Legge regionale 5 gennaio 1990, n. 7 - Testo storico

Legge regionale n. 7 del 05 01 1990

Bollettino ufficiale 16 1 1990 n. 3

Concessione di contributi per la realizzazione di impianti di risalita e di strutture ad essi funzionalmente connesse.

Art. 1

(Finalità )

1. La Regione Valle d’Aosta, allo scopo di favorire una razionale programmazione degli investimenti, concede a

Società funiviarie contributi finalizzati alla realizzazione di impianti a fune, nonché di strutture ad essi funzionalmente connesse.

2. Sono strutture funzionalmente connesse quelle di cui all’articolo 1, quarto comma, della legge regionale 15 luglio 1985, n. 46, concernente " Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio ", nonché gli impianti necessari a favorire il distacco controllato di valanghe.

Art. 2

(Classificazione delle aziende)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, le aziende sono così classificate:

a) piccole: ricettività giornaliera da 101 a 600 sciatori;

b) medie: ricettività giornaliera da 601 a 4.000 sciatori;

c) grandi. ricettività giornaliera da 4.001 a 10.000 sciatori;

d) super: ricettività giornaliera oltre 10.000 sciatori.

2. La recettività giornaliera di un comprensorio è calcolata moltiplicando per due la sommatoria delle potenze degli impianti a fune installati nel comprensorio stesso, intendendosi per potenza di un impianto il prodotto della sua portata oraria massima autorizzata per il suo dislivello, espresso in chilometri.

Art. 3

(Modalità di intervento)

1. Società ed enti proprietari di impianti di risalita possono ottenere contributi a fondo perduto a fronte delle spese derivanti dagli investimenti di cui all’articolo 1, entro i seguenti limiti:

a) fino ad un massimo del 70 percento della spesa ammessa per le aziende classificate " piccole ";

b) fino ad un massimo del 60 percento della spesa ammessa per le aziende classificate " medie ";

c) fino ad un massimo del 10 percento della spesa ammessa per le aziende classificate " grandi ";

d) fino ad massimo del 2 percento della spesa ammessa per le aziende classificate " super ".

2. Rientrano nella spesa ammessa i costi relativi alla progettazione e all’eventuale acquisto di aree necessarie alla costruzione dell’impianto.

Art. 4

(Interventi per impianti di particolare

importanza sciistica)

1. Nel caso di impianti di particolare importanza sciistica i contributi di cui alla presente legge possono essere concessi, sino ad un ammontare massimo del 75 percento della spesa ammessa qualunque sia la ricettività giornaliera di cui all’art. 2.

2. Sono considerati di particolare importanza sciistica, per le finalità di cui alla presente legge:

a) gli impianti, anche posti in successione, che costituiscono la principale linea di accesso e di alimentazione di un comprensorio sciistico;

b) gli impianti, anche posti in successione, che realizzano il collegamento sciistico tra due o più comprensori.

3. Per comprensorio sciistico si intende un complesso organico di impianti di risalita e piste di sci gestito in forma unitaria.

4. Gli interventi regionali sono concessi sia per la costruzione di impianti nuovi, sia per la sostituzione di impianti esistenti.

5. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concedibili solo per la costruzione di impianti i cui veicoli siano, almeno parzialmente, chiusi.

Art. 5

(Presentazione delle domande)

1. Le domande per l’ottenimento dei contributi sono presentate all’Assessorato regionale del Turismo, Urbanistica e Beni Culturali e contestualmente ai Comuni interessati, corredate di progetto, preventivo di spesa, relazione tecnica, piano finanziario e copia dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi.

2. I consigli comunali devono esprimersi entro 60 giorni dalla data di presentazione della sopra descritta documentazione da parte del richiedente; superato tale termine si dà per espresso un parere favorevole.

Art. 6

(Istruttoria e concessione dei contributi)

1. L’Assessorato regionale al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali verifica l’ammissibilità formale delle domande, per il tramite della Commissione di cui all’articolo 3 della legge regionale 15 luglio 1985, n. 46, così integrata:

a) dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato;

b) dall’Assessore regionale del Turismo, Urbanistica e Beni Culturali o da un suo delegato.

2. La Commissione è validamente riunita con la presenza della maggioranza dei componenti ed esprime parere con il voto favorevole di almeno cinque commissari.

3. Qualora un commissario svolga qualsiasi funzione o incarico nell’ambito di una società, ente o privato proprietario di impianti di risalita richiedente l’adozione dei benefici della presente legge, non partecipa all’esame della relativa domanda.

4. Il parere della Commissione deve concernere sia le soluzioni tecniche proposte, sia gli aspetti economici e gestionali dell’iniziativa considerata.

5. Le domande esaminate dalla Commissione vengono quindi sottoposte, unitamente al parere della stessa espresso ed al parere del Comune di cui al secondo comma dell’articolo 5, all’esame della Giunta regionale che decide, motivando, in merito alla concessione del contributo.

6. Nel caso di impianti situati al di fuori di comprensori già esistenti ed operativi alla data di entrata in vigore della presente legge, l’ammissibilità ai benefici di cui agli articoli 3 e 4 è subordinata all’inserimento degli impianti stessi nell’ambito del programma di interventi predisposto dalla Giunta regionale, sottoposto all’esame della competente Commissione consiliare ed approvato dal Consiglio regionale.

Art. 7

(Controlli)

1. L’Assessorato regionale del Turismo, Urbanistica e Beni Culturali provvede alla verifica della regolare esecuzione delle opere e della conformità dei relativi documenti di spesa, liberando quote del contributo deliberato proporzionali ai lavori eseguiti.

2. In caso di accertate irregolarità la Giunta regionale sospende l’erogazione delle somme e procede, qualora ne

ricorrano i presupposti, alle azioni necessarie al recupero di quelle già versate.

Art. 8

(Norma transitoria)

1. In fase di prima applicazione della presente legge sono ammissibili anche domande relative a impianti entrati in esercizio a decorrere dal 1985.

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. Per l’applicazione della presente legge è autorizzata, nel triennio 1989/ 1991, la spesa complessiva di lire 54.000.000.000 ripartita in annue Lire 18.000.000.000 per ciascuno degli esercizi considerati.

2. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverà sull’istituendo capitolo n. 37535 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1989 e suoi corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

3. Alla copertura dell’onere si provvede:

a) per l’anno 1989 mediante riduzione di lire 18.000.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo " utilizzando i seguenti accantonamenti previsti all’allegato n. 8 al bilancio per l’esercizio in corso;

" Finanziamenti speciali per la sostituzione della telecabina Orsia - Gabiet, in Comune di Gressoney - La Trinité " per lire 8.000.000.000; " Interventi per la realizzazione di nuovi impianti funiviari a Breuil - Cervinia " per Lire 10.000.000.000;

b) per gli anni 1990/ 1991 mediante utilizzo per lire 36.000.000.000 delle risorse disponibili già iscritte al programma 3- 2 " altri oneri non ripartibili del bilancio pluriennale 1989/ 1991 ".

Art. 10

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo. (Spese di investimento) Lire 18.000.000.000

in aumento

Cap. 37535 (di nuova istituzione)

programma regionale 2.2.2.12 - interventi promozionali per il turismo

codificazione: 2.1.2.4.3.3.10.24.09

" Contributi a Società funiviarie per la realizzazione di impianti di risalita e di strutture ad essi funzionalmente connesse

LR 5 gennaio 1990, n. 7

Lire 18.000.000.000

Art. 11

(Urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.