Legge regionale 27 marzo 1991, n. 7 - Testo storico

Legge regionale n. 7 del 27 03 1991

Bollettino ufficiale 2 4 1991 n. 14

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1987, n. 65: "Iniziative per l’insediamento e la cura del verde pubblico e per la gestione delle aree e dei percorsi attrezzati". Abrogazione della legge regionale 8 agosto 1989, n. 53: "Finanziamento e norme per il recupero ambientale di aree naturali degradate".

Art. 1

1. Dopo il comma due dell’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1987, n. 65, concernente iniziative per l’insediamento e la cura del verde pubblico e per la gestione delle aree e dei percorsi attrezzati, è aggiunto il seguente comma tre:

" 3. La presente legge dispone, anche, per il recupero ed il ripristino ambientale di aree naturali o antropizzate che siano state oggetto di degrado a seguito di interventi infrastrutturali, di attività industriali in disuso, nonché di qualsiasi altro ambito territoriale suscettibile di essere, mediante inerbimenti, piantagioni ed opere connesse, inverdito e/ o alberato ".

Art. 2

1. Dopo la lettera e) del comma uno dell’articolo 2 della legge regionale 10 agosto 1987, n. 65, è aggiunta la seguente lettera f):

" f) al recupero ed al ripristino ambientale di aree naturali o antropizzate che siano state oggetto di degrado a seguito degli interventi di cui al comma tre dell’articolo 1; gli interventi di recupero e di ripristino ambientale riguardano aree di cui la Regione Valle d’Aosta è proprietaria o comproprietaria e aree di proprietà di enti pubblici che ne fanno apposita richiesta.

Art. 3

1. L’articolo 5 della legge regionale 10 agosto 1987, n. 65, è così sostituito:

" Articolo 5 "

1. La Regione incentiva l’insediamento del verde pubblico urbano mediante l’erogazione, da parte della Giunta regionale, di contributi fino al 90 percento della spesa di investimento ritenuta ammissibile a favore di enti pubblici che provvedono, sulla base di progetto esecutivi, alla realizzazione e alla straordinaria manutenzione di alberature di viali, di giardini, di parchi cittadini, di aree verdi urbane e periurbane, di parchi territoriali polivalenti e di arredi verdi destinati all’abbellimento di monumenti e di edifici pubblici.

2. Per poter accedere alle erogazioni finanziarie di cui al comma uno i Comuni devono indicare, nella relazione previsionale e programmatica di cui all’articolo 1- quater del decreto - legge 28 febbraio 1983 n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale, così come introdotto dalla legge di conversione 26 aprile 1983, n. 131, il piano di spesa stabilito per la manutenzione ordinaria delle opere oggetto del contributo.

3. Nel caso in cui gli enti pubblici non provvedano all’esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione delle aree verdi realizzate o migliorate ai sensi del presente articolo o delle aree recuperate secondo il disposto della lettera f) del comma uno dell’articolo 2, si dispone secondo quanto indicato nel comma tre dell’articolo 4 ".

4. La Regione concorre con l’erogazione, da parte della Giunta regionale, di contributi fino al 50 percento delle spese ritenute ammissibili e documentabili, sostenute dai Comuni per l’esecuzione di cure e dei lavori di ordinaria manutenzione delle aree verdi di loro proprietà.

Art. 4

1. Gli interventi previsti dalla legge regionale 8 agosto 1989, n. 53, " Finanziamento e norme per il recupero ambientale di aree naturali degradate ", sono assorbiti dal dettato di cui all’articolo 1 della presente legge.

2. L’ulteriore applicazione della legge regionale 8 agosto 1989, n. 53, è limitata alla gestione delle sole risorse già finanziate, ai sensi della legge medesima.

Alla conclusione di detta gestione residua, la legge regionale 8 agosto 1989, n. 53, cessa di avere vigore.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.