di politica e di programmazione economica, finanziaria, di lavoro, siano essi di carattere generale o riguardanti singoli e specifici settori produttivi.

2. I pareri di cui al comma 1 sono espressi dalla CREL entro trenta giorni dalla richiesta inoltrata dai competenti uffici della Segreteria della Giunta regionale o della Presidenza del Consiglio regionale. Qualora la materia su cui verte il parere richieda, per la complessità e/o rilevanza del provvedimento, analisi e approfondimenti particolari, la CREL può richiedere una proroga di trenta giorni, che può essere negata dall'organo cui è destinato il parere, con provvedimento motivato, nei cinque giorni successivi alla richiesta della CREL.

3. La CREL inoltre:

a) contribuisce all'elaborazione della legislazione regionale in materia socio-economica e di lavoro, sia formulando suggerimenti ed osservazioni, sia producendo studi, rapporti e indagini su richiesta dei competenti organi regionali;

b) attiva, nell'ambito della propria autonomia gestionale e finanziaria, proprie iniziative di analisi, studio, ricerca sulla realtà socio-economica, sull'impatto della legislazione, sulle prospettive concernenti l'evoluzione della società e dell'economia regionale.

4. Alle riunioni della CREL prendono parte senza diritto di voto e in relazione agli argomenti in discussione i componenti della Giunta regionale interessati per competenza o i proponenti di proposte di legge d'iniziativa consiliare.

5. La CREL può invitare a partecipare alle riunioni i presidenti delle commissioni consiliari, i membri della Giunta regionale, i parlamentari eletti nella regione.

6. In relazione ai lavori della CREL dedicati all'esame delle materie di cui al presente articolo, il presidente, sentito l'ufficio di presidenza, istituisce comitati e commissioni, tenendo conto delle rappresentanze presenti nella CREL anche in riferimento alle materie trattate.

7. Le sedute della CREL sono pubbliche, salvo che sia deciso diversamente dall’assemblea, nelle forme previste dallo statuto.

8. La CREL può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per il compimento delle indagini occorrenti ai fini della documentazione dei problemi sottoposti al suo esame.

Art. 6

(Dotazione finanziaria)

1.La CREL dispone di propri mezzi finanziari derivanti da:

a) contributo annuo della Regione;

b) contributo annuo degli enti e associazioni che, attraverso propri rappresentanti, compongono l'organismo;

c) altri fondi derivanti da liberalità o dal concorso finanziario di soggetti pubblici o privati per la realizzazione delle iniziative previste all'art. 5, comma 3, lett. b).

2. Entro il 30 settembre di ogni anno la CREL presenta all'approvazione del Consiglio regionale un piano previsionale e programmatico per l'anno successivo indicante sia le attività sia gli oneri previsti e la loro copertura.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno, la CREL presenta alla Presidenza del Consiglio regionale il consuntivo delle attività svolte nel corso dell'anno precedente ed il connesso rendiconto economico.

4. Per l'anno in corso, il piano di cui al comma 2 deve essere presentato entro sessanta giorni dalla costituzione della CREL.

Art. 7

(Norma finanziaria)

1. Il contributo della Regione, di cui all'art. 6, fissato in lire 100 milioni per l'anno 1994 e in annue lire 250 milioni a decorrere dall'anno 1995, graverà sul capitolo 20040 che si istituisce sul bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 e successivi.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di lire 100 milioni iscritte al capitolo 69000 a valere sull'accantonamento A 1. dell'allegato 8 al bilancio di previsione per l'anno 1994 e di annue lire 250 milioni iscritte per gli anni 1995 e 1996 al capitolo 69000 del bilancio pluriennale della Regione 1994/1996, a valere sull'accantonamento A l. dell'allegato 1 del bilancio medesimo.

3. A decorrere dal 1997 l'onere annuo a carico della Regione per il finanziamento della CREL potrà essere rideterminato con legge finanziaria.

Art. 8

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni di competenza e di cassa:

a) in diminuzione:

cap. 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"

lire 100.000.000;

b) in aumento:

programma regionale: 2.1.2.04

codificazione: 2.1.1.6.2.2.10.32.01.00

cap. 20040 (di nuova istituzione)

"Contributo annuo per il funzionamento della Consulta regionale dell'economia e del lavoro (CREL)"

lire 100.000.000.

Art. 9

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta.