Legge regionale 27 dicembre 1978, n. 70 - Testo storico

Legge regionale n. 70 del 27 12 1978

Bollettino ufficiale 29 12 1978 n. 13

Aumento per l’anno 1978, della spesa annua per l’applicazione della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, recante provvidenze a favore di cooperative agricole e di associazioni di produttori agricoli.

Art. 1

È autorizzata, per l’anno 1978, la maggiore spesa di lire duecentomilioni per l’applicazione della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, recante provvidenze a favore di cooperative agricole e di associazioni di produttori agricoli.

Art. 2

Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge graveranno per lire 30.000.000 sul capitolo 3895 e per lire 170 milioni sul capitolo 3985 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1978, previo prelievo di pari somma dal capitolo 2745 della Parte Spesa del bilancio stesso.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 3895 - Contributi per pagamento interessi sui mutui e prestiti di esercizio e contributi per il pagamento di interessi su mutui concessi a cooperative Agricole e Associazioni di produttori agricoli (articolo 5, 2° comma e 8, 3° comma della legge reg. 24 ottobre 1973, n. 34) L. 30.000.000

Cap. 3985 - Contributi in conto capitale concessi a cooperative agricole ed associazioni di produttori agricoli (artt. 5, 1° comma, e 8, 1° comma, della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34) L. 170.000.000

Variazioni in diminuzione:

Cap. 2745 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - allegato F) L. 200.000.000

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.