Legge regionale 28 novembre 1991, n. 70 - Testo storico

Legge regionale n. 70 del 28 11 1991

Bollettino ufficiale 3 12 1991 n. 53

Autorizzazione dell’ulteriore spesa nell’anno 1991 per l’applicazione della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, come successivamente modificata, concernente provvidenze per l’incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine).

Art. 1

Autorizzazione di spesa)

1. Limitatamente all’anno finanziario 1991 è autorizzata l’ulteriore spesa di lire 1.500 milioni per l’applicazione della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, come successivamente modificata, concernente provvidenze per l’incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine).

2. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverà sul bilancio della Regione per l’anno 1991 al capitolo 64400.

3. Alla copertura dell’onere di cui ai commi uno e due si provvede mediante utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 67030, a valere sull’accantonamento previsto all’allegato n. 8 al bilancio per l’anno in corso, concernente " Turismo alta montagna (area attività produttive - settore turismo - punto D. 2.4.) " della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1991.

4. A decorrere dall’anno 1992 alla copertura degli oneri di cui alla legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, concernente norme in materia di bilancio e di contabilità generale della regione Autonoma Valle d’Aosta.

Art. 2

(Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1991 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

Parte spesa

in diminuzione:

Cap. 67030 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " lire 1.500.000.000

in aumento

Cap. 64400 " Contributi e sussidi ad imprese per l’incremento e la conservazione del patrimonio alpinistico "

Legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2

Legge regionale 9 maggio 1963, n. 11

Legge regionale 28 novembre 1991, n. 70

Lire 1.500.000.000

Art. 3

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.