Legge regionale 27 novembre 1990, n. 70 - Testo storico

Legge regionale n. 70 del 27 11 1990

Bollettino ufficiale 4 12 1990 n. 49

Finanziamento dell’intervento di potenziamento ed ampliamento della rete regionale di radiocomunicazioni per il servizio di protezione civile, istituito con legge regionale 24 agosto 1982, n. 42.

Art. 1

(Finalità )

1. Per il potenziamento e l’ampliamento della rete regionale di radiocomunicazioni, di cui all’articolo 1 della lr 24 agosto 1982, n. 42, " Istituzione rete regionale di radiocomunicazioni per il servizio di Protezione Civile ", è autorizzata, per l’anno 1990, la spesa di L. 2 miliardi che graverà sul capitolo 23941 del bilancio di previsione della Regione per l’anno medesimo.

Art. 2

(Organi e strumenti)

1. È demandata alla Giunta regionale ogni determinazione in merito all’impiego ed alla liquidazione delle spese di cui all’articolo precedente.

2. Gli interventi relativi al potenziamento ed ampliamento della rete di radiocomunicazioni vengono attuati a cura dell’Ufficio regionale della Protezione Civile, il quale indirizza e controlla la corretta metodologia di realizzazione ed utilizzo delle strutture.

Art. 3

(Copertura finanziaria)

1. Alla copertura dell’onere di L. 2 miliardi (2.000.000.000) si provvede mediante riduzione dell’apposito fondo globale iscritto al capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo " (spese di investimento) del bilancio di previsione dell’esercizio 1990.

Art. 4

(variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1990 - Parte spesa, sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " L. 2.000.000.000

In aumento

Cap. 23941 " Spese per il potenziamento e l’ampliamento della rete regionale di radiocomunicazioni per il servizio di Protezione Civile

- Lr 29 ottobre 1985, n. 70 articolo 3 ".

- Lr 24 novembre 1990 n. 70 L. 2.000.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.