Legge regionale 21 dicembre 1977, n. 70 - Testo storico

Legge regionale n. 70 del 21 12 1977

Bollettino ufficiale 30 12 1977 n. 12

Aumento dello stanziamento per l’applicazione dell’articolo 3 della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26.

Art. 1

Per gli interventi di cui all’articolo 3 della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26, recante provvedimenti per favorire il credito in agricoltura, è autorizzata la ulteriore spesa di Lire 70.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dall’anno 1977 all’anno 1998.

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge per l’anno finanziario 1977 graverà sull’apposito capitolo 4078 della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1977: a tale fine lo stanziamento del capitolo stesso è aumentato di Lire settantamilioni. Per i successivi esercizi finanziari dall’anno 1978 all’anno 1998, all’onere derivante dall’applicazione della presente legge si provvederà con lo stanziamento delle somme necessarie ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa.

Il finanziamento della maggiore spesa di Lire settantamilioni è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul capitolo 105 della parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1977.

Art. 2

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1977 sono approvate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento

Cap. 105 - Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e), f) del primo comma, dal secondo comma dell’articolo 3 e dall’articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 L. 70.000.000

PARTE SPESA

Variazione in aumento

Cap. 4078 - Concorso regionale nel pagamento di interessi su mutui contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, per esecuzione di opere di miglioramento fondiario previsto dall'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (ai sensi articolo 8, terzo comma della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26) L. 70.000.000

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.