Legge regionale 23 gennaio 1976, n. 7 - Testo storico

Legge regionale n. 7 del 23 01 1976

Bollettino ufficiale 13 2 1976 n. 1

Proroga della garanzia fideiussoria della Regione, per l’anno 1976, presso istituti di credito e aziende bancarie, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d’Aosta.

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata a concedere la proroga della garanzia fideiussoria della Regione, per l’anno 1976, presso istituti di credito e aziende bancarie, nell’interesse ed a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d’Aosta, srl, con sede in Saint - Christophe, per operazioni di finanziamento delle spese per le attività inerenti alle finalità statutarie della cooperativa stessa, fino alla concorrenza massima di complessive Lire un miliardo.

La garanzia fideiussoria comprende altresì gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dagli istituti di credito mutuanti.

Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell’articolo 1944 del Codice Civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è subordinata all’impegno, da parte della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d’Aosta, di sottoporre le proprie contabilità ed operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli, in ogni più ampia forma, disposti dalla Giunta regionale, nonché all’impegno di trasmettere alla Regione gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei conferenti quantitativi di formaggio " fontina ".

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è, altresì, subordinata all’impegno, da parte degli istituti di credito agrario e delle aziende bancarie, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie contabili della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d’Aosta.

Art. 3

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza ed impedimento, l’Assessore alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli istituti di credito e le aziende bancarie, previamente concordate ed approvate con deliberazioni della Giunta regionale, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

Art. 4

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia sussidiaria prevista dalla presente legge si provvederà, ove occorra, per l’esercizio finanziario 1976, con l’assegnazione all’apposito capitolo corrispondente al capitolo 255 dell’esercizio 1975 della somma necessaria da prelevarsi dallo stanziamento del capitolo relativo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.