Legge regionale 22 gennaio 1970, n. 7 - Testo storico

Legge regionale n. 7 del 22 01 1970

Bollettino ufficiale 23 1 1970 n. 1

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 1967 n. 31, CONCERNENTE NORME DI ATTUAZIONE, IN VALLE D’AOSTA, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1956 N. 1533, PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LE MALATTIE PER GLI ARTIGIANI.

Art. 1

La quota integrativa regionale nelle spese per il maggior costo dell’assistenza sanitaria di cui all’articolo 23 - lettera C) della legge 29 dicembre 1956 n. 1533, - prevista dall’articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 1967 n. 31 a favore degli artigiani e dei loro familiari assistibili ai sensi della legge suddetta e dei pensionati artigiani e familiari a carico assistibili gratuitamente ai sensi della legge statale 25- 2- 1963 n. 260 -, č aumentata da un importo unitario massimo di lire duemila a un importo unitario massimo di lire duemilacinquecento pro capite, a decorrere dal primo gennaio 1969.

Art. 2

La maggiore spesa annua derivante a carico del bilancio regionale dalla applicazione dell’articolo 1 della presente legge, prevista in lire tremilioni, sarą imputata al capitolo 747 (" Spese per integrazione assistenza malattia agli artigiani ") dei bilanci preventivi della Regione per gli anni finanziari 1969 e al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni seguenti; a tal fine č approvato l’aumento dello stanziamento annuo del capitolo stesso da lire dodici milioni a lire quindici milioni.

Per l’anno finanziario 1969, č approvato l’aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 747 (" Spese per integrazione assistenza malattia agli Artigiani ") del bilancio di previsione della Regione da lire dodicimilioni a lire quindicimilioni mediante prelievo della somma di lire tre milioni dal capitolo di spesa 206 del bilancio stesso (" Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (" Spese correnti - Allegato E ").

Art. 3

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale della Valle d’Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerą in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarą inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarą dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.