Legge regionale 29 novembre 1983, n. 70 - Testo storico

Legge regionale n. 70 del 29 11 1983

Bollettino ufficiale 7 12 1983 n. 22

Intervento finanziario in capo alla gestione speciale della società finanziaria regionale Valle d'Aosta a favore della Società Funivie di Champoluc SpA.

Art. 1

Il fondo di dotazione della speciale gestione della società finanziaria regionale Valle d’Aosta, di cui agli articoli 5 e 9 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, è elevato della somma di Lire 2 miliardi.

Art. 2

La FINAOSTA SpA è autorizzata a concedere alla Società Funivie Champoluc SpA un mutuo di Lire 2 miliardi alle condizioni che seguono:

- durata anni quattordici con ammortamento dal quinto anno

- un tasso di interesse del 13 percento annuo

- ammortamento in rate semestrali costanti posticipate.

Il prestito è concesso in relazione alla necessità di ripristinare l’esercizio funiviario Champoluc - Crest.

Art. 3

L’onere di Lire 2.000.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge, graverà sul capitolo 36400 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1983.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede mediante l’accertato incremento delle entrate iscritte al cap. 1300 del bilancio di previsione per il corrente esercizio per conguaglio quote di ripartizione di cui alla legge 26 novembre 1981, n. 690.

Art. 4

Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni: Parte Entrata:

Variazione in aumento

Cap. 01300 " Quote fisse di ripartizione delle tasse ed imposte erariali sugli affari di cui all’articolo 3 della legge 26 novembre 1981, n. 690

01 imposta sul valore aggiunto

02 imposta di registro

03 imposta di bollo

04 imposta erariale dovuta per la trascrizione, iscrizione e annotazione di atti nel pubblico registro automobilistico

05 imposte ipotecarie

06 tasse sulle concessioni governative

07 tasse di pubblico insegnamento

08 tasse di circolazione sui veicoli a motore e rimorchi immatricolati nella Regione ". L. 2.000.000.000

Parte Spesa

:

Variazione in aumento

Cap. 36400 " Spese per la costituzione del fondo di dotazione della FINAOSTA SpA per gli interventi della gestione speciale

- LR 28 giugno 1982, n. 16, articolo 5 e 9 L. 2.000.000.000

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.