Legge regionale 30 gennaio 1981, n. 7 - Testo storico

Legge regionale n. 7 del 30 01 1981

Bollettino ufficiale 6 3 1981 n. 3

Immissione nei ruoli regionali del personale assunto ai sensi della legge primo giugno 1977, n. 285 sull’occupazione giovanile.

Art. 1

I giovani che hanno prestato servizio presso l’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta per la realizzazione di progetti specifici ai sensi dell’articolo 26 della legge primo giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sono ammessi a sostenere un esame di idoneità per l’immissione nei ruoli della Regione.

Art. 2

I giovani sono ammessi esclusivamente all’esame relativo alla qualifica uguale o equiparabile alla qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l’assunzione.

Art. 3

L’esame di idoneità si effettua per ogni progetto specifico e consiste nella valutazione dei titoli, con particolare riguardo per quelli professionali e di servizio acquisiti dal giovane durante l’esecuzione del progetto, in una prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua francese, nonché in una prova scritta o pratica, integrata da un colloquio.

Art. 4

All’esame di idoneità sono ammessi altresì i dipendenti regionali di ruolo appartenenti al livello immediatamente inferiore a quello per il quale è indetto l’esame, in servizio dalla data di inizio del progetto specifico, semprechè siano in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione alla qualifica per il quale è indetto l’esame stesso.

Art. 5

Per ciascun esame di idoneità la Giunta regionale determina, sentite le organizzazioni sindacali rappresentate presso il personale regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) l’equiparazione agli effetti dell’applicazione del precedente articolo 2;

b) i requisiti per l’ammissione all’esame, con riferimento a quelli previsti dalle norme per l'accesso agli impieghi regionali;

c) le modalità di svolgimento dell’esame e i suoi contenuti.

Art. 6

Sono istituite presso la Regione Valle d’Aosta le graduatorie uniche previste dal primo comma dell’articolo 26 septies del DL 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Le graduatorie uniche sono articolate per qualifiche e livelli funzionali previsti per il personale della Regione dalla legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Alla formazione e all’aggiornamento delle graduatorie provvede la Giunta regionale.

Art. 7

I dipendenti regionali di cui all’articolo 4 ed i giovani che hanno superato l’esame di idoneità sono iscritti nelle graduatorie uniche regionali secondo l’ordine cronologico determinato dalla data in cui ha avuto inizio il progetto specifico per il quale è indetto l’esame.

Il punteggio riportato nell’esame determina l’ordine di precedenza esclusivamente per lo stesso progetto o per progetti che hanno avuto inizio nella stessa data.

In caso di parità di punteggio, l’ordine di precedenza è determinato in base ai criteri indicati dall’articolo 5 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3 e dall’articolo 93 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni.

Art. 8

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, il cinquanta per cento dei posti disponibili presso la Regione Valle d’Aosta nelle qualifiche di cui al precedente articolo 6, è riservato agli iscritti nella graduatoria unica regionale.

Art. 9

Fino alla data di immissione nei nuovi posti, il personale di ruolo della Regione, iscritto nelle graduatorie uniche regionali, conserva a tutti gli effetti la posizione posseduta.

Fino alla stessa data i giovani iscritti nelle graduatorie regionali riprendono o continuano a svolgere la propria attività presso l’Amministrazione regionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Ai giovani stessi è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale non di ruolo dipendente dalla Regione appartenente a qualifica uguale o equiparabile a quella in base al quale è avvenuta l’assunzione.

Nella pianta organica dell’Amministrazione regionale è lasciato vacante un numero di posti corrispondente al numero di giovani iscritti nelle graduatorie uniche regionali.

Art. 10

Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, previsti in annue lire 180 milioni, si fa fronte con le somme disponibili in corrispondenza del capitolo 20900 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1980, fatti salvi gli eventuali finanziamenti statali disposti ai sensi dell’articolo 26 octies della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Per gli anni successivi e fino all’esaurimento delle graduatorie, ad eventuale integrazione dei provvedimenti di finanziamento statale, provvederà la legge di approvazione del bilancio annuale della Regione.

Art. 11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.