Legge regionale 29 dicembre 1980, n. 70 - Testo storico

Legge regionale n. 70 del 29 12 1980

Bollettino ufficiale 30 12 1980 n. 14

Aumento, limitatamente all’anno 1980, della spesa per l’applicazione della legge regionale 23 giugno 1962, n. 13, recante norme per il risanamento del bestiame in Valle d’Aosta nei riguardi della brucellosi, tubercolosi e mastiti.

Art. 1

È autorizzata, per l’anno 1980, la maggiore spesa di lire quattrocentomilioni per l’applicazione della legge regionale 28 giugno 1962, n. 13, recante norme per il risanamento del bestiame in Valle d’Aosta nei riguardi della brucellosi, tubercolosi e mastiti.

Art. 2

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, graverà sul capitolo 33700 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1980.

La copertura dell’onere di lire quattrocentomilioni è assicurata da una maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 9700 della parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1980.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento

Cap. 9700 - Recuperi e rimborsi diversi L. 400.000.000

PARTE SPESA

Variazione in aumento

Cap. 33700 - Spese per la bonifica sanitaria del bestiame (leggi regionali 28 giugno 1962, n. 13; 30 agosto 1970, n. 24) L. 400.000.000

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.