Legge regionale 3 gennaio 1977, n. 7 - Testo storico

Legge regionale n. 7 del 03 01 1977

Bollettino ufficiale 27 1 1977 n. 1

Aumento della spesa per l’applicazione della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35 e successive modificazioni, concernente: "Interventi a favore dello sport".

Art. 1

Per l’applicazione della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35 e successive modificazioni, č autorizzata la maggiore spesa annua di L. 10 milioni, il cui onere graverą sul capitolo 813 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1976 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Il finanziamento della maggior spesa di L. 10 milioni č assicurato da una maggior entrata di pari somma accertata sul capitolo 13 della Parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1976.

Art. 2

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento

Cap. 13 - " Provento delle quote fisse di ripartizione fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e), f) del primo comma, dal secondo comma dell’articolo 3 e dall’articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 " L. 10.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento

Cap. 813 - " Interventi per attivitą sportive (leggi regionali 26 agosto 1974, n. 35 e 4 agosto 1975, n. 33) " L. 10.000.000

Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente.

Art. 3

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.