Legge regionale 17 marzo 1992, n. 7 - Testo storico

Legge regionale n. 7 del 17 03 1992

Bollettino ufficiale 24 3 1992 n. 13

Piano di politica del lavoro per il triennio 1992/1994.

Art. 1

1. È approvato il piano di politica del lavoro per il triennio 1992/ 1994, di cui all’articolo 3 della legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13, recante riorganizzazione degli interventi regionali di promozione all’occupazione, allegato alla presente legge.

2. Gli oneri derivanti dall’applicazione del piano di cui al comma uno, ammontanti a complessive lire 15 miliardi per il triennio 1992/ 1994, di cui lire 3 miliardi per l’anno 1992, gravano sul capitolo 26010 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1992 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci; le quote a carico dei futuri esercizi sono indicativamente ripartite nel seguente modo:

a) anno 1993: lire 7 miliardi;

b) anno 1994: lire 5 miliardi.

3. Alla copertura degli oneri di cui al comma due si provvede:

a) per il 1992 mediante utilizzo delle risorse iscritte al capitolo 26010, che presenta la necessaria disponibilità;

b) per gli anni 1993/ 1994 mediante utilizzo delle risorse disponibili iscritte al cap. 69020 del bilancio pluriennale 1992/ 1994.

4. A decorrere dal 1993 gli oneri potranno essere rideterminati con la legge di bilancio ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta).

5. Il presente piano assume le obbligazioni con riflesso pluriennale assunte dall’Amministrazione regionale con il piano di politica di lavoro 1989/ 1991, approvato con legge regionale 8 agosto 1989, n. 58.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

INDICE OMESSO

ALLEGATO A

PIANO DI POLITICA DEL LAVORO

TRIENNIO 1992/ 1994

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 1

PROPOSTA DI PIANO TRIENNALE

DI POLITICA DEL LAVORO

Disposizioni generali

Il presente piano di politica del lavoro è predisposto ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 17 febbraio 1989,

n. 13 concernente la " Riorganizzazione degli interventi regionali di promozione all’occupazione ".

Esso ha la durata triennale, è scorrevole e viene aggiornato annualmente, preferibilmente in correlazione con l’approvazione del bilancio annuale di previsione della Regione

Autonoma Valle d’Aosta.

La sua attuazione è affidata all’Agenzia del lavoro.

Al fine di verificare l’efficacia e l’efficienza degli interventi previsti dal piano e dalla legislazione statale, l’Agenzia

del lavoro svolge indagini, studi e ricerche sugli effetti degli stessi sul mercato del lavoro regionale.

Al fine di consentire una maggiore efficacia degli interventi o di semplificare l’applicazione del piano, la Giunta regionale, su proposta dell’Agenzia del lavoro, può emanare istruzioni al fine di fissare termini e modalità per la presentazione delle domande di contributo, individuare spese ammissibili e fissare modalità e termini per l’erogazione dei contributi.

Salvo diversa specificazione e fermi restando i requisiti indicati in ciascun progetto, per essere ammessi ai benefici

previsti è necessario il possesso dei seguenti requisiti generali: 1. Per le persone fisiche:

essere residenti nella Regione Valle d’Aosta salvo disposizioni legislative diverse;

2. per gli Enti non territoriali, le imprese ed i datori di lavoro; avere sede legale e amministrativa nella Regione Valle d’Aosta e ove richiesto, il riconoscimento, le iscrizioni

ai pubblici registri, omologhe, ecc.

Possono essere considerati anche Enti non territoriali,

imprese e datori di lavoro con sede fuori della Regione limitatamente ad attività svolte nella medesima a favore di

lavoratori residenti in Valle d’Aosta.

La perdita dei requisiti soggettivi, ovvero il mancato rispetto delle condizioni cui sia subordinata l’ammissione

agli interventi del piano prima della scadenza dei medesimi, determina l’interruzione dell’intervento e la revoca di eventuali rate contributive non ancora maturate per intero.

La parziale esecuzione di attività assistite da contributo determina la proporzionale riduzione del medesimo salva la

facoltà di revocare l’intero contributo qualora la parte eseguita risulti non idonea al conseguimento degli obiettivi degli interventi.

Alle richieste di interventi presentate anteriormente

all’adozione del presente piano e non ancora deliberate, viene applicata la disciplina del piano 1989/ 91.

L’Agenzia del lavoro effettua verifiche e controlli sul rispetto delle modalità e dei requisiti cui sono subordinati i destinatari degli interventi del piano.

Ogni domanda può riguardare benefici relativi ad un solo progetto e deve essere fatta utilizzando i modelli allo

scopo predisposti dall’Agenzia del lavoro.

L’Agenzia del Lavoro predispone per ogni anno il piano

di formazione professionale, che assumerà parte integrante

del piano regionale della Formazione Professionale, con

l’individuazione delle iniziative eleggibili al Fondo Sociale Europeo. Si possono pertanto prevedere iniziative di qualificazione, riqualificazione, specializzazione e aggiornamento

da organizzarsi in attività di corsi, di stages, di tirocini,

di borse di studio e da realizzarsi presso proprie strutture e presso strutture formative o produttive interne ed esterne alla Regione.

Macro obiettivo 1: " Dare trasparenza al mercato del lavoro " ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 2

Progetto 1 - Sostegno all’incontro tra domanda e offerta del lavoro

1) Finalità:

Costituire un servizio rivolto all’utenza esterna in grado di facilitare una più rapida e puntuale circolazione delle

informazioni sui posti vacanti, favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, diminuire i tempi di disoccupazione

e più in generale, tendere a rendere il mercato

del lavoro più fluido e trasparente.

2) Riferimenti legislativi:

Articolo 4 della legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13. 3) Tipologia di interventi:

3.1 Sperimentazione di un modello generale di sostegno all’incontro tra domande e offerta di lavoro.

3.2 Sperimentazione di un modello specifico di sostegno all’incontro tra domanda e offerta di lavoro in

un settore ad alta stagionalità.

3.1 Intervento:

Sperimentazione di un modello generale di sostegno all’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

3.1.1 Obiettivi e destinatari:

Promuovere un servizio, in fase sperimentale, atto a:

a) agevolare il passaggio dalla scuola al lavoro, supportando le scelte individuali di formazione e di lavoro;

b) diminuire i tempi di disoccupazione, istituendo canali di comunicazione con i soggetti maggiormente

esclusi da tali percorsi;

c) informare sulle occasione di lavoro, definendo con

le imprese le figure professionali di cui necessitano;

d) informare sui lavoratori disponibili attraverso banche

dati aggiornate;

e) migliorare le capacità decisionali nelle scelte professionali e lavorative dei singoli.

Il servizio si rivolge a tutti i cittadini, siano essi inoccupati, disoccupati o lavoratori che desiderano migliorare

la propria condizione professionale, compresi

i lavoratori immigrati provenienti da paesi extracomunitari; 3.1.2 Descrizione e modalità di realizzazione:

L’ampiezza e la diversità del mercato potenziale di questo servizio, richiedendo una sperimentazione ed un avvio graduale dell’attività che tenga conto anche delle capacità di riposte concrete dell’Agenzia del lavoro.

Il servizio va attuato d’intesa ed in collaborazione con l’Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione e con altri operatori del settore.

Il servizio che si svolge sulla base dell’iniziativa e dell’adesione volontaria dei singoli utenti, costituisce solo uno dei possibili canali di incontro tra domanda

ed offerta; inoltre le imprese non sono in alcun modo soggette a forme di collocamento autoritativo e il servizio non interviene in fase di conclusione del contratto

di lavoro né assume alcuna funzione di controllo.

Il servizio garantisce, salvo diversa autorizzazione da parte degli interessati, la riservatezza delle informazioni acquisite sulle aziende e sui lavoratori. Le attività previste nell’ambito del Servizio sono svolte realizzando e sviluppando un sistema informativo.

3.2 Intervento:

Sperimentazione di un modello specifico di sostegno

all’incontro tra domanda e offerta di lavoro in un settore ad alta stagionalità.

3.2.1 Obiettivo:

Promuovere un servizio, in fase sperimentale, atto a facilitare la ricerca ed il reperimento del personale da parte delle aziende nonché offrire un supporto concreto alla ricerca di un’occupazione da parte dei lavoratori,

in comparti che presentano elementi di forte stagionalità, di mobilità e precarietà e che esigono particolari

" urgenze " nel reperimento del personale.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 3

Progetto 2 - Rilevazione e monitoraggio del mercato del lavoro 1) Finalità:

a) Consolidare il sistema informativo di base, integrando

in modo razionale ed organico le diverse fonti

informative esistenti ed adottando i dati alla dimensionale locale.

b) Acquisire informazioni ed un modello interpretativo

capaci di cogliere la complessività e la segmentazione

propria del mercato del lavoro sociale.

2) Riferimenti legislativi: Articolo 12 della legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13.

3) Tipologia di interventi:

3.1 Elaborazione di un modello interpretativo del mercato del lavoro locale.

3.2 Strutturazione e organizzazione in rete di banche

dati sul mercato del lavoro.

3.3 Realizzazione di indagini e ricerche per l’analisi di specifici aspetti del mercato del lavoro.

3.1 Intervento:

Elaborazione di un modello interpretativo del mercato

del lavoro locale.

3.1.1 Obiettivi:

a) Classificazione segmenti significati di offerta e di domanda di lavoro.

b) Identificare le strategie di azione messe in atto dai vari gruppi, ovvero i sistemi di azione tesi a ridefinire nuovi rapporti sul mercato.

c) Individuare elementi utili alla formulazione di strategie di politiche del lavoro.

3.2 Intervento:

Strutturazione di banche dati sul mercato del lavoro. 3.2.1 Obiettivi:

Supportare lo sviluppo delle funzioni dell’Agenzia

del lavoro attraverso una rete informativa - informatica in grado di rendere governabile il flusso di informazioni e i relativi processi di ricerca, analisi e interpretazione, condizione indispensabile per poter interagire efficacemente con l’ambiente esterno.

3.2.2 Descrizione:

L’implementazione strutturale di banche dati sul

Mondo del lavoro con funzioni di " Memoria " è da intendersi in sintonia con la progettazione di un sistema

informatico di Agenzia.

Il progetto costituisce elemento imprescindibile di lavoro per l’attivazione di procedure informatiche per il monitoraggio dei dati appartenenti al Mercato del lavoro.

1. Configurazione del sistema.

Nella scelta delle componenti HWSW del sistema,

ad ampliamento delle risorse attualmente disponibili, saranno valutate le seguenti caratteristiche:

a) capacità elaborativa adeguata alle esigenze operative b) ampia e concreta possibilità di connessione con altri sistemi, sia in rete locale che geografica.

2. Banche dati.

I dati strutturati in archivi dovranno essere di facile consultazione anche da parte di utenti non professionali. La rappresentazione dei dati dovrà essere il più possibile vicina alle " consuetudini " degli operatori coinvolti sul trattamento delle informazioni.

L’Output del sistema deve riferirsi a:

a) descrizione della realtà in oggetto attraverso elaborazione statistiche;

b) rappresentazioni di trends mediante elaborazione

di serie storiche;

c) previsione di evoluzioni a breve e medio termine.

3. Le reti di comunicazione.

La rete di comunicazione deve realizzare la interconnessione fisica e logica tra i nodi elaborativi del

sistema proprio dell’Agenzia del lavoro e sistemi esterni.

4. Software applicativo.

La struttura dei programmi (software) e delle banche

dati deve essere modulare. Pertanto lo sviluppo

e l’attivazione di procedure informatiche può aver

luogo in modo graduale, nel rispetto delle priorità definite nell’ambito dei piani annuali di intervento. 3.3 Intervento:

Realizzazione di indagini e ricerche per l’analisi di specifici aspetti del mercato del lavoro.

3.3.1 Obiettivo:

a) Analizzare il mercato del lavoro locale attraverso indagini ricorrenti o ricerche particolari tese ad approfondire aspetti e caratteristiche, soprattutto di tipo

qualitativo, al fine di programmare, in sede

di predisposizione del piano e dei relativi aggiornamenti gli interventi di politica del lavoro, sia di verificare con sistematicità l’efficacia e l’efficienza

degli stessi nonché di quelli previsti dalla legislazione statale.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 4

Progetto 3 - Informazione

1) Finalità:

- Attivare una strategia di comunicazione collettiva e personalizzata nei confronti della popolazione e

dell’utenza allo scopo di fornire informazioni corrette sugli aspetti qualitativi e quantitativi del mercato

del lavoro.

- Caratterizzare la strategia di comunicazione nei confronti di quelle persone che in funzione delle loro caratteristiche, sono estromesse dalle principali fonti

informative o riscontrano difficoltà nel loro efficace utilizzo.

2) Riferimenti legislativi: Articolo 4 della legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13.

3) Tipologia di interventi:

3.1 Consolidamento dello sportello informativo.

3.2 Produzione di bollettini e materiali informativi sui diversi aspetti del mercato del lavoro;

3.3 Elaborazione e sperimentazione di un programma

di utilizzo dei mass - media per la diffusione di informazioni.

3. 1 Intervento:

Consolidamento dello sportello informativo.

3.1.1 Obiettivi:

a) Consolidare l’attività informativa e la capacità di risposta del servizio alle richieste di informazione personalizzata degli utenti offrendo informazioni tempestive e complete sul sistema formativo e scolastico, sul sistema delle professioni, sui concorsi,

sui servizi erogati e le iniziative promosse

dall’Agenzia sulla legislazione del lavoro ecc., fornendo materiali e strumenti per l’autoconsultazione.

b) Raccogliere informazioni sui fabbisogni orientativi

e formativi a livello quantitativo e qualitativo, utili per eventuali progettazioni di interventi di Politica del lavoro.

3.1.2 Descrizione e modalità di realizzazione:

Le azioni dello Sportello informativo possono essere attuate attraverso:

- risposte dirette a specifiche richieste di informazione; - un sistema articolato di self service delle informazioni e delle conoscenze direttamente fruibili.

Il servizio deve infine consentire l’accesso a consulenze più individualizzate all’interno dei diversi

servizi offerti dall’Agenzia di lavoro.

3.2 Intervento:

Produzione di bollettini e materiali informativi sui diversi aspetti del mercato del lavoro.

3.2.1 Obiettivi:

a) Far conoscere, in modo particolare, alle fasce di

utenza individuate dal Piano triennale, le opportunità occupazionali, formative e di incentivazione;

b) accrescere la sensibilità della popolazione rispetto alle tematiche inerenti il mercato del lavoro;

c) divulgare e facilitare la circolazione delle informazioni raccolte attraverso l’attività di indagine, studio

e ricerca.

3.2.2 Descrizione e modalità di realizzazione:

L’azione informativa è attivata attraverso la produzione di diverso materiale stampato (depliants, manifesti, cataloghi ecc.) e attraverso pubblicazioni a cadenza periodica.

Per le ricerche specifiche effettuate è prevista la pubblicazione di quaderni monografici contenenti i principali

risultati.

3.3 Intervento:

Elaborazione e sperimentazione di un programma di

utilizzo dei mass - media per la diffusione di informazioni. 3.3.1 Obiettivi:

a) Attivare interventi di informazione collettiva conducendo

un’azione di sensibilizzazione e di orientamento

al lavoro attraverso l’utilizzo mirato e differenziato

di strumenti quali la stampa locale, videocassette

e audiovisivi, trasmissioni radio - televisive.

b) Organizzare attraverso seminari di studio e convegni

momenti di confronto e riflessione sulle tematiche

inerenti il mercato del lavoro.

3.3.2 Descrizione e modalità di realizzazione:

Per una prima sperimentazione l’intervento prevede,

attraverso l’attivazione di collaborazioni con testate giornalistiche ed emittenti radiotelevisive locali:

- la programmazione di tavole rotonde, documentari,

servizi mirati ad utenze specifiche;

- la produzione di materiale audiovisivo;

- l’utilizzo ricorrente di spazi redazionali.

Macro obiettivo 2: " Elevare la professionalità della forza lavoro "

Progetto 1 - Orientamento

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 5

1) Finalità:

Promuovere azioni orientative finalizzate alla promozione

e allo sviluppo della professionalità della forza - lavoro

con l’obiettivo di favorire l’incontro tra domanda ed

offerta di lavoro.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 6

2) Descrizione:

Condizioni prioritarie per un inserimento e/ o reinserimento nel mercato del lavoro risultano essere:

- la conoscenza delle opportunità formative e lavorative esistenti e delle modalità di accesso alle stesse;

- la conoscenza delle proprie potenzialità, motivazioni, interessi e l’acquisizione di strumenti per un autoorientamento. In quell’ottica in Progetto Orientamento prevede interventi diversificati finalizzati a rispondere ai bisogni

orientativi di specifiche fasce di utenza.

Gli interventi previsti dal Progetto Orientamento sono rivolti, oltre all’utenza diretta, alle organizzazioni scolastiche che rappresentano il luogo privilegiato in cui si esplica l’azione orientativa.

Si identifica, inoltre, nell’Agenzia del lavoro stessa,

un altro fruitore dei mezzi e degli interventi del Progetto Orientamento.

In particolare, qualsiasi attività formativa prevede

momenti a forte valenza orientativa:

dalla selezione (che può assumere un carattere autoorientativo), all’impatto con la realtà - corso, alla prefigurazione/

progettazione dell’ingresso del mondo del

lavoro.

A questo proposito risulta fondamentale mettere in sinergia strumenti, risorse, indirizzi metodologici in vista

del perseguimento degli obiettivi formativi prefissati. ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 7

3) Riferimenti legislativi: Articolo 4 della legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13.

Legge regionale 5 maggio 1983, n. 28.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 8

4) Tipologia degli interventi

3.1 Orientamento individualizzato

3.2 Orientamento nella scuola media inferiore 3.3 Orientamento nella scuola media superiore

3.4 Moduli orientativi per diplomandi e diplomati 3.5 Moduli orientativi per drop - out scolastici ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 9

4.1 Obiettivi e destinatari:

a) Fornire una risposta personalizzata ai bisogni orientativi dell’utenza.

b) Promuovere lo sviluppo di conoscenze sulle opportunità formative e lavorative esistenti e sui meccanismi

che regolano l’accesso al mercato del lavoro, nonché all’acquisizione di capacità di progettazione e attivazione del proprio percorso formativo e lavorativo.

I destinatari dell’intervento sono tutti quei soggetti che non possono usufruire di altre forme di intervento e che, pur non essendo in condizioni di marginalità propriamente detta, sono sprovvisti degli

strumenti necessari per utilizzare autonomamente

le informazioni disponibili in vista di un progetto formativo/ lavorativo.

4.1.2 Descrizione e modalità di realizzazione:

L’orientamento individualizzato è un servizio accessibile alle utenze più deboli del sistema scolastico e a

quei soggetti ormai fuori da qualsiasi criterio formativo. A questo proposito è necessario individuare dei canali

per guidare l’utenza alla fruizione del servizio( es: attività di promozione, segnalazione da parte della

scuola ecc.) e attuare un sistema - filtro( es: colloqui informativi preliminari) al fine di contenere l’emergere della domanda individuale per garantire la qualità

di un servizio che si connota come molto complesso e

che richiede competenze professionali specifiche.

A livello organizzativo si prevede l’esigenza di un sistema informativo, costantemente aggiornato, ad un

lato, e l’attivazione di sinergie con gli altri progetti di Agenzia al fine di offrire alle utenze più problematiche opportunità formative o di avvenimento al lavoro

in situazione guidata.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 10

4.2 Intervento:

Orientamento nella scuola media inferiore.

4.2.1 Obiettivi e destinatari:

La scuola media superiore rappresenta il luogo privilegiato in cui si esplica l’azione orientativa rivolta ad

utenze adolescenziali.

Obiettivo prioritario dell’intervento di orientamento nella scuola media inferiore è l’attivazione di un servizio di supporto alle scuole nella progettazione e gestione

di iniziative orientative.

4.2.2 Descrizione e modalità di realizzazione: Realizzazione di un servizio di supporto alle scuole impegnate nell’attuazione di interventi orientativi che

si traduce nella proposta di:

- iniziative di aggiornamento/ formazione rivolte agli insegnanti per la realizzazione di percorsi orientativi; - Percorsi orientativi rivolti agli studenti finalizzati allo sviluppo di abilità decisionali inerenti alla sfera

delle scelte e l’acquisizione di strumenti per la ricerca di informazioni e la progettazione della propria carriera futura;

- Strumenti didattici e informativi;

- Consulenza per la programmazione, gestione, valutazione delle iniziative orientative;

- Interventi diretti in aula mirati a temi specifici;

- Iniziative di ricerca, promozione, informazione,

confronto sui temi relativi all’orientamento (pubblicazioni, seminari di studio ecc.);

- Interventi di informazione e promozione rivolti a genitori.

Per la realizzazione degli interventi si rendono necessari l’integrazione e il coordinamento di risorse/

attività messe in campo dalle diverse agenzie formative, educative, di ricerca e della pubblica amministrazione.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 11

4.3 Intervento:

Orientamento nella scuola media superiore

4.3.1 Obiettivi e destinatari:

L’entità del fenomeno dell’abbandono scolastico nel ciclo di studi superiori e nei primi anni di Università evidenzia la necessità di intervenire in due momenti fondamentali dell’iter scolastico:

1o il primo biennio di scuola media superiore;

secondo il momento della scelta post - diploma.

Un intervento di orientamento nella scuola superiore deve perciò porsi 2 ordini di obiettivi intercorrelati:

1o lo sviluppo negli studenti della capacità di progettare la propria carriera formativa e di individuare

delle strategie per affrontare l’impatto con la nuova organizzazione scolastica;

secondo la promozione ed il recupero di " protagonismo " presso gli studenti attraverso attività e metodologie

di approccio che consentano loro, da un lato di " reincentivare " le proprie opportunità e, dall’altro, di acquisire

la capacità di scoprire, conoscere e valorizzare

il contesto in cui vivono anche in chiave di proprio

sviluppo come soggetti attivi del mercato del lavoro. Il processo orientativo che ne consegue concorre,

in questa logica, al rinforzo di atteggiamenti imprenditivi ed auto imprenditoriali necessari per poter

gestire con sufficiente autonomia gli scenari organizzativi e lavorativi emergenti.

Destinatari dell’intervento sono gli istituti secondari di secondo grado interessati a realizzare azioni di prevenzione nei confronti del disagio e dell’abbandono scolastico e a favorire nei diplomati il processo

di scelta del proprio futuro.

4.3.2 Descrizione e modalità di realizzazione:

Per attivare l’intervento nel 1o biennio delle scuole medie superiori si prevede di realizzare una sperimentazione che consenta di monitorare (a breve termine)

la tenuta di azioni di verifica e rimotivazione alla scelta e di mettere a punto un " percorso " trasferibile ai docenti mediante iniziative formative.

In parallelo si rende necessaria l’attivazione di una rete di sinergie atte a consentire la realizzazione di un follow - up e più in generale, di integrare le informazioni disponibili sul fenomeno dell’abbandono e sulle

sue interconnessioni con le dinamiche del mondo del

lavoro.

L’intervento mirato alla scelta post - obbligo si configura come un percorso orientativo, rivolto a studenti

del quarta- quinto anno, realizzato in collaborazione con gli insegnanti.

Vanno individuate modalità per un coinvolgimento significativo delle scuole e degli enti che operano nel

sistema scolastico al fine di promuovere, oltre al perseguimento degli obiettivi orientativi, azioni di divulgazione

e dibattito sui temi dell’orientamento de dell’abbandono scolastico.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 12

4.4 Intervento:

Moduli orientativi per diplomandi e diplomati.

4.4.1 Obiettivi e destinatari:

I dati del mondo del lavoro regionale evidenziano una carenza di figure professionali con qualifica medio/ alta e, contemporaneamente, l’emergere di problemi

connessi all’insegnamento dei giovani in possesso dei cd diplomi " deboli ".

Gli interventi di orientamento per diplomandi e diplomati sono finalizzati a favorire l’ingresso dei giovani

nel mondo del lavoro mediante percorsi orientativi

che consentano loro di " inventariare " le risorse del territorio e di valorizzare le competenze acquisite nel loro iter formativo.

4.4.2 Descrizione e modalità di realizzazione: Destinatari dell’intervento sono i giovani diplomandi e diplomati che non possono e non hanno potuto usufruire di altre forme di intervento (per es. interventi

nella scuola superiore).

La logica dell’intervento fa riferimento ad un soggetto attivo che si orienta autonomamente nel rapporto

con un interlocutore significativo (l’operatore di orientamento) in un clima di piccolo gruppo.

In questo processo risulta fondamentale mettere a disposizione dei giovani le informazioni e gli strumenti

necessari affinché possano verificare la realizzabilità della scelta che stanno maturando, valutare la carenza rispetto a propri risorse, interessi, motivazioni, individuare eventuali opportunità di riqualificazione e/ o specializzazione e progettare azioni di ricerca attiva

del lavoro.

Si rende necessario, inoltre, realizzare collegamenti

con altri servizi dell’Agenzia quali l’incontro domanda offerta e le iniziative formative di secondo- terzo livello.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 13

4.5 Intervento:

Moduli orientativi per Drop - out scolastici.

4.5.1 Obiettivi e destinatari

Le opportunità scolastiche e formative offerte dal contesto locale risultano difficilmente accessibili ad utenze deprivilegiate e " scoraggiate " dagli insuccessi scolastici.

In carenza di un sufficiente ventaglio di offerte formative di prima qualificazione il destino di questi

soggetti e tutt’ora l’abbandono dell’iter scolastico e

l’ingresso precoce nel mondo del lavoro in attività generalmente dequalificate, a tempo determinato o non

regolamentate.

Un progetto Drop - out può rappresentare una risposta significativa all’esigenza di qualificazione e/ o acquisizione degli strumenti necessari per porsi sul mercato

del lavoro con un progetto lavorativo.

L’offerta formativa deve necessariamente integrarsi

con azioni orientative finalizzate:

- al rinforzo/ recupero di conoscenze e abilità di base;

- al recupero e alla valorizzazione di risorse e potenzialità presenti nei soggetti in vista dell’elaborazione

di un progetto formativo/ lavorativo;

- allo sviluppo di atteggiamenti e all’individuazione

di strategie finalizzate a gestire l’impatto con organizzazioni " normate " (il corso, il luogo di lavoro).

In questa logica l’azione orientativa deve intendersi

come propedeutica e trasversale all’azione formativa.

Si tratta di creare un luogo di apprendimento/ sperimentazione che non ricalchi modelli precedentemente

rifiutati( es. modello scolastico) in cui sia possibile coinvolgere i soggetti nell’affrontare compiti precisi e adeguati alle loro capacità.

In secondo luogo è necessario garantire un supporto ai soggetti nel loro rapporto con la formazione al lavoro.

Particolare attenzione va, inoltre, posta al momento dell’ingresso nel mondo del lavoro che può essere " preparato " mediante interventi ad hoc( es

stages orientativi, moduli di apprendimento di strategie di copying ecc ).

In sintesi non si tratta di utilizzare l’orientamento solo o prevalentemente in una prospettiva di recupero formativo e/ o professionale ma anche e principalmente in una logica di prevenzione e supporto

ai processi di costituzione di un’indennità sociale e professionale che deve potersi consolidare anche mediante un positivo inserimento nel mercato del lavoro.

Macro obiettivo 2: " Elevare la professionalità della forza lavoro "

Progetto 2 - Alternanza tra scuola e lavoro

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 14

1) Finalità:

- Diffondere il significato e la funzione che l’alternanza assume nell’itinerario educativo e formativo degli studenti, in ordine alla loro transizione al lavoro e alla vita adulta.

- Stimolare e realizzare l’integrazione tra sistema scolastico e formativo.

- Diffondere momenti di raccordo sempre più stretto tra scuola e lavoro al fine di migliorare il prodotto del sistema formativo e la preparazione professionale dei

giovani.

- Individuare i principali problemi che i giovani incontrano nell’entrare in contatto con la cultura del lavoro,

e prefigurare idonee strategie per la loro soluzione.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 15

2) Riferimenti legislativi: Articolo 5 legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13

Legge regionale 5 maggio 1983 n. 28

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 16

3) Tipologia di interventi:

3.1 Stages per studenti della scuola media superiore. 3.2 Stages per studenti universitari.

3.1 Intervento:

Stages per studenti della scuola media superiore. 3.1.1 Obiettivi e destinatari:

a) Rafforzare la creazione del raccordo tra mondo del lavoro e mondo della scuola, che non può rimanere estemporaneo, ma deve essere assunto in toto dalla scuola, attraverso una più precisa conoscenza della

realtà industriale, del mercato del lavoro, della organizzazione del lavoro nei suoi aspetti socio - tecnici

e funzionali;

b) avviare il processo di integrazione di giovani nel processo produttivo al fine di sperimentare, modificare, verificare nella pratica quanto appreso nella

scuola, acquisire conoscenze relative all’intero ciclo lavorativo dell’azienda o del servizio nel quale

sono inseriti e sperimentare varie funzioni e mansioni. 3.1.2 Descrizione:

L’iniziativa degli stages estivi, è rivolta a studenti di tutte le scuole medie superiori, frequentanti il penultimo anno e prevede l’inserimento dei giovani in strutture produttive per un periodo di quattro settimane, durante i mesi estivi. Durante questi mesi gli allievi sperimentano l’inserimento, in un reale

contesto lavorativo, con finalità ed obiettivi diversi a seconda della tipologia aziendale: orientativo - conoscitivo - applicativo.

L’iniziativa è promossa in collaborazione con le istituzioni scolastiche e sulla base di una precisa specificazione

dei contenuti dei progetti di inserimento. I

progetti devono, tenendo conto delle diversità tipologiche delle scuole, essere coerenti con i contenuti del

corso frequentato e devono concorrere al conseguimento degli obiettivi didattici complessivi dell’iter scolastico. Lo stage inteso come un periodo di permanenza in azienda si configura come momento di alternanza,

solo se contrassegnato da un progetto didattico

finalizzato.

In questo contesto si situa la figura del docente con funzioni di " tutor " e di coordinatore di stage. In quest’ottica lo sforzo dell’Agenzia del lavoro è orientato

nel mettere a disposizione dei docenti una chiave di lettura per valorizzare le proprie esperienze di gestione degli stages e per innestare su di esse lo sviluppo

di una serie di competenze utili ad aumentare l’efficacia dello stage stesso in rapporto al raggiungimento

dei traguardi formativi finali da parte degli studenti. 3.2 Intervento:

Stages per studenti universitari.

3.2.1 Obiettivi e destinatari:

a) Rafforzare, a più alti livelli, la creazione del raccordo tra mondo della scuola e mondo della produzione;

b) Avviare e/ o rafforzare la collaborazione tra mondo accademico, strutture di ricerca e sistema produttivo;

c) creare un maggior numero di risorse umane qualificate, elemento strategico di un contesto sempre

più internazionale, per permettere alle imprese di aumentare e di recuperare capacità competitive sui mercati e in differenti scenari economici;

d) fornire ai futuri laureati una formazione più completa, all’altezza dei bisogni dello sviluppo economico

della Valle d’Aosta inserita in un contesto

europeo;

e) far acquisire ai giovani specifiche capacità tecnico/ operative, coerenti con la figura professionale di riferimento e con i prerequisiti posseduti al momento dell’inserimento, in un processo lavorativo

reale.

f) far comprendere ai giovani l’importanza della dimensione organizzativa nel definire concretamente

la professionalità richiesta.

3.2.2 Descrizione:

L’iniziativa, rivolta a studenti universitari valdostani frequentanti tutte le facoltà e il penultimo anno accademico (in corso), ne prevede l’inserimento in realtà

produttive valdostane e non, per un periodo variabile intercalato e compatibile con i rispettivi piani di studio.

L’intervento sarà promosso dall’Agenzia del lavoro in collaborazione con le università, in un’ottica di promozione e consolidamento di esperienze di alternanza rifacendosi ad alcune caratteristiche di fondo

dello stage quali:

- l’esperienza formativa realizzata in un contesto lavorativo; - l’inserimento nel percorso formativo più

complessivo;

- il raggiungimento di precisi traguardi di apprendimento

da parte degli utenti in stretta relazione con

le università.

Macro obiettivo 2: " Elevare la professionalità della forza lavoro "

Progetto 3 - Formazione al lavoro

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 17

3.1 Azioni a favore dei giovani a bassa scolarità

a) Corsi di formazione dei giovani di qualifiche di base b) Interventi orientativi, formativi e tirocini lavorativi; c) Attività di studio/ ricerca e sperimentazione di modelli per la formazione di base e per il raccordo tra

la formazione professionale e l’istruzione professionale ai diversi livelli degli iter formativi.

3.2 Azioni a favore dei giovani con media e alta scolarità.

a) Corsi di II° livello per qualificati, diplomati e laureati; b) Moduli di specializzazione professionale per qualificati, diplomati, laureati;

c) Borse di studio e ricerca per laureati e laureandi;

d) Attività di studio/ ricerca e sperimentazione di standard formativi innovativi e di modelli per la formazione

di II° e III livello.

3.3 Azioni a favore degli adulti in stato di disoccupazione/ sottoccupazione

a) Corsi di formazione professionale per qualifiche di

base

b) Moduli di aggiornamento e tirocini lavorativi/ formativi. 3.4 Azioni di formazione volte ad elevare le competenze professionali specialistiche e trasversali

a) Corsi per professionalità di difficile reperimento;

b) Moduli formativi per competenze di base.

Macro obiettivo 2: " Elevare la professionalità della forza lavoro "

Progetto 3 - Formazione al lavoro (iniziative a favore di soggetti in cerca di lavoro o in stato di disoccupazione e sottoccupazione)

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 18

1) Finalità:

Promuovere e favorire la transizione scuola lavoro dei giovani in collaborazione ed integrazione con i diversi

attori sociali ed istituzionali (Scuole, Pubblica Amministrazione, Associazioni di categoria, Centri di formazione

professionale).

Tale finalità a sua volta si distingue nei seguenti obiettivi generali:

- offrire maggiori opportunità e favorire l’inserimento lavorativo o il reinserimento scolastico dei giovani

che hanno abbandonato la scuola (Drop - Out scolastici);

- favorire il passaggio tra la scuola e il lavoro per i giovani giunti al termine del percorso di studio;

- favorire l’inserimento od il reinserimento professionale

di adulti in stato di disoccupazione, sottoccupazione

o alla ricerca di un lavoro;

- promuovere l’acquisizione di competenze di base, trasversali alle figure professionali, utili a fronteggiare

le nuove problematiche poste dal mercato del lavoro;

- favorire l’incontro tra domanda e offerta realizzando

la formazione di figure professionali di difficile reperimento

sul mercato del lavoro.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 19

2) Descrizione:

Con il presente progetto si intendono realizzare interventi e sperimentare azioni attraverso l’utilizzo di strumenti integrativi quali la formazione, il tirocinio, la borsa di studio, al fine di favorire l’accesso al mercato del

lavoro ed elevare la professionalità in un ottica sistematica di integrazione e raccordo tra i servizi formativi.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 20

3) Riferimenti legislativi

Legge regionale 5 maggio 1983, n. 28

Articolo 5 legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13 ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 21

4) Tipologia di interventi:

3.1 Azioni a favore dei giovani a bassa scolarità;

3.2 Azioni a favore dei giovani con media e alta scolarità; 3.3 Azioni a favore degli adulti in stato di disoccupazione e sottoccupazione;

3.4 Azioni di formazione volte ad elevare le competenze professionali specialistiche e trasversali.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 22

3.1 Intervento:

Azioni a favore dei giovani a bassa scolarità.

3.1.1 Obiettivi destinatari:

Tali interventi sono rivolti per lo più a giovani che hanno precocemente abbandonato la scuola e che

hanno difficoltà ad inserirsi in modo stabile nel mercato del lavoro. Essi hanno due ordini di finalità: offrire alcune opportunità nel medio periodo; promuovere

sul territorio un’azione di integrazione, raccordo, potenziamento degli interventi di qualificazione di

primo livello, nei diversi settori economici, anche attraverso l’analisi di fattibilità e la sperimentazione di

nuovi modelli e strumenti. Data la specificità dell’utenza, tali azioni vanno ad integrarsi e a raccordarsi

con gli interventi previsti per l’apprendistato artigiano, i contratti formazione lavoro e l’orientamento scolastico.

3.1.2 Descrizione e modalità di realizzazione:

a) Corsi di formazione per qualifiche di base:

si prevedono corsi di formazione finalizzati alla qualificazione professionale, attraverso percorsi lunghi (cicli e moduli) nei diversi settori economici. I corsi della durata di norma di quattro cicli di 600 ore ciascuno sono strettamente collegati al conseguimento di una qualifica di base.

b) Attività di studio/ ricerca e sperimentazione modelli per la formazione di base e per il raccordo tra la formazione professionale e l’istruzione professionale ai diversi livelli degli iter formativi:

l’Agenzia del lavoro concorre a potenziare la formazione di base in Valle d’Aosta; in tale ottica

promuove collaborazioni, accordi, convenzioni,

con altri enti e organismi a tale compito deputati,

al fine di interagire per costruire un sistema correlato ed integrato di opportunità per i giovani a bassa scolarità, attraverso le seguenti modalità:

- analisi di fattibilità anche in collaborazione con altri Istituti, di corsi di prima qualifica nei diversi settori produttivi;

- attività di studio e ricerca di modelli e strumenti per favorire il potenziamento dell’offerta di formazione con particolare riferimento alla sperimentazione

di corsi di raccordo tra formazione

professionale e istruzione professionale ai diversi

livelli degli iter informativi;

- analisi del fabbisogno formativo inteso come analisi dell’offerta formativa, dell’utenza e

dell’offerta di lavoro al fine di mirare gli interventi.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 23

3.2 Intervento:

Azioni a favore dei giovani con media e alta scolarità.

3.2.1 Obiettivi e destinatari:

Le iniziative formative per qualificati, per diplomati e

laureati sono finalizzate ad elevare il livello di professionalità dei giovani specificatamente in funzione di

attività professionali che richiedono l’impiego di moderne tecniche di gestione ed innovazione tecnologica

di prodotto e di processo.

3.2.2 Descrizione e modalità di realizzazione:

a) Corsi di II° e III° livello per qualificati, diplomati e laureati:

L’Agenzia del lavoro predispone annualmente nel

proprio piano di formazione professionale iniziative corsuali post qualifica, post diploma, post laurea in riferimento a significativi profili professionali che trovano riscontro nel mercato del lavoro locale. Pertanto si prevedono l’organizzazione di corsi di formazione professionale. Specifiche iniziative

saranno rivolte ai cosiddetti " diplomi deboli " per favorirne l’adeguamento alle professionalità settoriali

richieste od emergenti.

b) Moduli di specializzazione professionale per qualificati, diplomati, laureati:

per i qualificati, diplomati, laureati, possono essere organizzati corsi, di durata media breve, modulari, finalizzati all’acquisizione di competenze specialistiche. c) Borse di studio e ricerca per laureati e laureandi:

1. per i laureandi possono essere promosse, dall’Agenzia del lavoro, esperienze di studio/ ricerca finalizzate a supportare e sviluppare tesi di laurea su problematiche di interesse aziendale, dell’Amministrazione regionale, su tematiche comunitarie e su tematiche di politica attiva del lavoro;

2. per i laureati possono essere promosse dall’Agenzia del Lavoro esperienze di studio/ ricerca

o di analisi di fattibilità su tematiche di interesse aziendale, dell’Amministrazione regionale, comunitarie e di politica attiva del lavoro;

d) Attività di studio/ ricerca e sperimentazione di standard formativi innovativi e di modelli per la formazione

di II° e III° livello:

l’Agenzia del Lavoro contribuisce a sviluppare la formazione di II° e III° livello attraverso lo

studio/ ricerca e la sperimentazione di iniziative corsuali specifiche, d’iniziative di supporto ai corsi secondari superiori, di sperimentazioni formative

ed innovative, di iniziative promozionali di divulgazione attraverso il coinvolgimento di esperti

esterni e con la stipula di apposite convenzioni con Università, Istituti e Enti specializzati.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 24

3.3 Intervento:

Azioni a favore degli adulti in stato di disoccupazione e sottoccupazione

3.3.1 Obiettivi e destinatari:

Tale intervento si rivolge in generale agli adulti in stato di disoccupazione e in cerca di lavoro. Ha

l’obiettivo di promuovere l’inserimento o il reinserimento professionale di tale fascia di utenza attraverso

l’acquisizione di maggiori competenze professionali negli ambiti individuati e analizzati dall’Agenzia del Lavoro o per figure professionali richieste dalle aziende o dagli Enti pubblici.

3.3.2 Descrizione e modalità di realizzazione:

Si prevedono corsi di formazione professionale, tirocini lavorativi formativi, moduli brevi e integrati di aggiornamento da attuare sulla base di ricerche, o su richiesta di imprese o enti pubblici, economici e non,

con individuati sbocchi professionali al lavoro dipendente o autonomo. Tali iniziative andranno raccordate

ed integrate don le altre azioni previste da questo stesso Piano, rivolte a tipologie di utenza quali, disoccupati di lungo periodo.

a) Corsi di formazione professionale per qualifiche di base:

L’Agenzia del lavoro può progettare corsi di formazione professionale per qualifiche professionali

di base della durata non superiore alle 600 ore.

b) Moduli di aggiornamento e tirocini lavorativi formativi: possono essere organizzati moduli brevi e integrati

di aggiornamenti e tirocini lavorativi e formativi presso aziende o enti pubblici ciascuno della durata non superiore alle 400 ore.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 25

3.4 Intervento:

Azioni di formazione volte ad elevare le competenze professionali specialistiche e trasversali

3.4.1 Obiettivi e destinatari:

Tali azioni sono rivolte a tutti i soggetti che si offrono sul mercato del lavoro ed hanno l’obiettivo di elevare la professionalità della forza lavoro in merito a competenze di tipo specialistico sia a competenze di

base trasversali alle figure professionali utili per fronteggiare le richieste del mercato del lavoro.

3.4.2 Descrizione e modalità di realizzazione:

a) Corsi per professionalità di difficile reperimento:

L’Agenzia del lavoro può progettare e/ o attuare,

iniziative formative per professionalità carenti nel Mercato del lavoro locale, sulla base di ricerche, o su richieste di imprese o enti pubblici economici e non con individuati sbocchi occupazionali al

lavoro dipendente e autonomo. Le iniziative formative possono prevedere oltre alla parte teorica

ed applicativa anche un periodo di tirocinio in azienda.

b) Moduli formativi per competenze di base:

Al fine di garantire o accrescere alcune competenze di base a componente professionalizzante sono organizzati corsi brevi, modulari in aree specifiche collegati all’acquisizione di abilità tecnologiche

( es.) corsi all’uso del Personal Computer) o di conoscenze specifiche( es. paghe e contributi), o di

conoscenze a carattere culturale( es. lingue) o di

abilità socio razionali legate alla sfera degli atteggiamenti ( es. la negoziazione) o di conoscenze

specifiche a carattere organizzativo gestionale legate

al sistema azienda e alle sue principali funzioni: I moduli formativi per competenze di base possono essere organizzati anche come propedeutici o complementari alle iniziative corsuali finalizzate al conseguimento della qualifica.

Disposizioni attuative comuni ad a) e b):

in relazione ad un elevato numero di iscrizioni e/ o alla rilevante incidenza delle spese di acquisto di materiale di consumo, di stampa e fornitura del materiale

didattico si può prevedere la partecipazione finanziaria dell’utente finale diversificata secondo la tipologia

dell’iniziativa e l’entità delle spese generali da sostenere. Macro obiettivo 2: " Elevare la professionalità della forza lavoro "

Progetto 4 - Formazione sul lavoro (iniziative a favore di giovani al primo inserimento lavorativo e a favore degli occupati stabili)

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 26

1) Finalità:

- supportare il primo inserimento lavorativo dei giovani attraverso processi di alternanza lavoro - scuola e integrare la specificità di particolari e diffusi istituti contrattuali arricchendone la componente formativa professionalizzante.

- Promuovere negli occupati l’acquisizione di competenze professionali utili ad affrontare le trasformazioni tecnologiche e organizzative in un’ottica di formazione continua.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 27

2) Descrizione:

Il progetto intende sviluppare interventi formativi volti a favorire inserimenti professionali stabili e più qualificati. Inoltre intende contribuire a sostenere le trasformazioni del sistema produttivo, l’introduzione di nuove tecnologie, lo sviluppo di capacità organizzative, la crescita

di competenze professionali tecniche e specialistiche.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 28

3) Riferimenti legislativi:

Legge 19 gennaio 1955, n. 25

Legge Regionale 5 maggio 1983, n. 28

Legge 19 dicembre 1984, n. 863

Articolo 5 e 6 della Legge Regionale 17 febbraio 1989, n. 13 ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 29

4) Tipologia di interventi:

4.1 Azioni a favore degli apprendisti delle aziende artigiane. 4.2 Azioni a favore dei giovani assunti con contratto formazione e lavoro.

4.3 Azioni per favorire l’aggiornamento, la riqualificazione e la specializzazione degli occupati.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 30

4.1 Intervento:

Azioni a favore degli apprendisti delle aziende artigiane 4.1.1 Obiettivi e destinatari:

Le attività formative sono rivolte agli apprendisti delle aziende artigiane e sono realizzate secondo le finalità

e le modalità del progetto " L’apprendistato come chance " elaborato e sperimentato dall’Agenzia del Lavoro, mirante ad offrire un aggregato di competenze

propedeutiche e trasversali all’esercizio della professionalità e competenze specifiche relative al settore

d’impiego.

Gli interventi formativi sono finalizzati a:

- stimolare e favorire la crescita professionale in

soggetti che operando nel settore dell’artigianato potranno sviluppare anche l’opportunità di attivarsi al lavoro autonomo;

- offrire delle chances ai giovani apprendisti di acquisire ed accrescere competenze globali (teoriche,

pratiche, imprenditive);

- sviluppare la cultura della formazione nell’azienda artigiana valorizzando la formazione come investimento 4.1.2 Descrizione e modalità di realizzazione:

a) Corso base (primo anno), intersettoriale e finalizzato

a rinforzare il livello cognitivo ed il livello degli atteggiamenti;

obiettivo del primo anno è quello di facilitare l’inserimento

dell’apprendista nel contesto sociale ed istituzionale riguardante il mondo del lavoro.

b) Corso di settore (secondo anno), mirante ad offrire competenze relative allo specifico settore d’impiego in riferimento alla base tecnologica, scientifica, operativa che supporta lo svolgimento dei compiti previsti nei diversi comparti produttivi.

c) Corso di specializzazione (terzo anno), mirante a sviluppare le competenze di base della professionalità in riferimento alle specificità derivanti dai

mutamenti dell’organizzazione del lavoro e dall’introduzione delle innovazioni tecnologiche.

d) Percorsi formativi personalizzati:

in alternativa o a completamento dei corsi di settore

e di specializzazione possono essere previsti e

organizzati percorsi formativi personalizzati da realizzarsi direttamente in azienda, previo accordo

tra la stesse e l’Agenzia del Lavoro, o da realizzarsi

presso centro e istituti specializzati interni o

esterni dalla Valle d’Aosta.

e) Attività di aggiornamento, studio/ ricerca, sperimentazione: sono previste attività di aggiornamento, studio/ ricerca, sperimentazione per migliorare il raccordo

tra momento formativo esterno all’azienda e momento lavorativo interno all’azienda, tra un anno

formativo ed il successivo; per integrare le iniziative

di orientamento precedenti la scelta lavorativa con quella di formazione che assumono a strategia l’alternanza scuola - lavoro; per migliorare le competenze psicopedagogiche degli operatori; per adeguare gli ambienti formativi alle specificità e

alle innovazioni di settore; per rinnovare i modelli delle iniziative di settore e di specializzazione; per approfondire la conoscenza dei processi

produttivi e del lavoro nel settore dell’artigianato. 4.1.3 Disposizioni particolari:

- I contributi pluriennali alle aziende artigiane che hanno usufruito dei benefici della legge regionale 58/ 89 sono garantiti dal presente piano.

- alle aziende artigiane è erogato annualmente in proporzione alle ore di frequenza un contributo ad un massimo di lire 3.000.000 (tre milioni) per anno formativo e per ciascun apprendista frequentante i

corsi predisposti e organizzati dall’Agenzia del Lavoro

a titolo di rimborso forfettario per le spese.

- Le attività di cui al punto 4.1.2 d) sono da considerarsi gratuite, ma non comportano l’erogazione di

un ulteriore contributo dell’azienda.

- La Giunta Regionale su proposta dell’Agenzia del Lavoro emana le modalità per l’erogazione dei contributi.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 31

4.2 Intervento:

Azioni a favore dei giovani assunti con contratto di formazione e lavoro

4.2.1 Obiettivi e destinatari:

Al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei giovani assunti con contratto formazione - lavoro e di contribuire ad elevare le competenze professionali, possono

essere realizzati interventi formativi flessibili, modulari e di durata variabile tipologizzati in riferimento

al livello di scolarità ed alle qualifiche professionali d’impiego.

Le proposte formative alle aziende ed ai giovani assunti sono avanzate in attuazione o ad integrazione

del progetto approvato dalla Commissione regionale

per l’Impiego e si caratterizzano come attività formative

di alternanza lavoro - scuola realizzabili in toto o

in parte all’interno dell’azienda e presso strutture formative extraziendali.

Gli interventi formativi sono progettati, controllati e valutati dall’Agenzia del Lavoro e sono realizzati con

la collaborazione eventuale delle aziende interessate. I costi della formazione extraproduttiva sono a carico dell’Amministrazione Regionale e le iniziative formative rientrano nel piano regionale annuale della formazione professionale.

4.2.2 Descrizione e modalità di realizzazione:

a) Interventi formativi per qualifiche di base aventi per oggetto il conseguimento delle qualificazioni inquadrate nei due livelli immediatamente superiori

al livello più basso previsto dal sistema classificatorio dei contratti collettivi di lavoro.

Tali interventi formativi hanno durata non inferiore alle 200 ore complessive, delle quali almeno 80

ore sono di formazione teorica extraproduttiva.

Per ogni giovane impegnato nell’attività formativa può essere riconosciuto all’impresa a titolo di rimborso forfettario per le spese un contributo massimo

di Lire 2.000.000 (due milioni) proporzionalmente

al numero delle ore di effettiva presenza.

b) Interventi formativi, per professionalità medio alte aventi per oggetto il conseguimento di qualificazioni inquadrate nei livelli superiori al terzultimo

del sistema classificatorio previsto dai contratti collettivi di lavoro.

La durata complessiva non può essere inferiore alle

400 ore delle quali almeno 140 ore di formazione

teorica extraproduttiva finalizzate all’acquisizione di conoscenze relative alle innovazioni tecnologiche. Per ogni giovane impegnato nell’attività formativa può essere riconosciuto all’impresa un contributo massimo di rimborso forfettario per le spese di Lire 3.000.000 (tre milioni) proporzionalmente al numero delle ore di effettiva presenza.

c) Interventi formativi, per professionalità elevate aventi per oggetto il conseguimento delle qualificazioni inquadrate nei livelli superiori al terzultimo

del sistema classificatorio previsto dai contratti collettivi di lavoro.

La durata complessiva non può essere inferiore alle 600 ore, delle quali almeno 240 ore di formazione teorica extraproduttiva.

Per ogni giovane impegnato nell’attività formativa può essere riconosciuto all’impresa un contributo massimo a titolo di rimborso forfettario per le spese di lire 4.000.000 (quattro milioni) proporzionale

al numero delle ore di effettiva presenza.

d) Percorsi formativi di specializzazione anche personalizzati per qualifiche ad alto contenuto professionale

o per qualifiche da attestare con specifiche

certificazioni realizzabili in strutture formative extraziendali locali od esterne alla regione. La durata

di tali interventi è legata alla fase temporale

definita dal progetto formativo approvato

dall’Agenzia del Lavoro.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 32

4.3 Intervento:

Azioni per favorire l’aggiornamento, la riqualificazione

e la specializzazione degli occupati

4.3.1 Obiettivi e destinatari:

L’Agenzia del Lavoro attua iniziative sperimentali di

formazione professionale connesse ai processi di innovazione tecnologica o organizzativa nelle aziende

valdostane rivolte a lavoratori occupati.

Le iniziative formative sono considerate e progettate

con il contributo delle associazioni di categoria e tengono conto delle richieste avanzate dalle aziende interessate. Le azioni possono svilupparsi attraverso modalità diverse e realizzarsi con corsi professionali, seminari monografici, moduli formativi brevi, studi e ricerche

in riferimento a nuova professionalità e a bisogni formativi specifici.

Gli interventi sono rivolti a lavoratori autonomi e dipendenti inseriti ai vari livelli di professionalità interessati

a migliorare competenze direttamente collegate

alla professionale ed al ruolo organizzativo.

Le iniziative a tipologia modulare, monografica possono interessare l’area tecnica, tecnologica, scientifica, economica, giuridica, amministrativa, fiscale, etc

Le iniziative sperimentali sono inserite nel piano regionale della formazione professionale.

4.3.2 Descrizione e modalità di realizzazione:

Nelle aree specialistiche riguardanti particolarmente

le nuove tecnologie, il marketing, la gestione d’impresa, il controllo di gestione, la qualità totale, lo sviluppo delle risorse umane, la sicurezza, le lingue straniere settoriali, l’Agenzia del lavoro organizza:

a) Corsi professionali di specializzazione b) seminari monografici

c) moduli formativi brevi

Macro obiettivo 2: " Elevare la professionalità della forza lavoro "

Progetto 5 - Innovazione delle metodologie formative.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 33

1) Finalità:

- favorire la diffusione di metodologie e tecnologie formative per accrescere la cultura della formazione e

per sviluppare processi di formazione continua;

- potenziare le competenze degli operatori della formazione;

- sviluppare la potenzialità di servizio all’interno e

all’esterno dell’Agenzia per la progettazione, la programmazione e per la valutazione degli interventi formativi;

- attivare poli formativi sul territorio da elevare a

centro dimostrativo di specifici settori produttivi;

- migliorare la capacità di programmazione e di gestione degli operatori dell’Agenzia del lavoro in

riferimento alla conduzione delle azioni formative. ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 34

2) Descrizione:

Con il progetto si intendono realizzare studi - ricerca e sperimentazioni per migliorare la qualità del servizio,

con particolare riferimento all’analisi dei fabbisogni formativi, alla progettazione e alla valutazione degli interventi formativi, alla crescita professionale degli operatori

della formazione.

In coerenza con le finalità generali contenute nella legge statale n. 492/ 89 - Piano innovazione della Formazione Professionale -, con le indicazioni espresse nel piano triennale regionale della FP, con gli indirizzi della Comunità Europea, l’Agenzia del Lavoro promuove interventi

e azioni finalizzate al miglioramento della qualità

dell’attività di formazione professionale, sviluppa in collaborazione con il Servizio Studi, Programmazione e Formazione professionale i Progetti del piano di innovazione del sistema regionale e partecipa con altre regioni italiane ed europee a progetti comunitari finalizzati a sperimentare nuove tecnologie, e ad adeguare modelli

formativi, tecnologie e materiali didattici a processi di formazione continua.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 35

3) Riferimenti legislativi:

Articolo 5 e 6 Legge Regionale 17 febbraio 1989, n. 13 Legge Regionale 5 maggio 1983, n. 28

Legge 12 novembre 1988, n. 492

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 36

4) Tipologia di interventi:

5.1 Azioni di sperimentazione ed innovazione formativa attuate in collaborazione con altre regioni italiane ed europee.

5.2 Formazione e aggiornamento di operatori della Formazione Professionale.

5.3 Consulenza per la progettazione/ valutazione degli interventi formativi.

5.4 Innovazione delle metodologie formative.

5.5 Miglioramento delle attività di programmazione e di gestione della formazione professionale.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 37

5.1 Intervento:

Azioni di sperimentazione ed innovazione formative

attuate in collaborazione con altre regioni italiane ed europee.

5.1.1 Obiettivi:

Per accrescere la cultura della sperimentazione e

dell’innovazione, per sviluppare coerentemente le politiche attive del lavoro, per adeguare gli interventi

formativi allo sviluppo della professionalità, alla crescita delle capacità imprenditive e manageriali, per

facilitare l’interscambio di esperienze, l’Agenzia del Lavoro partecipa a specifici programmi comunitari

che favoriscono lo sviluppo di programmi di formazione in collaborazione con altre realtà nazionali ed europee.

Al fine di favorire la diffusione di nuove metodologie e tecnologie formative partecipa a programmi di studio e ricerca con centri di ricerca italiani e stranieri.

Particolare attenzione è dedicata ai temi della qualità, della sicurezza, dell’innovazione tecnologica della formazione a distanza.

Le iniziative nazionali ed europee tendenti a creare poli formativi e centri di servizio dimostrativi per specifici settori produttivi rappresentano l’occasione per la diffusione nel mondo produttivo e lavorativo

con particolare riferimento alle imprese di piccole dimensioni. Nello sviluppo triennale del Piano di politica del lavoro saranno sviluppate le seguenti prioritarie azioni:

- iniziative formative a carattere trasnazionale e interregionale con regioni dell’arco alpino;

- partecipazione ai progetti comunitari che prevedono interscambio di esperienze;

- analisi di fattibilità per la diffusione dell’Open Learning;

- ricerca e studio sulle politiche comunitarie e sulle

fonti di finanziamento;

Le iniziative possono attingere anche a fondi di Finanziamento della Comunità Europea.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 38

5.2 Intervento:

Formazione e aggiornamento di operatori della formazione professionale

5.2.1 Obiettivi:

La realizzazione del programma di formazione professionale dell’Agenzia del Lavoro richiede una qualificata professionalità di tutti gli operatori della formazione.

L’Agenzia del Lavoro si avvale, di norma, per la progettazione e la valutazione degli interventi formativi

di proprie risorse interne, mentre per il coordinamento organizzativo e gestionale e per la realizzazione

delle iniziative utilizza le collaborazioni di risorse umane esterne, individuali ed associate, competenti per aree disciplinari.

Al fine di accrescere la cultura della progettualità, di favorire il collegamento e l’integrazione tra il sistema

della formazione professionale ed il mondo del lavoro, di migliorare la programmazione didattica, di qualificare le

attività sperimentali, di migliorare l’utilizzo delle tecnologie e delle strumentazioni didattiche, l’Agenzia

del Lavoro predispone, progetta ed attua specifici interventi

di formazione, aggiornamento e specializzazione

per gli operatori della formazione professionale

con particolare riferimento ai docenti delle aree disciplinari, ai coordinatori didattici, ai coordinatori gestionali organizzativi, ai supervisori tutoriali degli stages

e dei tirocini in azienda.

Per quanto riguarda specificatamente l’attività di aggiornamento e di specializzazione sono individuate le

seguenti aree tematiche:

- sviluppo delle competenze professionali del formatore docente negli aspetti metodologici della progettazione

formativa e della programmazione didattica;

- approfondimento delle competenze psicopedagogiche

e della conoscenza delle teorie degli apprendimenti anche in riferimento all’utenza specifica;

- potenziamento delle capacità tecniche di gestione dell’aula, dei gruppi, dell’utilizzo di tecnologie educative;

- accrescimento della cultura della valutazione.

Per garantire una crescita professionale diffusa degli operatori collaboratori esterni dell’Agenzia del

Lavoro verrà predisposto un apposito Piano di aggiornamento

e specializzazione comprendente iniziative

diverse e complementari attraverso l’organizzazione

dei corsi, seminari, moduli formativi

brevi e ricorrenti.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 39

5.3 Intervento:

Consulenza per la progettazione/ valutazione degli interventi formativi

5.3.1 Obiettivi:

Allo scopo di promuovere la realizzazione di iniziative

di formazione professionale l’Agenzia del Lavoro

svolge attività di consulenza per la progettazione e la valutazione di interventi formativi finalizzati all’occupazione, alla qualificazione, alla riqualificazione,

all’aggiornamento e alla specializzazione, per soggetti pubblici e privati, ed in particolare in riferimento a:

- iniziative formative promosse da servizi ed assessorati dell’Amministrazione Regionale e degli Enti

locali territoriali;

- iniziative formative proposte da imprese ed Enti pubblici economici, anche tramite loro consorzi.

In particolare l’Agenzia del Lavoro svolge attività

di:

- consulenza alle aziende private operanti nel settore

del terziario e dei servizi (area organizzativa - gestionale - amministrativa) e nel settore industriale

(area tecnologico - produttiva);

- consulenza a servizi operativi dell’Amministrazione Regionale e per il settore socio - assistenziale;

- consulenza per iniziative formative di aggiornamento

e specializzazione rivolte ad operatori della formazione.

Per la realizzazione di interventi formativi propri o per conto di altri, l’Agenzia del Lavoro predisporrà un adeguato progetto per consolidare una struttura di erogazione degli interventi formativi con specifica

attività nelle fasi di organizzazione e di realizzazione. L’organizzazione e al realizzazione dei progetti formativi necessitano di un’efficiente struttura specificatamente dedicata all’erogazione degli interventi da definire nel corso del triennio 1992- 1994.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 40

5.4 Intervento:

Innovazione delle metodologie formative

5.4.1 Obiettivi:

In coerenza con le finalità generali contenute nella Legge Statale n. 492/ 89 - Piano innovazione della formazione Professionale -, sono promosse azioni di studio, analisi, ricerca e sperimentazione concorrenti

a qualificare gli interventi di Formazione Professionale per:

- arricchire la conoscenza dei fabbisogni formativi, della professionalità e del lavoro definendo modelli, tecniche di rilevazioni e procedure;

- costruire un sistema delle verifiche per arricchire e diffondere la cultura della valutazione;

- migliorare le competenze professionali degli operatori della formazione professionale in particolare

riferite alla progettazione formativa;

5.4.2 Descrizione e modalità di realizzazione:

a) Elaborazione di un modello di analisi della domanda di professionalità e dei fabbisogni formativi.

Al fine di collegare con maggior coerenza la progettazione formativa ai reali fabbisogni di professionalità

e verificare la congruenza e la coerenza

tra le competenze professionali ed il ruolo professionale ricoperto in sede lavorativa si rende necessario conoscere sempre meglio e con continuità il

contesto entro il quale si esprime il fabbisogno formativo, la realtà lavorativa concreta in particolare

per la dimensione delle modificazioni e delle innovazioni dei processi tecnologici del lavoro e dello

sviluppo della professionalità;

In tale senso l’intervento prevede:

- l’impostazione di uno studio di fattibilità per la definizione di un impianto metodologico e per

l’elaborazione di una metodologia di analisi applicabile a contesti differenti;

- la sperimentazione e la messa a punto di un modello

di efficacia ed efficienza;

- la specializzazione dei progettisti dell’Agenzia

del Lavoro;

- il confronto e lo scambio di esperienze con altri

enti e istituzioni specializzati nazionali e comunitari; - la costruzione di un laboratorio interno e permanente per l’analisi e l’individuazione dei fabbisogni formativi.

b) analisi e sperimentazione di modelli formativi innovativi. Al fine di:

- promuovere all’interno dell’Agenzia del Lavoro

l’acquisizione di una metodologia omogenea

nella progettazione formativa in riferimento alle specificità dei fabbisogni formativi;

- favorire lo sviluppo delle professionalità degli operatori della formazione professionale in merito

a:

- analisi fabbisogno formativo;

- individuazione e progettazione interventi;

- sperimentazione di modelli formativi innovativi;

- strutturazione e sperimentazione di sistemi di valutazione.

- Strutturare una rete di supporto informativo - conoscitivo utile alle diverse fasi di realizzazione

ed elaborazione di un intervento.

L’attività prevista riguarda e comprende le seguenti azioni:

- attività di studio e ricerca nell’ambito dell’analisi dei fabbisogni formativi ed in particolare

nell’analisi delle figure professionali e nell’analisi del lavoro.

- Attività di analisi e confronto di modelli formativi innovativi presenti in altre realtà.

- Attività seminariali e di formazione rispetto ai

temi della formazione professionali.

- Sperimentazione all’interno delle singole iniziative

di modelli e metodi per l’analisi del fabbisogno,

la progettazione, la realizzazione e la valutazione degli interventi.

Costituzione di un laboratorio sperimentale fondato su gruppi di lavoro coordinati, i quali avranno il compito di attivare le azioni specificate.

c) Elaborazione di modelli di valutazione e di verifica. Al fine di:

- adeguare le competenze professionali degli operatori della formazione allo sviluppo del dibattito

nazionale e comunitario sul tema della valutazione degli interventi formativi;

- sviluppare un modello proprio generalizzato ed omogeneo applicabile alle iniziative gestite direttamente dall’Agenzia del Lavoro secondo le

linee di indirizzo elaborate a livello regionale in attuazione del Piano Innovazione;

- accrescere la cultura della valutazione tra gli operatori dell’Agenzia.

Si realizzano le seguenti azioni:

- definizione di un sistema integrato di verifiche rispetto a fasi ed ambiti diversi del processo formativo concernenti a:

- valutazioni del progetto formativo (congruenza, efficacia, efficienza, coerenza in relazione ai bisogni formativi, obiettivi formativi, contenuti

delle sperimentazioni didattiche);

- valutazioni di processo (itinere);

- valutazione degli apprendimenti;

- valutazione del contesto formativo (consenso)

- follow up (confronto tra cambiamenti attesi e risultati formativi, nel medio e lungo periodo).

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 41

5.5 Intervento:

Miglioramento delle attività di programmazione e di gestione dell’attività di formazione professionale L’intervento prevede l’implementazione del modello

informativo - gestionale e organizzativo per la programmazione e conduzione degli interventi formativi; esso

è realizzato secondo le finalità del Piano triennale regionale ed i progetti innovativi regionali (L. 492/ 89).

5.5.1 Obiettivi:

- Definizione di un modello gestionale delle attività

di Formazione Professionale;

- definizione di procedure omogenee per la programmazione

e la gestione delle iniziative;

- elaborazione della modulistica adeguata per rendere

operativo il processo dalla preventivazione al

controllo;

- aggiornamento degli operatori dell’Agenzia del

lavoro per rendere più efficace la capacità di programmazione, e di pianificazione e di gestione degli

interventi formativi;

5.5.2 Descrizione e modalità di realizzazione:

Al fine di definire il modello per le procedure e la gestione delle iniziative di formazione professionale

dell’Agenzia del lavoro si attuano le seguenti fasi di lavoro:

- rilevamento delle procedure esistenti;

- analisi delle indicazioni derivate dal sistema regionale (servizio studi e programmazione) e dai modelli

del Fondo Sociale Europeo;

- analisi organizzativa per rilevare i punti di criticità nella gestione attuale ed individuare il modello organizzativo idoneo ad acquisire il modello gestionale

in funzione dei vincoli inderogabili del sistema;

- creazione dei presupposti organizzativi per la messa

a punto del sistema gestionale - informativo;

- formazione e aggiornamento degli operatori dell'

Agenzia.

Macro obiettivo 3: Riequilibrare il mercato del lavoro favorendo l’inserimento e/ o reinserimento di soggetti appartenenti

a fasce deboli

Progetto 1 - Iniziative a favore di facse marginali (disabili, detenuti ed ex - detenuti, ex - tossicodipendenti, ex alcooldipendenti, extracomunitari, drop - out sociali)

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 42

1) Finalità:

Con il presente progetto si intendono realizzare interventi sperimentali con diversi strumenti integrativi mirati

a favorire l’accesso al mondo del lavoro da parte di

persone poste - per diversi motivi - in situazioni di marginalità, in armonia con un più vasto disegno di integrazione

sociale delle stesse.

Tale finalità generale si specifica in alcuni obiettivi:

1.1 favorire l’inserimento al lavoro di soggetti disabili fisici, psichici e/ o sensoriali come pure di soggetti aventi caratteristiche di disagio sociale;

1.2 riabilitare al lavoro gli ex - tossicodipendenti e gli ex - alcooldipendenti;

1.3 rinserire nella vita sociale e lavorativa detenuti ed ex - detenuti;

1.4 migliorare la professionalità e la vita di relazione dei drop - out sociali e degli immigrati extracomunitari.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 43

2) Metodologia Generale:

Il criterio portante l’intervento dell’Agenzia del Lavoro è costituito dal significato riabilitativo e promozionale del lavoro.

Riabilitativo, nel senso che il lavoro favorisce la delineazione di un’identità matura, facendo leva sulle potenzialità personali per stimolare una maggiore stima di sè

ed una più accentuata e positiva apertura sociale. Promozionale, poiché per mezzo di esso si permette la valorizzazione delle risorse umane, anche di quelle che incontrano maggiori ostacoli di integrazione sociale.

Tutto ciò è possibile non già " per decreto " o unicamente attraverso incentivi economici, ma attraverso l’offerta di servizi qualificati e mirati che siano in grado di motivare gli attori sociali agli obiettivi del progetto, e quindi di accompagnare adeguatamente ogni percorso individuale di inserimento, rinforzo e reinserimento delle persone nell’ambito di lavoro.

Occorre pertanto una diversificazione delle metodologie

da adottare a seconda dei differenti soggetti e delle situazioni di marginalità cui sono interessati:

a) si parla di inserimento per quelle persone che trovano difficoltà nell’ingresso nel mondo del lavoro, non

avendo potuto svolgere precedenti attività in tale ambito ( es.: disabili, drop - out sociali, extracomunitari senza precedenti esperienze);

b) la metodologia del sostegno/ rilancio è necessaria per coloro che, pur ricoprendo una posizione lavorativa, vivono in una condizione di particolare difficoltà a causa di situazioni personali o sociali intervenienti

(tossicodipendenti, alcoolisti, disabili, giovani a rischio di devianza);

c) la metodologia del reinserimento si impone per coloro che, per motivi diversi, hanno subito un allontanamento dall’ambiente lavorativo( es.: invalidi da traumi conseguenti in età di lavoro, ex tossico - dipendenti,

ex alcoolisti, ex carcerati, extracomunitari con precedenti esperienze) e necessitano pertanto di un nuovo

approccio al lavoro.

Naturalmente, non ogni soggetto marginale presenta caratteristiche tali da potersi inserire in misura minimamente produttiva in un ambiente di lavoro e da

sortire da tale esperienza esiti positivi sulla propria personalità; così pure non tutte le organizzazioni di lavoro possiedono requisiti tali da renderne idonee ad

un inserimento lavorativo di soggetti marginali.

Il metodo qui adottato indica i criteri dal lato della domanda e dal lato dell’offerta che consentono la delineazione di un progetto potenzialmente positivo di

inserimento lavorativo di fasce marginali.

Infine, ogni progetto di inserimento lavorativo di fasce marginali non è completo se non si inserisce in

un più ampio intervento di inserimento sociale, che sappia operare opportunamente sui legami familiari e comunitari, sulle relazioni sociali, sulle attività di espressione di tipo non lavorativo.

Per questo il Progetto Marginalità richiede una forte partnership con l’Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione( URLMO), l’Assessorato

della Sanità e Assistenza Sociale della Regione, con l’USL, con il sistema scolastico e formativo, con

gli Enti Locali, con le forze sociali, economiche, culturali e di volontariato.

Gli strumenti previsti nel presente progetto consistono

in un ventaglio di iniziative volte ad offrire servizi personalizzati alle diverse persone poste in situazione di marginalità.

Sono pertanto molteplici i percorsi possibili: formativo professionale, tramite tirocinio, attraverso la cooperazione; infine è possibile delineare percorsi di inserimento lavorativo, in particolari situazioni, ricorrendo

agli strumenti del cantiere scuola e dei lavori socialmente utili, come previsto in altre parti del presente Piano.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 44

3) Riferimenti legislativi:

Artt. a- 5- 8 della legge regionale 17 febbraio 1989 n 13

Legge regionale 5 maggio 1985 n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni

Legge regionale n. 54 dell’11 agosto 1981

Legge - quadro n. 845/ 1978 sulla formazione professionale Legge 482/ 68 sul collocamento obbligatorio

TU sulle tossicodipendenze n. 302/ 90

Legge 663/ 86 di riforma del sistema carcerario Legge n. 39/ 90

Legge n. 354/ 75

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 45

4) Tipologia interventi:

4.1) Servizio per la promozione dell’integrazione lavorativa di soggetti marginali

La creazione di tale servizio si giustifica con la necessità di motivare adeguatamente le imprese locali

ad un atteggiamento maggiormente favorevole

all’inserimento lavorativo dei soggetti marginali. Per raggiungere tale obiettivo occorre sviluppare

un servizio mirato e personalizzato che sappia accompagnare adeguatamente l’inserimento lavorativo

in modo da sortire esiti positivi in termini di rafforzamento della personalità, assunzione di ruoli lavorativi e contributo alle finalità dell’azienda.

Il servizio è centrato sull’azione di una nuova figura professionale: l’operatore dell’integrazione lavorativa. 4.2) Interventi formativi e

4.3) tirocini lavorativi per utenti in condizioni di marginalità, di disagio sociale

Tali interventi rappresentano strumenti mirati e

personalizzati volti a favorire l’approccio al mondo del lavoro delle seguenti categorie di persone:

44.3.1.) di soggetti disabili segnalati inclusi i soggetti di cui alla legge regionale 11 agosto

1981, n. 54:

a) dai competenti servizi;

b) dall’URLMO ai sensi della legge 482;

4.3.2) di ex - tossicodipendenti ed ex - alcooldipendenti segnalati dal competente servizio

dell’USL;

4.3.3) di detenuti e di dimessi dal carcere;

4.3.4) di extracomunitari in possesso di una regolare autorizzazione a soggiornare in Valle

d’Aosta;

4.3.5) di soggetti con problematiche di disagio sociale segnalati dai competenti servizi.

I tirocini sono attività osservative - orientative, formative o di accompagnamento mirato al lavoro.

Sono, quindi solo in parte alternativi al percorso

formativo strutturato, e precisamente nei casi in cui

per motivi organizzativi o per variabili spazio - temporali la persona da formare e quindi inserire al lavoro

non possa partecipare ai corsi di formazione.

4.4.) Lavoro cooperativo e solidarietà sociale

Con questo intervento si intende valorizzare massimamente lo strumento del lavoro cooperativo, ed

in particolare quello finalizzato alla solidarietà sociale, per offrire alle persone in condizioni di marginalità occasioni e risorse per un disegno di integrazione lavorativa e sociale.

La cultura cooperativa - là dove si esprime nel

modo più pieno - si presta attivamente ad un disegno

di accoglienza, socializzazione, formazione e valorizzazione lavorativa delle persone verso cui è orientato il presente progetto.

4.5) Incentivi all’assunzione di soggetti marginali

Per ogni rapporto di lavoro e tempo indeterminato instaurato con lavoratori disabili, ex - tossicodipendenti, ex - alcoolisti, ex - detenuti sono previsti contributi di durata massima triennale per l’alleggerimento

dei costi di assunzione ed adattamento professionale secondo la modalità e le entità individuate nell’intervento 6 del presente progetto.

4.6) Impiego sperimentale di detenuti in semilibertà o ammessi al lavoro esterno per lavori di pubblica utilità.

Tale intervento si propone di favorire l’inserimento sociale e lavorativo dei detenuti, nonché di favorire il loro recupero attraverso l’impiego in opere e servizi di pubblica utilità, promossi d’intesa con gli Enti Locali, e da questi gestiti.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 46

4.1 Intervento:

Servizio per la promozione dell’integrazione lavorativa di soggetti marginali

4.1.1 Obiettivi e destinatari:

Il servizio in oggetto rappresenta lo strumento più idoneo per sviluppare un approccio mirato e promozionale all’integrazione lavorativa di soggetti marginali. Esso opera in modo differenziato in riferimento alle diverse tipologie di soggetti, ed inoltre si sviluppa in

modo conforme alle differenti realtà territoriali subregionali (comprensori).

4.1.2 Descrizione e modalità di realizzazione:

L’intervento si caratterizza per una logica di potenziamento ed accompagnamento del percorso di vita delle

persone poste in stato di marginalità, con l’intento di migliorarne la possibilità di espressione e di protagonismo nel senso dell’integrazione.

L’Agenzia propone ai diversi soggetti impegnati nello

stesso campo un metodo collaborativo di lavoro, chiamandoli

a concorrere alla realizzazione di interventi

personalizzati alla luce di un " percorso - tipo " di passaggio dalla scuola o dall’inazione alla formazione ed

al lavoro.

Tale percorso si caratterizza come successione di diverse

fasi:

a) osservazione;

b) orientamento;

c) intervento formativo attuato mediante la frequenza

ad un corso di formazione professionale, realizzato secondo la metodologia della modularità e dell’alternanza formazione - lavoro, o con esperienze di

socializzazione lavorativa, stages o tirocini realizzati in laboratori o imprese, anche cooperative, sulla

base di precisi protocolli che prevedono la presenza

di operatori e strumenti adeguati;

d) integrazione nella comunità sociale. Ciò può avvenire tramite azioni di associazioni, gruppi, singoli

volontari anche in collaborazione con gli enti locali territoriali minori;

e) inserimento lavorativo. Questa fase corrisponde alla competenza specifica degli operatori dell’Agenzia

del lavoro.

Questi agiscono attraverso una sistematica e continua ricerca di opportunità lavorative nel territorio

di riferimento (mappatura aziendale); collaborano

con l’equipe in particolare nella fase dell’orientamento, della formazione professionale e delle attività

ad essa connesse.

Al termine di queste ultime si prendono carico delle persone, accompagnandole nella realtà di lavoro identificata in precedenza, operando sulla base di precisi protocolli operativi in collaborazione con i tutors aziendali.

f) monitoraggio permanente degli inserimenti lavorativi effettuati.

Per tale iniziativa è necessaria la presenza di operatori specializzati. A questo scopo l’Agenzia promuove un

corso di formazione per operatori dell’inserimento lavorativo, basato sulla metodologia dello studio - azione,

ovvero della progressiva assunzione di responsabilità operative nei contesti territoriali definiti.

In parallelo all’attività operativa si punta alla costruzione di una banca data sia sul lato delle domanda disponibile

ad accogliere soggetti marginali che sul lato

dell’offerta. Una volta messa a punto, tale banca dati verrà assorbita dal progetto rilevazione e monitoraggio

del mercato del lavoro.

Il servizio può farsi carico, in via sperimentale, anche della fase di informazione, osservazione ed orientamento formativo - professionale relativo all’area dei

soggetti marginali.

Ciò è reso necessario dalla particolarità dell’ambito di intervento, e dalla necessità di competenze specifiche. Una volta attivato, tale servizio potrà essere attribuito ai rispettivi interventi presenti nell’Agenzia.

4.1.3 Disposizioni attuative:

Il progetto di creazione del servizio ha durata triennale. In un primo tempo l’obiettivo prioritario è dato

dalla realizzazione del corso di formazione per operatori dell’integrazione lavorativa, in parallelo al quale

si opererà per creare le migliori condizioni di operatività sui territori di intervento.

Questi saranno in un primo tempo circoscritti alla

bassa Valle, per meglio corrispondere alla natura sperimentale dell’intervento.

Successivamente l’azione si estenderà su tutto il territorio della Valle. L’ambito di intervento più rilevante

è indubbiamente quello dell’Handicap, ovvero la condizione di marginalità che vede un maggior numero

di persone coinvolte.

Ma gli operatori saranno ben presto coinvolti anche

sulle altre figure di marginalità previste nel presente progetto.

In tal modo, dopo un’opportuna verifica, sarà possibile superare la fase sperimentale, portare queste iniziative ad una gestione consolidata.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 47

4.2 Intervento:

Interventi formativi per utenti in condizioni di marginalità e di disagio sociale

4.2.1 Obiettivi e destinatari:

La metodologia promozionale adottata dal presente

progetto prevede da un lato un’attenta selezione attitudinale delle persone interessate all’integrazione lavorativa

e dall’altro una ricerca intensiva delle posizioni di lavoro più conformi alle loro caratteristiche.

Ma la compatibilità della domanda e dell’offerta in

molti casi è solo potenziale: è quindi necessario un attento e rigoroso intervento formativo volto a portare

sia le persone handicappate che soggetti portatori di disagio sociale (definiti anche drop - out sociali) a standard minimi di formazione (in termini di contenuti, abilità e comportamenti). Ciò è possibile attraverso corsi di formazione professionale che possono seguire

una metodologia sia di gruppo che individuale.

I destinatari sono:

- soggetti disabili con percentuale di invalidità superiore

al 66 percento segnalati dai competenti servizi ai

sensi della legge regionale 11 agosto 1981, n. 54;

- soggetti disabili con percentuale di invalidità superiore

al 45 percento segnalati dai competenti servizi;

- invalidi civili iscritti alle liste di collocamento obbligatorio (legge 482/ 68) con invalidità superiore

al 45 percento;

- ex alcoolisti ed ex tossicodipendenti segnalati

dall’USL;

- detenuti e dimessi dal carcere;

- lavoratori extracomunitari in possesso di una regolare autorizzazione a soggiornare in Valle d’Aosta;

- giovani in situazione di disagio sociale, che si evidenzia nell’indisponibilità verso esperienze scolastiche

e nella difficoltà ad inserirsi in maniera stabile

nel mondo del lavoro segnalati dai competenti

servizi.

4.2.2 Descrizione e modalità di realizzazione:

Gli interventi formativi sono effettuati secondo modalità, durata e metodologia coerenti alle specifiche esigenze dell’utente considerato.

Essi hanno una strutturazione modulare, e presentano

un’alta personalizzazione del metodo didattico. Occorre distinguere tra diversi approcci formativi, ognuno specificato da un particolare tipo di problematica degli allievi:

a) corso strutturato, di durata massima di sei moduli (di 600 ore ciascuno) per i soggetti che necessitano

di un approccio graduale e con tempi lenti per l’acquisizione di conoscenze, abilità e comportamenti

minimali per poter operare in un ambiente di lavoro;

b) corso breve, della durata massima di due moduli (ognuno di 600 ore), realizzato con forte carattere di alternanza e secondo la metodologia del " compito reale ";

c) inserimento in iniziative formative ordinarie, con un servizio di sostegno e di accompagnamento rivolto ad allievi che necessitano unicamente di uno specifico ausilio;

d) crediti formativi, ovvero percorsi di formazione individuali, composti da moduli differenti, svolti nelle

modalità più varie, purché delineanti un disegno armonico compiuto;

e) qualora vi siano sbocchi occupazionali per invalidi civili di cui alla legge 428/ 68, può essere svolta

un’attività formativa/ addestrativa nel posto di lavoro, anche individuale, precedente all’assunzione e

non superiore ai 12 mesi.

4.2.3 Disposizioni attuative:

a) strutture formative pubbliche o private di imprese

o loro consorzi anche operanti in ambito extra - regionale od extra - nazionale;

b) strutture che erogano servizi di istruzione professionale presenti nel territorio della Valle;

c) all’interno delle proprie strutture;

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 48

4.3 Intervento:

Tirocini aziendali individualizzati

4.3.1 Obiettivi e destinatari:

Con tale intervento si intende dare sostegno a quelle persone (portatori di handicap, soggetti con esperienze di detenzione, alcoolismo, tossicodipendenza o con problemi psichiatrici, disagiati sociali), per le quali non è necessario effettuare corsi di formazione, o che

hanno svolto attività di formazione di base non concretizzatesi in un inserimento lavorativo.

Si intende quindi facilitare l’incontro tra i soggetti in questione e il mondo del lavoro puntando ad un approccio mirato e personalizzato.

4.3.2 Descrizione e modalità di realizzazione:

Il tirocinio costituisce un’esperienza di esclusivo addestramento professionale nel luogo di lavoro ed è sostenuto,

ove necessario, da momenti di formazione

teorica.

Lo strumento del tirocinio è inteso con tre diverse accezioni: 1. tirocinio di osservazione e di orientamento che dovrebbe permettere di capire le potenzialità e le disposizioni

del soggetto (durata massima: 8 mesi);

2. tirocinio formativo volto all’acquisizione di conoscenze, abilità e comportamenti che abilitano la

personale all’esercizio dell’attività lavorativa, anche

in forma di ripresa e manutenzione di capacità apprese in precedenti rapporti di lavoro o tirocini che

hanno avuto un’interruzione (durata massima: 18

mesi);

3. tirocinio di inserimento graduale nel mondo del lavoro (durata massima: 10 mesi).

Per i portatori di handicap più gravi ed altri soggetti similari si potranno prevedere tirocini graduati con obiettivi diversi e che possono essere integrati fra di loro.

La durata complessiva massima dei tirocini è di 3 anni. 4.3.3 Disposizioni attuative:

Con riferimento agli invalidi civili con invalidità superiore al 45 percento, potrà essere promossa tra azienda e Commissione Regionale per l’Impiego una deliberazione ai sensi dell’articolo 25 per la concessione della chiamata nominativa.

La Regione sostiene la spesa derivante dalla presenza della persona nell’ambiente di lavoro mediante:

- corresponsione al tirocinante di una borsa di tirocinio;

- rimborso spese al tirocinante e copertura del costo

di trasporto, mensa, indumenti di lavoro;

- copertura assicurativa Inail e RLT;

- copertura di eventuali costi di insegnamento, addestramento, tutoring, supervisione dell’addestramento,

anche tramite la collaborazione di esperti

esterni.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 49

4.4 Intervento:

Lavoro cooperativo e solidarietà sociale

4.4.1 Obiettivi e destinatari:

La cooperazione, sia di lavoro che di solidarietà sociale, rappresenta uno strumento privilegiato di orientamento, socializzazione, formazione, terapia ed inserimento lavorativo per soggetti posti in situazione di marginalità, in forza della cultura mutualistica che ne informa l’organizzazione e l’operatività.

L’obiettivo del presente intervento è delineare una rete stabile e dinamica di collaborazioni tra Agenzia del Lavoro e mondo cooperativo al fine di consentire al maggior numero di persone cui questo progetto si riferisce di avvalersi efficacemente di tale risorsa.

4.4.2 Descrizione e modalità di realizzazione:

Il rapporto di collaborazione che si intende sviluppare con il mondo cooperativo prevede la definizione di alcune tipologie di strumenti conformi agli obiettivi del presente progetto, e precisamente:

a) osservazione ed orientamento: ciò è possibile in quelle cooperative nelle quali siano presenti laboratori centrati sulla manualità e sul principio dell’autonomia personale. Inoltre è necessaria la presenza di almeno un tutor opportunamente formato

a tale compito:

b) moduli di formazione sul lavoro (stages, tirocini) e

di socializzazione lavorativa: è necessario che i Lavoratori siano realmente finalizzati ad attività produttive

e quindi presentino criteri organizzativi rigorosi

(è perciò preferibile, la cooperazione di produzione e lavoro). Inoltre è essenziale una capacità formativa da parte degli operatori e dei tutor.

c) inserimenti lavorativi: occorre in questo caso privilegiare la cooperative di produzione e lavoro, ovvero

situazioni nelle quali il soggetto in condizione (o a rischio) di marginalità sia affiancato ad un operatore esperto, che svolge normalmente compiti finalizzati alla realizzazione di prodotti o servizi " di mercato ".

4.4.3 Disposizioni attuative:

Gli obiettivi relativi al presente intervento si realizzeranno attraverso l’elaborazione di protocolli di collaborazione con il mondo della cooperazione, coinvolgendo

sia le Centrali cooperative che le singole organizzazioni. Tali protocolli dovranno prevedere:

a) i criteri di affidabilità dell’impresa cooperativa;

b) la tipologia degli strumenti attivabili;

c) le caratteristiche sia dell’organizzazione che del personale coinvolto in tali iniziative;

d) i criteri di valutazione;

e) i parametri finanziari della collaborazione.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 50

4.5 Intervento:

incentivi all’assunzione di soggetti marginali

4.5.1 Obiettivi e destinatari:

Il presente intervento intende agevolare l’assunzione

di soggetti marginali (portatori di handicap con invalidità superiore al 45 percento ad esclusione dei soggetti segnalati

dai competenti servizi dell’Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale in base alla legge

11/ 08/ 1981 n. 54

, ex tossicodipendenti, ex alcoolisti, ex detenuti), i quali presentano difficoltà nell’accesso al lavoro.

Tali incentivi hanno lo scopo di alleggerire i costi di inserimento e di adattamento e sono differenziati

nell’ammontare e nella durata in relazione al grado di

difficoltà nell’inserimento al lavoro dei soggetti coinvolti. 4.5.2 Descrizione:

L’intervento si concretizza nella concessione di contributi per l’assunzione a tempo indeterminato, anche

a part - time, dei soggetti indicati ai punti successivi. 4.5.3 Modalità di realizzazione:

Per ogni rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato dai datori di lavoro operanti nella Regione,

con lavoratori residenti nella Regione Valle d’Aosta

(salvo diverse disposizioni di legge) ed appartenenti alle categorie sotto indicate, può essere concesso un contributo determinato nel modo seguente:

a) Contributi all’assunzione di disabili fisici, psichici e sensoriali:

- con età inferiore a 25 anni:

alla fine del 1o anno L. 8.000.000

alla fine del secondo anno L. 6.000.000

alla fine del terzo anno L. 4.000.000

- con età superiore ai 25 anni e invalidità compresa tra il 46 ed il 66 percento:

alla fine del 1o anno L. 10.000.000

alla fine del secondo anno L. 8.000.000

alla fine del terzo anno L. 6.000.000

- con età superiore a 25 anni e invalidità superiore al 66 percento (ad esclusione dei soggetti inseriti dalla legge regionale 11 agosto 1981 n. 54 e successive modificazioni):

alla fine del 1o anno L. 12.000.000

alla fine del secondo anno L. 10.000.000

alla fine del terzo anno L. 8.000.000

b) contributi per ex alcoolisti, ex tossicodipendenti: - con età inferiore a 29 anni:

alla fine del 1o anno L. 7.000.000

alla fine del secondo anno L. 5.000.000

- con età superiore a 29 anni:

alla fine del 1o anno L. 9.000.000

alla fine del secondo anno L. 7.000.000

c) contributi per ex detenuti:

alla fine del 1o anno L. 4.000.000

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 51

4.6 Intervento:

Impiego sperimentale di detenuti in semilibertà o ammessi

al lavoro esterno per lavori di pubblica utilità.

4.6.1 Obiettivi e destinatari:

Il presente intervento, a carattere sperimentale, è finalizzato a favorire l’inserimento sociale e lavorativo

dei detenuti attraverso il loro impiego in opere e servizi

di pubblica utilità attraverso gli strumenti della

" semilibertà " e del " lavoro all’esterno ". 4.6.2 Modalità di realizzazione:

I Comuni e le Comunità Montane interessati ad attuare la sperimentazione presentano all’Agenzia del Lavoro progetti che prevedano l’esclusivo impiego

esterno in opere e servizi di interesse sociale.

La Giunta Regionale, d’intesa con l’amministrazione penitenziaria e con quella giudiziaria, determina i progetti da attuare con priorità tra quelli presentati. ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 52

Descrizione:

1. Ogni progetto dovrà contenere:

a) la descrizione dell’attività ed eventuali caratteristiche professionali richieste ai partecipanti:

b) il numero di soggetti che si intendono utilizzare;

c) le modalità organizzative dell’attività;

d) la durata dell’attività prevista per ciascun progetto, che dovrà, come durata, essere compresa tra i 3 e i 9

mesi;

e) il preventivo finanziario

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 53

2. La responsabilità della gestione dei progetti fa capo agli Enti locali proponenti che dovranno incaricare personale proprio per la guida ed il controllo dell’attuazione

dell’attività prevista.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 54

3. a) I detenuti da impiegare nei progetti sono individuati, per ciascun progetto, dall’amministrazione penitenziaria, tenendo conto delle eventuali professionalità

richieste dall’Ente locale proponente in relazione

all’attività da svolgere.

b) La partecipazione di ciascun detenuto al progetto deve essere preceduta da una dichiarazione di consenso

dell’interessato, rilasciata alla Amministrazione penitenziaria. Tale dichiarazione comporta l’obbligo di

partecipazione assidua ed efficace a tutte le attività previste dal progetto, eccettuato il caso di legittimo impedimento.

c) Il venire meno alla condizione di detenuto comporta la decadenza della partecipazione al progetto. Analoga decadenza può essere disposta in qualsiasi momento dall’Amministrazione penitenziaria, autonomamente

o su motivata richiesta dell’Ente locale proponente.

d) L’impiego di detenuti nei progetti, in considerazione delle esclusive finalità sociali, non comporta instaurazione di rapporto di lavoro.

e) Nella determinazione del costo del progetto, l’attività

lavorativa viene valutata nella misura prevista dall’articolo 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modifiche ed integrazioni. Si assume come contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, ai

sensi del richiamato articolo 22, quello dei lavoratori dipendenti dagli Enti locali.

f) Per quanto concerne il trattamento assicurativo, previdenziale ed assistenziale, si applicano le disposizioni

dell’articolo 20 della succitata legge. Gli oneri relativi sono corrisposti dagli Enti locali committenti

alla Amministrazione penitenziaria che provvede ai versamenti di legge.

g) I costi relativi alla manodopera ed agli oneri indiretti, sono a carico dell’Amministrazione Regionale che

provvede a trasferire agli Enti locali le relative somme, per il 50 percento come anticipazione all’avvio del progetto ed il resto al termine del progetto, su presentazione del relativo rendiconto economico, accompagnato

da una relazione sull’attuazione della sperimentazione. Copia della relazione viene trasmessa dalla Giunta Regionale al Ministero di Grazia e Giustizia.

h) Eventuali altri costi del progetto sono a carico

dell’Ente locale proponente.

i) Per quanto non previsto dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni dell’ordinamento penitenziario e del relativo regolamento di esecuzione.

Disposizioni particolari di progetto:

Per favorire l’armonizzazione tra integrazione lavorativa

ed integrazione sociale, gli operatori che seguono le iniziative a favore delle fasce marginali (Progetto Marginalità ) ricercano il massimo coordinamento con altre azioni che la Regione Valle d’Aosta ha attivato, o attiverà, in favore:

1) degli stessi soggetti marginali;

2) del volontariato;

3) delle cooperative di solidarietà sociale.

In particolare tale coordinamento dovrà essere ricercato

con i servizi dei seguenti organismi:

1) Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale;

2) Pubblica Istruzione;

3) Unità Sanitaria Locale.

Il presente progetto potrà farsi carico, anche tramite

l’affidamento di incarichi a consulenti esterni, dell’assistenza alle aziende per lo studio e la individuazione di soluzioni organizzative ed ergonomiche allo scopo di facilitare l’inserimento di lavoratori di cui al presente progetto.

L’agenzia del Lavoro potrà rimborsare, nella misura

massima di L. 5.000.000, ai datori di lavoro privati i costi sostenuti per l’adattamento del posto di lavoro al fine di favorire l’inserimento di soggetti di cui al presente progetto.

Il contributo verrà concesso, sulla base di accordo preliminare con gli operatori dell’Agenzia, ad assunzione avvenuta

e previa presentazione di documentazione relativa di

spesa sostenuta.

Macro obiettivo 3: Riequilibrare il mercato del lavoro favorendo l’inserimento e/ o reinserimento di soggetti appartenenti

a fasce deboli

Progetto 2 - Realizzazione di iniziative a favore di fasce deboli

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 55

1) Finalità:

Agevolare il reinserimento nell’attività lavorativa delle fasce deboli del mercato del lavoro e in particolare disoccupati, di lunga durata, licenziati, cassaintegrati e lavoratori

in lista di mobilità.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 56

2) Riferimenti legislativi:

Articolo 8 della legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13. ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 57

3) Tipologia di interventi:

3.1 attività di formazione e riqualificazione professionale; 3.2 impiego temporaneo di lavoratori in opere e servizi

di pubblica utilità;

3.3 orientamento per l’ingresso e il reingresso della forza lavoro femminile;

3.4 incentivi alle aziende per favorire l’assunzione.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 58

3.1 Intervento:

Attività di formazione e riqualificazione professionale. 3.1.1 Obiettivi e destinatari:

a) operare per sostenere il reinserimento lavorativo di personale in possesso di una professionalità per lo

più obsoleta o comunque non rispondente ai nuovi

sbocchi occupazionali;

b) facilitare le eventuali riconversioni professionali in tempi brevi e favorire l’opportunità di riadattare le competente professionali pregresse;

c) favorire il reinserimento nelle realtà produttive della forza lavoro eccedente o in mobilità.

3.1.2 Descrizione

L’attività di formazione e riqualificazione prevede:

- corsi di formazione di base volti a preparare le premesse culturali e professionali per un successivo

reinserimento lavorativo;

- iniziative formative finalizzate a precisi spazi occupazionali e professionali, che prevedano eventuali

periodi di formazione sul lavoro o di tirocini

aziendali;

- tirocini formativi individuali di reinserimento lavorativo per lavoratori posti in lista di mobilità o posti

in Cassa integrazione guadagni, della durata

massima di 3 mesi.

Le aziende richiedenti sono tenute a presentare un progetto di professionalizzazione in cui siano indicati uno o più tutors aziendali a sostegno del processo

di reinserimento lavorativo.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 59

3.2 Intervento:

Impiego temporaneo di lavoratori in opere e servizi di pubblica utilità.

3.2.1 Obiettivi:

Impiegare temporaneamente lavoratori ammessi all’intervento straordinario della cassa integrazione

guadagni o posti in mobilità, in opere e servizi di pubblica utilità anche tramite la realizzazione di cantieri

scuola d’intesa e in collaborazione con gli assessorati regionali competenti.

3.2.2 Descrizione e modalità di realizzazione: Concessione di contributi per l’attuazione di opere o servizi di pubblica utilità.

Sono principalmente considerate socialmente utili le attività attinenti i seguenti campi:

- ecologico, manutenzione e/ o sistemazione di sentieri di montagna, costruzione e/ o manutenzione di

aree verdi attrezzate e/ o di interesse turistico;

- iniziative di carattere culturale;

- servizi alle persone, alle famiglie e alle Comunità, di carattere eccezionale e non previsti da specifiche leggi in materia socio - assistenziale;

- servizi di protezione civile.

I Comuni e le Comunità Montane possono presentare

all’Agenzia del lavoro progetti per la realizzazione di opere o servizi di pubblica utilità mediante l’impiego

di lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate. Per i progetti approvati può essere erogato un contributo pari al 90 percento delle spese sostenute per la realizzazione delle opere e servizi di pubblica utilità, ivi compresi il vitto e il trasporto dei lavoratori.

Possono essere rimborsati inoltre agli Enti locali le spese assunte per l’applicazione dell’articolo 1/ bis della legge 24 luglio 1981, n. 390 con riferimento

all’articolo 6, comma 4 della legge 23 luglio 1991, n

223.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 60

3.3 Intervento:

Attività di orientamento e di formazione per l’ingresso

e il reingresso della forza lavoro femminile.

3.3.1 Obiettivi:

a) Far acquisire la consapevolezza delle proprie risorse, nonché dei vincoli e delle opportunità presenti

sul territorio;

b) Favorire la definizione di progetti individuali di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;

c) supportare l’inserimento lavorativo, o il reinserimento, attraverso ulteriori momenti orientativi individualizzati, oppure attraverso interventi di formazione

o riqualificazione professionale.

Gli interventi sono rivolti a donne di età superiore

a 29 anni, disoccupate di lunga durata, che si presentano

per la prima volta usl mercato del lavoro o

si ripresentano sul mercato del lavoro dopo un’assenza superiore a 24 mesi.

3.3.2 Descrizione e modalità di realizzazione:

Gli obiettivi previsti possono essere raggiunti attraverso:

- attivazione di iniziative di orientamento e sostegno consulenziale di gruppo, finalizzati alla predisposizione

di un progetto professionalizzante avvalendosi

della metodologia già utilizzata nei corsi " Retravailler "; - attivazione di un servizio di orientamento individualizzato; - istituzione di brevi e flessibili corsi di formazione professionale e di riqualificazione, sulla base delle esigenze del mercato del lavoro e del progetto professionale predisposto dall’utente nella prima fase

di orientamento.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 61

3.4 Intervento:

Incentivi alle aziende per favorire l’assunzione di

soggetti appartenenti a fasce deboli.

3.4.1 Obiettivo:

Agevolare l’assunzione dei soggetti che presentano

maggiori difficoltà nell’accesso al lavoro alleggerendo i costi di inserimento ed adattamento.

3.4.2 Descrizione e modalità di realizzazione: Concessione di contributi per l’assunzione a tempo indeterminato, anche part - time, dei soggetti indicati ai punti successivi.

I contributi sono differenziati nell’ammontare in relazione al grado di difficoltà nell’inserimento al lavoro

dei soggetti coinvolti.

Per ogni rapporto instaurato dal datore di lavoro, operante nella regione, con lavoratori residenti nella regione

Valle d’Aosta ed appartenenti alle categorie

sotto indicate, può essere concesso un contributo determinato nel modo seguente:

a) contributi all’assunzione di lavoratori disoccupati

da più di 12 mesi e di lavoratori licenziati per riduzione del personale o per cessazione di attività produttiva

con un rapporto continuativo di lavoro

presso l’ultimo datore di lavoro di almeno 12 mesi:

- lavoratori con età compresa tra i 29 e i 40 anni: Contributo complessivo: Maschi: L. 14.000.000

- Femmine: L. 16.000.000

- lavoratori con età superiore ai 40 anni: Contributo complessivo: Maschi: L. 18.000.000

- Femmine: L. 20.000.000

b) contributi all’assunzione di lavoratori ammessi all’intervento della cassa integrazione guadagni:

- lavoratori con età compresa tra i 29 e i 40 anni: Contributo complessivo: Maschi: L. 10.000.000

- Femmine: L. 12.000.000

- lavoratori con età superiore ai 40 anni: Contributo complessivo: Maschi: L. 14.000.000

- Femmine: L. 16.000.000

c) contributi all’assunzione di lavoratori collocati in mobilità:

- lavoratori con età compresa tra i 29 e i 40 anni: Contributo complessivo: Maschi: L. 12.000.000

- Femmine: L. 14.000.000

- lavoratori con età superiore ai 40 anni:

Contributo complessivo: Maschi: L. 16.000.000

- Femmine: L. 18.000.000

Nel caso di assunzione di lavoratori di cui ai punti precedenti in attuazione di accordi sindacali e/ o di convenzioni con la Regione che prevedono programmi di assunzione con l’indicazione del numero e delle

tipologie dei soggetti interessati, il contributo è maggiorato del 20 percento.

b) Contributi all’assunzione a tempo parziale, per un

tempo non inferiore alle 20 ore settimanali o ai sei mesi annui e con contratto a tempo indeterminato di disoccupati da parte di imprese appartenenti al settore terziario privato:

- disoccupati da almeno 12 mesi. Contributo per due anni pari al 30 percento del costo complessivo del lavoro se maschi e pari al 40 percento se femmine;

- disoccupati da almeno 3 mesi. Contributo per due anni pari al 15 percento del costo complessivo del lavoro se maschi e pari al 20 percento se femmine.

3.4.3 Disposizioni attuative:

I datori di lavoro devono presentare all’Agenzia del

lavoro entro 60 giorni dalla data di assunzione, un

progetto che espliciti l’intenzione dell’impresa di avvalersi degli interventi sopra indicati, individui i tempi

e le modalità delle assunzioni, il numero e la tipologia

dei lavoratori coinvolti.

Macro obiettivo 4

Promuovere e sostenere il lavoro autonomo

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 62

1) Finalità:

a) Favorire la concezione e la realizzazione di idee imprenditoriali che in assenza di misure ad hoc non

avrebbero possibilità di emergere;

b) favorire l’avvio, il consolidamento e lo sviluppo di attività di lavoro autonomo, di piccola imprenditoria, di

lavoro associato anche in forma cooperativa promossi da soggetti in situazione di debolezza nel cercare un percorso occupazionale tramite l’autoimpiego;

c) migliorare la situazione occupazionale attuale. ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 63

2) Riferimenti legislativi:

Articolo 9 della legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13. ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 64

3) Tipologia di interventi:

3.1 Consulenza ed assistenza all’avvio e alla gestione di impresa.

3.2 Formazione.

3.3 Azioni di sostegno alla nuova imprenditorialità. 3.4 Azioni di sostegno alla costituzione e all’avvio di nuove cooperative.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 65

3.1 Intervento:

Consulenza ed assistenza all’avvio e alla gestione di impresa.

3.1.1 Obiettivi e destinatari.

a) Rendere noti tutti i possibili percorsi di valorizzazione professionale e personale nell’ambito del lavoro

autonomo riducendo il rischio che una parte

della popolazione non riesca a sviluppare tutte le proprie potenzialità pur disponendo in latenza dei presupposti per avviare un’attività imprenditoriale. b) Guidare i lavoratori interessati nella messa a punto

di analisi e valutazione della propria idea imprenditoriale. c) Fornire informazioni e indicazioni che rendano più agibile il percorso di costituzione e gestione di impresa. 3.1.2 Descrizione:

Il servizio offre un’azione di consulenza rivolta a imprenditori o a potenziali imprenditori, diretta ad evidenziare i fattori critici di successo che caratterizzano l’iniziativa imprenditoriale, a fornire consigli ed apporti professionali finalizzati a risolvere problemi

di ordine tecnico, finanziario, commerciale ecc., che

l’imprenditore deve affrontare, ad offrire le informazioni rispetto alle iniziative che a livello regionale e

per mezzo dell’Agenzia vengono promosse per consentire

una gestione di impresa agevolata.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 66

3.2 Intervento:

Formazione.

3.2.1 Obiettivi e destinatari

a) Fare emergere e promuovere la creatività imprenditoriale. b) Guidare all’analisi del proprio profilo imprenditoriale. c) Fornire conoscenze e capacità in merito alla previsione e gestione di un’impresa.

d) Fornire ai neo imprenditori le informazioni e gli strumenti necessari alla messa a punto del proprio

piano di impresa e al controllo di gestione.

e) Consapevolizzare i neo imprenditori del significato del lavorare in proprio promuovendo l’interiorizzazione di una metodologia di analisi/ diagnosi finalizzata alla soluzione dei problemi.

L’utenza di questi interventi formativi è rappresentata da studenti e potenziali imprenditori.

3.2.2 Descrizione:

L’intervento consiste nel proporre momenti formativi

che consentano di visualizzare e razionalizzare il percorso imprenditoriale al fine di renderlo una delle alternative concrete e disponibili.

Inoltre l’intervento prevede corsi di formazione rivolti a neo imprenditori con l’obiettivo di fornire una preparazione molto pratica, spendibile sui molteplici aspetti che il conduttore di una piccola azienda è utile che padroneggi con sicurezza.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 67

3.3 Intervento:

Azioni di sostegno alla nuova imprenditorialità.

3.3.1 OBiettivi e destinatari:

Promuovere e sostenere, mediante l’erogazione di contributi e servizi reali, l’avvio di nuove iniziative di lavoro autonomo o di piccola impresa da parte di:

a) persone poste in mobilità;

b) persone ammesse all’intervento straordinario della

cassa integrazione guadagni da almeno 3 mesi;

c) per sone di età superiore ai 29 anni disoccupate da almeno 6 mesi;

d) persone di età superiore ai 29 anni licenziate per cessazione di attività produttiva o riduzione di personale con rapporto continuativo di lavoro presso

l’ultimo datore di lavoro di almeno 12 mesi.

3.3.2 Descrizione:

Promozione di nuove attività imprenditoriali mediante

l’erogazione di contributi e servizi reali.

A seguito di presentazione di uno specifico progetto possono essere concessi contributi relativi a:

a) Spese per la preparazione e definizione di progetti di fattibilità.

Il contributo è pari all’80 percento del costo ed in ogni caso non potrà superare l’importo di L. 5.000.000

b) Spese per l’avvio di attività e sostegno al reddito. Il contributo è stabilito:

in L. 12.000.000 per i maschi

in L. 14.000.000 per le femmine.

Il 50 percento del contributo deve essere comprovato da

spese ammissibili sostenute.

c) Consulenze:

L’Agenzia del Lavoro, entro due anni dalla dati di

avvio attività, eroga consulenze relative all’organizzazione del lavoro, produzione e marketing, avvalendosi

di esperti, per un ammontare massimo di

L. 5.000.000.

d) Premio per la validità dell’idea.

Qualora non siano previsti contributi in base al precedente punto 3.3.1, può essere concesso su proposta di

un Comitato di valutazione, un premio per la validità

dell’idea pari a L. 8.000.000, a favore dell’avvio di attività di base a progetti presentati da giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

Per accedere ai benefici previsti alla lettera d) i progetti sottoposti al vaglio di un Comitato di valutazione composto da un responsabile dell’Agenzia del

lavoro, e da esperti in economia aziendale e organizzazione di impresa in numero massimo di 4.

Il Comitato valuta i progetti negli aspetti economico finanziari ed occupazionali, nonché negli aspetti innovativi ed esprime proprio parere al Comitato di gestione.

I finanziamenti sono erogati " una tantum " e sono cumulabili con gli interventi previsti a favore delle categorie

dei lavoratori autonomi e dei piccole imprenditori dalla legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101,

recante costituzione di fondi di rotazione per l’artigianato, il commercio e la cooperazione, e successive

modificazioni ed integrazioni, con esclusione, per 2

anni, dei benefici di cui alla legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, recante provvidenza a favore dell’artigianato

e successive nodificazioni ed integrazioni.

3.3.3 Disposizioni attuative

Per ottenere i benefici previsti gli interessati devono presentare un progetto sulla base di uno schema tipo predisposto dall’Agenzia del lavoro, nel quale siano

stati specificati le attività intraprese, i costi previsti per l’avvio, il numero dei lavoratori e la relativa tipologia, le eventuali esigenze di assistenza, consulenza,

e formazione professionale.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 68

3.4 Intervento:

Azioni di sostegno alla costituzione e all’avvio di nuove cooperative.

3.4.1 Obiettivi e destinatari:

Promuovere e sostenere l’avvio di cooperative di produzione e lavoro, di servizio ed agricole, formate da

almeno il 40 percento di soci lavoratori appartenente alle seguenti tipologie:

a) persone poste in mobilità:

b) persone ammesse all’intervento straordinario della cassa integrazione guadagni da almeno 3 mesi;

c) persone disoccupate da almeno 6 mesi;

d) persone licenziate per riduzione di personale o per cessazione di attività produttiva con un rapporto continuativo di lavoro presso l’ultimo datore di lavoro di almeno 12 mesi.

3.4.2 Riferimenti legislativi:

Articolo 10 legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13. 3.4.3 Descrizione:

Sostegno alla costituzione ed all’avvio di cooperative mediante l’erogazione di contributi e di servizi reali. A seguito di presentazione di uno specifico progetto

di costituzione ed avvio della nuova impresa cooperativa possono essere concessi contributi relativi a:

1) spese per la preparazione e definizione di progetti di fattibilità; il contributo è pari al 9 percento ed, in ogni caso, non può superare l’importo massimo di L 15.000.000;

2) spese di avvio all’attività; il contributo è pari all’80 percento delle spese ammissibili e viene concesso

nella misura massima di L. 10.000.000 per ogni socio lavoratore appartenente alle categorie privilegiate, e comunque per un importo massimo non superiore

a L. 60.000.000 elevabile nel caso di cooperative di produzione e lavoro nel settore industriale

a L. 90.000.000.

3) Spese relative a consulenze per organizzazione del lavoro, produzione, marketing, finanza, ricerca e sviluppo; per un importo pari:

- al 95 percento delle spese per il primo anno;

- al 75 percento delle spese per il secondo anno;

- al 50 percento delle spese per il terzo anno;

e comunque fino al limite massimo di L

15.000.000 annui;

I contributi sono erogati " una tantum " e sono cumulabili con gli interventi previsti a favore della

cooperazione dalla legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101, e successive modificazioni, recante sostituzione di fondi di rotazione per l’artigianato, il commercio e la cooperazione, con l’esclusione

dei benefici di cui agli articoli 5 e 7 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 80, recante interventi a

favore della cooperazione.

3.4.4 Disposizioni attuative:

Per ottenere i benefici sopra previsti, gli interessati devono presentare un progetto, sulla base di uno schema tipo predisposto dall’Agenzia del lavoro, nel quale siano specificati l’attività da intraprendere, i costi

previsti per l’avvio, il numero dei lavoratori e la relativa tipologia, le eventuali esigenze di assistenza, consulenza e formazione professionale.