Legge regionale 5 marzo 1985, n. 7 - Testo vigente

Legge regionale 5 marzo 1985, n. 7

Rivalutazione del trattamento integrativo di quiescenza di cui alla legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1.

(B.U. 15 marzo 1985, n. 3).

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 il trattamento annuo integrativo di quiescenza, di cui all'articolo 7 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, spettante per le cessazioni dal servizio anteriori alla data di decorrenza giuridica degli inquadramenti nei livelli retributivi di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, č aumentato nelle misure percentuali e fisse di seguito indicate:

a) per le cessazioni dal servizio sino al 1° settembre 1973:

- aumento percentuale del 17 per cento;

- integrazione fissa di lire 144.000;

b) per le cessazioni dal servizio tra il 2 settembre 1973 e il 1° gennaio 1976:

- aumento percentuale dell'11,60 per cento;

- integrazione fissa di lire 98.250;

c) per le cessazioni dal servizio successive al 2 gennaio 1976:

- aumento percentuale del 4 per cento;

- integrazione fissa di lire 33.850.

Gli aumenti percentuali di cui al precedente comma sono da computare sull'ammontare del trattamento integrativo di quiescenza, di cui all'articolo 7 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, in atto alla data del 31 dicembre 1983, e non assorbono quelli derivanti dall'applicazione delle vigenti norme sulla perequazione automatica delle pensioni.

Per le pensioni di reversibilitą le integrazioni fisse di cui al primo comma del presente articolo spettano in ragione del 60 per cento.

Art. 2.

Gli oneri relativi ai miglioramenti economici di cui alla presente legge, valutati inizialmente in annue lire 25 milioni, sono a carico del bilancio del fondo di previdenza istituito dalla legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1.