Legge regionale 3 gennaio 1977, n. 7 - Testo storico
Legge regionale n. 7 del 03 01 1977
Bollettino ufficiale 27 1 1977 n. 1
Aumento della spesa per l’applicazione della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35 e successive modificazioni, concernente: "Interventi a favore dello sport".
Per l’applicazione della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35 e successive modificazioni, č autorizzata la maggiore spesa annua di L. 10 milioni, il cui onere graverą sul capitolo 813 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1976 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
Il finanziamento della maggior spesa di L. 10 milioni č assicurato da una maggior entrata di pari somma accertata sul capitolo 13 della Parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1976.
Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE ENTRATA
Variazioni in aumento
Cap. 13 - " Provento delle quote fisse di ripartizione fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e), f) del primo comma, dal secondo comma dell’articolo 3 e dall’articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 " L. 10.000.000
PARTE SPESA
Variazioni in aumento
Cap. 813 - " Interventi per attivitą sportive (leggi regionali 26 agosto 1974, n. 35 e 4 agosto 1975, n. 33) " L. 10.000.000
Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente.
La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.