Legge regionale 11 marzo 1968, n. 7 - Testo storico

Legge regionale n. 7 del 11 03 1968

Bollettino ufficiale 31 3 1968 n. 4

NORME SULL’ORDINAMENTO DEI SERVIZI DELL’ISTITUTO REGIONALE DI ASSISTENZA MATERNA ED INFANTILE, DI AOSTA, E SULLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE ADDETTO ALL’ISTITUTO STESSO.

Art. 1

Sono approvate le seguenti norme sull’ordinamento dei servizi e sullo stato giuridico ed economico del personale dell’Istituto Regionale di Assistenza Materna ed Infantile.

TITOLO I

COMPITI E SERVIZI DELL’ISTITUTO REGIONALE DI ASSISTENZA MATERNA ED INFANTILE DI AOSTA

CAPO I

COMPITI DELL’ISTITUTO

Art. 2

La Regione Autonoma della Valle d’Aosta attua i suoi compiti obbligatori e facoltativi in materia di ricovero e assistenza alla maternità e all’infanzia a mezzo dell’Istituto Regionale di Assistenza Materna ed Infantile, sito in Aosta, costituito dal Brefotrofio e dall’Ospedale Maternità.

Il Brefotrofio e l’Ospedale Maternità funzionano con una unica Direzione amministrativa.

CAPO II

DELL’AMMINISTRAZIONE DELL’ISTITUTO

Art. 3

L’Istituto è amministrato dalla Regione attraverso l’Assessorato della Sanità e Assistenza Sociale. La Giunta Regionale presenta annualmente il bilancio preventivo dell’Istituto quale allegato al bilancio preventivo della Regione e analogamente il consuntivo.

Art. 4

I mezzi finanziari per l’attuazione dei compiti assistenziali dell’Istituto sono costituiti:

a) dai proventi derivanti dalle rette dei ricoveri e dai proventi per prestazioni sanitarie;

b) dalla eventuale integrazione finanziaria della Regione;

c) da ogni altro eventuale contributo.

Art. 5

Le rette, le condizioni e le modalità di ricovero nell’Istituto nonché le tariffe per le prestazioni e visite specialistiche di cui all’articolo 25 sono stabilite dalla Giunta Regionale.

Art. 6

La direzione sanitaria dell’Istituto è affidata al Direttore Sanitario, ai termini dell’articolo 21 del R. D. 30-9-1938 n. 1631.

La direzione amministrativa dell’Istituto compete all’Assessorato della Sanità e Assistenza Sociale. L’Assessore si avvale dell’opera del Dirigente amministrativo di Assessorato e dei servizi amministrativi dell’Istituto.

CAPO III

DEI SERVIZI DI COMPETENZA DELL’ISTITUTO

Art. 7

I servizi dell’Istituto si suddividono come segue:

a) servizi sanitari;

b) servizi amministrativi;

c) servizi ausiliari.

Art. 8

I servizi sanitari dell’Istituto sono suddivisi nel seguente modo:

TABELLA RISTRUTTURATA

1) Sezione ostetrica a) Reparto donne b) Reparto neonati

2) Sezione ginecologica

3) Sezione Brefotrofio

4) Servizio di Anestesia

5) Servizi sanitari ausiliari comprendenti: la radiologia, la colposcopia, il laboratorio per ricerche citologiche, istologiche ed analisi varie

6) Servizio specialistico ambulatoriale.

Il Servizio di Anestesia, a funzionalità autonoma, si svolge in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

La responsabilità dell’andamento sanitario e organizzativo della Sezione Brefotrofio è affidata ad un Medico, specializzato in pediatria, a ciò designato dalla Giunta Regionale sentito il parere del Direttore Sanitario dell’Istituto stesso.

Art. 9

L’Istituto può avvalersi, per la necessità di assistenza dei ricoverati, della consulenza di sanitari professionisti per radiologia, cardiologia, ortopedia e per tutte le altre specialità riconosciute necessarie per il suo funzionamento sanitario.

Le competenze dovute ai predetti sanitari sono liquidate dalla Giunta Regionale su presentazione di notule o a forfait, previ preventivi accordi con gli interessati.

Art. 10

I servizi sanitari dell’Istituto sono svolti dal personale medico, ostetrico e da infermiere diplomate professionali.

Art. 11

L’Assessore alla Sanità e Assistenza Sociale sottopone alla approvazione della Giunta le proposte relative agli acquisti di materiale, di arredamenti e merci occorrenti all’Istituto. Sottopone inoltre alla Giunta, per la liquidazione le fatture relative alle forniture dell’Istituto.

Art. 12

L’Istituto si avvale dell’opera dell’Ufficio Tecnico dell’Assessorato dei Lavori Pubblici per i lavori di manutenzione straordinaria allo stabile sede dell’Istituto, nonché per la sorveglianza e assistenza tecnica per il regolare funzionamento degli impianti della centrale termica, elettrica e della lavanderia.

TITOLO II

STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

CAPO I

DELL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE

Art. 13

Il personale addetto all’Istituto si suddivide in:

1) personale medico;

2) personale ostetrico;

3) personale amministrativo;

4) personale religioso;

5) personale ausiliario femminile;

6) personale ausiliario maschile.

Il numero dei posti d’organico, le qualifiche e gli assegni iniziali annui lordi spettanti al personale medico, ostetrico e al personale ausiliario sono indicati nella pianta organica annessa alla presente legge.

Per il personale amministrativo resta in vigore la pianta organica Allegato B alla legge regionale 10- 11- 1966 n. 13, con la soppressione dei posti di Operaio Specializzato e di Inserviente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Lo stato giuridico ed economico del personale amministrativo è stabilito dalle norme sull’ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 28- 7- 1956 n. 3 e successive modificazioni.

Art. 14

I requisiti generali e i titoli di studio e di specializzazione per la nomina del personale medico e ostetrico a posti della pianta organica dell’Istituto annessa alla presente legge sono stabiliti dalle norme sull’ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 28- 7- 1956 n. 3 e successive modificazioni.

I concorsi per la nomina a ruolo del personale medico e ostetrico sono indetti ed espletati secondo quanto stabilito dalle norme del T.U. delle leggi sanitarie 27- 7- 1934 n. 1265, nonché dalle leggi e dai regolamenti in vigore per i concorsi ai posti di analoga natura presso Istituti sanitari. Si applicano altresì le norme di legge regionali vigenti in materia.

Al personale medico è consentito l’esercizio della libera professione fuori dall’Istituto e fuori dal normale orario di servizio, purché tale esercizio non sia di nocumento alle funzioni cui il sanitario è preposto nell’ambito dell’Istituto.

Il personale medico non può prestare la propria attività presso altri Istituti o Enti.

Art. 15

Per la nomina del personale ausiliario femminile e maschile presso l’Istituto sono prescritti i seguenti requisiti generali:

a) essere cittadino italiano, ovvero aver ottenuto la equiparazione ai cittadini italiani con decreto di riconoscimento;

b) essere in possesso del titolo di studio prescritto;

c) avere buona conoscenza della lingua francese (requisito da comprovarsi mediante esame orale);

d) godere dei diritti civili e politici, non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge come causa di incapacità o di incompatibilità, essere immuni da condanne che importino incompatibilità o decadenza agli effetti del pubblico impiego;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica ed essere esenti da malattie, da imperfezioni o da difetti che possano comunque influire sul rendimento in servizio;

f) essere di buona condotta morale e civile;

g) avere età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Art. 16

Indipendentemente dalla presentazione dei certificati e dei documenti prescritti, l’Amministrazione ha facoltà di procedere all’accertamento del possesso da parte dell’aspirante dei requisiti generali e, in particolare, dei requisiti della buona condotta e della sana e robusta costituzione fisica; quest’ultimo da accertarsi mediante visita sanitaria di controllo da parte del medico regionale, nonché mediante esame radiografico.

Se il giudizio è sfavorevole, l’interessato può chiedere, entro il termine perentorio di giorni 10 dalla comunicazione, una visita medica di controllo. Il Collegio sanitario di controllo è composto dall’Ufficiale Sanitario della Città di Aosta, dal Medico Regionale, da un Medico di fiducia dell’Amministrazione e da un Medico designato dall’interessato.

Le spese e le indennità relative alla visita di controllo sono a carico dell’interessato.

Se l’interessato non si presenta o se rifiuta di sottoporsi all’una o all’altra visita sanitaria, ovvero se il giudizio del Collegio sanitario di controllo è sfavorevole, decade da ogni diritto in merito all’assunzione.

Art. 17

Il personale addetto all’Istituto ha l’obbligo, sotto pena di applicazione delle vigenti disposizioni penali, di mantenere un assoluto segreto su quanto riguarda gli atti d’ufficio relativi ai ricoverati nell’Istituto e, in particolare, sugli atti relativi ai minori assistiti nel Brefotrofio e alle loro madri.

Art. 18

Il personale sanitario, amministrativo, ausiliario e religioso è assicurato, ai sensi di legge, contro la tubercolosi presso lo Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale( INPS).

Il personale sanitario deve essere assicurato contro gli infortuni in servizio e contro la responsabilità civile verso terzi derivante dall’esercizio professionale nell’Istituto.

CAPO II

DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE MEDICO

Art. 19

Per quanto concerne lo stato giuridico, i diritti e i doveri del personale medico, di ruolo o interino, si applicano le norme sull’ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 28- 7- 1956 n. 3 e successive modificazioni.

I compiti e le funzioni del personale medico addetto all’Istituto sono stabiliti dal Regio Decreto 30- 9- 1938 n. 1631 e successive modificazioni.

Il personale medico è, inoltre, tenuto ad effettuare il servizio di visite specialistiche ambulatoriali dell’Istituto.

Art. 20

Gli stipendi annui iniziali d’organico spettanti al personale medico dell’Istituto sono stabiliti nella tabella annessa alla presente legge.

Sono altresì stabiliti nei successivi articoli della presente legge le indennità, le compartecipazioni varie e i proventi che competono al personale medico in aggiunta al trattamento economico principale.

Art. 21

Gli emolumenti principali e accessori del personale medico sono soggetti alle ritenute per tributi erariali e per contributi previdenziali stabilite dalle norme legislative in vigore.

Sono altresì soggetti agli arrotondamenti stabiliti dalle leggi agli effetti del calcolo degli emolumenti annui e mensili spettanti al personale degli Enti pubblici.

Art. 22

Gli stipendi annui iniziali di organico del personale medico sono suscettibili di aumenti biennali nella misura del 2,50 percento degli importi annui iniziali per ogni biennio di permanenza, senza demerito, del personale nel posto di titolarità.

Gli aumenti periodici degli stipendi sono attribuiti automaticamente al personale che abbia dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Art. 23

Al personale medico sono corrisposte la tredicesima mensilità e le altre indennità spettanti in via continuativa al personale dipendente dalla Regione, nonché le indennità previste dagli articoli 184 e 189 delle norme approvate con legge regionale 28- 7- 1956 n. 3.

Art. 24

Al personale medico dell’Istituto competono, ai sensi dello articolo 82 del Regio Decreto 30- 9- 1938 n. 1631, i compensi fissi per i ricoveri in corsia comune di infermi a carico di Enti mutualistici e assicurativi.

Per la determinazione e la liquidazione di tali compensi si applicano le norme e le disposizioni di legge in vigore in campo nazionale per gli ospedali di corrispondente categoria.

Le quote di ripartizione di tali compensi fra il personale medico sono stabilite dalla Giunta Regionale.

Art. 25

I proventi delle tasse per interventi chirurgici, cure mediche e di assistenza al parto a carico di ricoverate paganti in proprio sono ripartiti nel seguente rapporto percentuale:

a) 70 percento a favore del personale medico e ostetrico di ruolo e non di ruolo;

b) 30 percento a favore dell’Amministrazione Regionale.

I proventi per esami di laboratorio effettuati presso l’Istituto per conto di privati o a favore di assistiti da Enti mutualistici, sono ripartiti nel seguente rapporto percentuale:

a) 50 percento a favore dell’Amministrazione Regionale;

b) 50 percento a favore del personale medico di ruolo e non di ruolo, in parti uguali.

I proventi per prestazioni e visite specialistiche ambulatoriali effettuate presso l’Istituto per conto di privati o a favore di assistiti da Enti mutualistici sono ripartiti nel seguente rapporto percentuale:

a) 70 percento a favore del personale medico di ruolo e non di ruolo;

b) 30 percento a favore dell’Amministrazione Regionale.

La successiva ripartizione dei proventi di cui ai precedenti commi fra il personale medico e ostetrico, spettanti al personale stesso, è stabilita dalla Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore alla Sanità e Assistenza Sociale.

I proventi per tasse di cui al presente articolo sono riscossi a cura dei Servizi Amministrativi dell’Istituto, con rilascio di ricevuta agli interessati mediante appositi moduli a madre e figlia, sovrapposti a ricalco.

Le somme introitate dovranno essere periodicamente versate al Cassiere regionale.

Art. 26

Gli importi minimi e massimi dei compensi relativi alle prestazioni di cui ai precedenti articoli effettuate presso l’Istituto, sono stabiliti dalla Giunta Regionale su proposta dell’Assessore alla Sanità e Assistenza Sociale, sentito l’Ordine dei Medici della Valle d’Aosta.

Art. 27

L’orario di servizio del personale medico è stabilito dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore alla Sanità e Assistenza Sociale.

Il personale medico, ad eccezione del Primario Ostetrico Ginecologo e Direttore Sanitario, è tenuto ad effettuare il servizio di guardia, di pronto soccorso e di accettazione dei malati, nonché ad eseguire altri incarichi in conformità alle disposizioni impartite dalla direzione sanitaria.

La Giunta Regionale può stabilire la corresponsione di speciali compensi a favore del personale medico che effettua il servizio di guardia.

Durante tale servizio il personale fruisce di vitto e alloggio gratuiti nell’Istituto.

Art. 28

Al personale medico dell’Istituto compete il riposo nelle feste infrasettimanali.

Il personale che, per ragioni di servizio, deve prestare la propria opera nelle suddette giornate, ha diritto ad un corrispondente turno di riposo compensativo da fruirsi, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita.

Nel caso che l’esigenza del servizio non permetta tale riposo, sarà corrisposto al personale il compenso per lavoro straordinario.

CAPO III

DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE OSTETRICO

Art. 29

Per quanto concerne lo stato giuridico, i diritti e i doveri del personale ostetrico di ruolo o avventizio dell’Istituto, si applicano le norme sull’ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 28- 7- 1956 n. 3 e successive modificazioni.

I compiti e le funzioni del personale ostetrico addetto all’Istituto sono stabiliti dal Regio Decreto 30- 9- 1938 n. 1631 e successive modificazioni.

È inibito al personale ostetrico l’esercizio della libera professione.

Art. 30

Gli stipendi iniziali d’organico spettanti al personale ostetrico sono stabiliti nella tabella organica annessa alla presente legge.

Gli stipendi annui iniziali di organico sono suscettibili di aumenti biennali nella misura del 2,50 percento degli importi annui iniziali per ogni biennio di permanenza, senza demerito, del personale nel posto di titolarità.

Gli aumenti periodici degli stipendi sono attribuiti automaticamente al personale che abbia dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Art. 31

Al personale ostetrico è applicata, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, la carriera a ruolo aperto che, prevede la progressiva e successiva attribuzione di stipendi di cui alle tabelle di attuazione della carriera a ruolo aperto annesse alla presente legge.

Gli anni di servizio richiesti per conseguire l’attribuzione degli scatti di stipendio sono precisati nelle tabelle di attuazione della carriera a ruolo aperto annesse alla presente legge.

La carriera a ruolo aperto del personale ostetrico si applica alle condizioni e secondo le modalità fissate dalla presente legge per il personale ausiliario.

Art. 32

Al personale ostetrico sono corrisposte la tredicesima mensilità e le altre indennità spettanti in via continuativa al personale dipendente dalla Regione, nonché le indennità previste dagli articoli 184 e 189 delle norme approvate con legge regionale 28- 7- 1956 n. 3.

Al personale ostetrico competono, inoltre, le compartecipazioni sui proventi delle tasse per interventi chirurgici, cure mediche e di assistenza al parto a carico di ricoverate paganti in proprio, secondo quanto previsto dall’articolo 25.

Art. 33

Gli emolumenti principali ed accessori spettanti al personale ostetrico sono soggetti alle ritenute per tributi erariali e per contributi previdenziali stabilite dalle norme legislative in vigore.

Sono soggetti, altresì, agli arrotondamenti stabiliti dalle leggi agli effetti del calcolo degli emolumenti annui e mensili spettanti al personale degli Enti pubblici.

Art. 34

L’orario di servizio del personale ostetrico è stabilito dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore alla Sanità e Assistenza Sociale e sentito il parere del Direttore Sanitario.

Al personale ostetrico compete il riposo nelle feste infrasettimanali.

Il personale che, per ragioni di servizio, deve prestare la propria opera nelle suddette giornate, ha diritto ad un corrispondente turno di riposo compensativo da fruirsi, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita.

Nel caso che l’esigenza del servizio non permetta tale riposo, sarà corrisposto al personale il compenso per lavoro straordinario.

Art. 35

È fatto obbligo al personale ostetrico di sostituirsi reciprocamente nel caso di assenza per congedo ordinario annuale, per congedo straordinario o per malattia.

CAPO IV

DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE AUSILIARIO

Art. 36

Oltre ai requisiti generali di cui agli articoli precedenti, il personale ausiliario addetto all’Istituto deve essere in possesso del diploma di proscioglimento dall’obbligo scolastico, conseguito presso Scuole e Istituti italiani o Istituti esteri equiparati e riconosciuti dallo Stato.

Per i posti di infermiera, oltre al diploma di proscioglimento dall’obbligo scolastico, è prescritto il possesso del diploma di infermiera diplomata professionale.

Per i posti di Aiuto Infermiera, oltre al diploma di proscioglimento dall’obbligo scolastico, è prescritto il possesso del patentino di Infermiera generica.

Art. 37

La nomina a ruolo del personale ausiliario è effettuata per chiamata diretta dalla Giunta Regionale, sentito il parere di una apposita Commissione.

Per gli appartenenti a speciali categorie privilegiate, si osservano le disposizioni sul collocamento obbligatorio a norma delle leggi speciali in vigore.

Art. 38

La Commissione chiamata ad esprimere parere circa il personale femminile ausiliario da assumere in servizio ai sensi del precedente articolo alle dipendenze dell’Istituto, è così composta:

a) da un Amministratore regionale designato dalla Giunta regionale - Presidente;

b) da un Consigliere regionale designato dalla minoranza consiliare;

c) dal Primario Ostetrico Ginecologo e Direttore Sanitario dell’Istituto Regionale di Assistenza Materna ed Infantile;

d) dalla Superiora delle suore addette all’Istituto;

e) da una Assistente Sanitaria designata dalla Giunta regionale;

f) dal Primo Ragioniere addetto ai Servizi Amministrativi dell’Istituto, con funzioni anche di Segretario;

g) da un rappresentante del personale dipendente dall’Istituto, designato per sorteggio, alla presenza del Dirigente amministrativo dell’Assessorato della Sanità e Assistenza Sociale, dalle Organizzazioni sindacali rappresentate nella Commissione interna del personale dipendente;

h) da un insegnante di lingua francese, designato dalla Giunta Regionale.

La Commissione sottopone le aspiranti ad un colloquio in lingua italiana e francese, esprimendo su ogni candidata un giudizio motivato e formando, sulla base di detto giudizio, una graduatoria finale di merito in relazione alle attitudini e alla destinazione ai vari servizi di competenza dell’Istituto.

La Commissione chiamata ad esprimere parere circa il personale maschile ausiliario da assumere alle dipendenze dello Istituto è così composta:

a) da un Amministratore regionale designato dalla Giunta Regionale - Presidente;

b) da un Consigliere regionale designato dalla minoranza consiliare;

c) dall’Ingegnere Capo o dal Vice Ingegnere Capo dell’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici;

d) dal Primo Ragioniere addetto ai Servizi Amministrativi dell’Istituto, con funzioni anche di Segretario;

e) da un rappresentante del personale dipendente dall’Istituto, designato per sorteggio, alla presenza del Dirigente amministrativo dell’Assessorato della Sanità e Assistenza Sociale, dalle Organizzazioni sindacali rappresentate nella Commissione interna del personale dipendente;

f) da un insegnante di lingua francese, designato dalla Giunta Regionale.

La Commissione sottopone gli aspiranti ad una prova teorico-pratica, nonché ad un colloquio in lingua italiana e francese, esprimendo su ogni candidato un giudizio motivato e formando, sulla base di detto giudizio, una graduatoria finale di merito in relazione alle attitudini e alla destinazione ai vari servizi di competenza dell’Istituto.

Art. 39

Per le assunzioni di personale ausiliario maschile e femminile l’Amministrazione Regionale, tramite l’Assessorato della Sanità e Assistenza Sociale, provvede alla pubblicazione di un avviso nel quale sono precisati il numero, la natura e la qualifica dei posti da ricoprire, nonché i requisiti prescritti per la eventuale assunzione, le retribuzioni e il termine utile per la presentazione delle domande di assunzione.

Le copie dell’avviso di cui al precedente comma debbono essere pubblicate all’Albo pretorio dell’Amministrazione Regionale e dei Comuni della Regione.

Nella domanda di assunzione redatta su carta legale e indirizzata al Presidente della Giunta Regionale, gli aspiranti debbono dichiarare sotto la loro responsabilità personale:

a) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il limite massimo di età dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) se hanno riportato o meno condanne penali;

d) il titolo di studio;

e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

f) la precisa indicazione del domicilio o del recapito.

Art. 40

Il personale assunto in servizio deve presentare nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto invito in tal senso dall’Amministrazione Regionale, i seguenti documenti muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni;

1) Estratto dell’atto di nascita;

2) Certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) Certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti civili, politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) Certificato di regolare condotta morale e civile, da rilasciarsi dal Sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore dovranno esibirsi altri certificati dei Sindaci dei Comuni nei quali il candidato ha avuto, entro l’anno, precedente residenza;

5) Certificato generale del Casellario giudiziale;

6) Certificato medico rilasciato da un medico provinciale o dall’Ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione fisica ed è esente altresì da malattie, difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall’Ufficiale sanitario del Comune di residenza dell’aspirante e contenere, à sensi, rispettivamente, dell’articolo 3 della legge 3- 6- 1950 n. 373 e dell’articolo 3 della legge 24- 2- 1953 n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell’invalido risultanti dall’esame obiettivo, anche la dichiarazione che l’invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e dei ricoverati;

7) Stato di servizio militare o certificato di esito di leva e di iscrizione nelle liste di leva (per coloro che non abbiano prestato servizio militare);

8) Titolo di studio prescritto, da prodursi in originale o in copia notarile autentica, su carta da bollo da Lire 400;

9) Situazione di famiglia debitamente legalizzata, da esibirsi dagli aspiranti che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari.

I certificati di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di richiesta.

I requisiti e le condizioni che danno diritto alla proroga del limite massimo di età o a precedenza e a preferenza nella assegnazione dei posti, debbono essere comprovati con certificati rilasciati dalle competenti autorità a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 41

Il personale deve assumere servizio entro venti giorni dalla notificazione della partecipazione di nomina, sotto pena di decadenza dalla nomina stessa, a meno che comprovi un legittimo ed eccezionale impedimento ritenuto valido a giudizio discrezionale e insindacabile dell’Amministrazione, la quale, ove le esigenze del servizio lo consentano, fissa il termine definitivo dell’assunzione in servizio.

Art. 42

La nomina del personale si intende sempre fatta in via di esperimento per il periodo di sei mesi trascorso il quale acquista carattere di stabilità.

Nel periodo di esperimento non sono computabili i periodi trascorsi fuori servizio, fatta eccezione per i congedi ordinari annuali.

Art. 43

Il licenziamento per fine periodo di esperimento deve essere disposto almeno quindici giorni prima della scadenza del periodo stesso, con motivata deliberazione della Giunta Regionale. Il licenziamento per fine periodo di esperimento è provvedimento definitivo e contro lo stesso sono ammessi ricorsi in via giurisdizionale ai sensi di legge.

Ove non si provveda al licenziamento nei modi e nei termini stabiliti, il personale acquista " de iure " il diritto alla stabilità.

Art. 44

L’Amministrazione Regionale provvede, a mezzo di proprio Ufficio Personale dipendente dai Servizi amministrativi dello Istituto, all’amministrazione del personale ausiliario.

L’Ufficio Personale della Regione è tenuto a comunicare per iscritto all’Ufficio predetto presso l’Istituto, per conoscenza e norma, qualsiasi nuova disposizione di legge riguardante lo stato giuridico e il trattamento economico del personale.

Per ogni dipendente è tenuto presso l’Ufficio Personale, un fascicolo personale di carattere riservato, contenente gli atti relativi all’assunzione e alle successive variazioni (congedi, aspettative, punizioni, ecc.) nonché il foglio matricolare, nel quale sono iscritti tutti i dati concernenti l’assunzione, la carriera, la condotta, l’attività in servizio, i provvedimenti disciplinari e ogni altra indicazione necessaria a rispecchiare e a valutare esattamente la carriera, il comportamento e il rendimento in servizio del dipendente.

Il personale deve comunicare all’Ufficio Personale dello Istituto ogni variazione che avvenga nel proprio stato di famiglia e, in genere, tutte le notizie occorrenti all’aggiornamento dei dati del foglio matricolare.

Art. 45

Le note di qualifica del personale ausiliario addetto allo Istituto sono compilate dal Direttore Sanitario.

L’attribuzione definitiva delle note di qualifica al personale spetta ad una Commissione così composta:

a) dall’Assessore alla Sanità e Assistenza Sociale;

b) dal Segretario Generale o dal Vice Segretario Generale;

c) dal Dirigente amministrativo dell’Assessorato della Sanità e Assistenza Sociale.

Le note di qualifica si riferiscono al periodo dell’anno decorso (dal primo gennaio al 31 dicembre); in caso di necessità e per speciali effetti, le note di qualifica possono essere compilate per periodi più brevi.

Qualora, per uno o più anni, non abbiano potuto essere compilate le note di qualifica, può provvedersi alle note stesse d’ufficio a cura del Dirigente dell’Assessorato della Sanità e Assistenza Sociale, sentito il parere del Direttore Sanitario dello Istituto.

Art. 46

Per l’attribuzione delle note di qualifica al personale ausiliario si osservano le disposizioni degli articoli 114 e seguenti della legge regionale 28-7-1956 n. 3 e successive modificazioni.

Art. 47

Il personale ausiliario deve osservare l’orario di lavoro stabilito dall’Amministrazione Regionale.

L’assegnazione e destinazione del personale ausiliario ai vari servizi e turni, con l’indicazione della giornata di riposo settimanale, sono disposte settimanalmente mediante tabelle di servizio, firmate dal Direttore Sanitario e dal Primo Ragioniere.

Le tabelle di servizio sono esposte nei vari reparti nella giornata del sabato, e sono trasmesse in copia all’Assessorato della Sanità e Assistenza Sociale.

L’assegnazione del personale ausiliario ai vari servizi dello Istituto è disposta tenendo conto dell’attitudine, della capacità e del rendimento in servizio del personale stesso.

Il personale collegiato è obbligato a rientrare in Istituto non oltre le ore 23 nei giorni feriali e non oltre le ore 24 alla domenica.

Art. 48

Al personale ausiliario, in periodi compatibili con le esigenze dei servizi, spetta un congedo ordinario annuale di giorni 40.

Al personale ausiliario compete, inoltre, il riposo nelle feste infrasettimanali.

Il personale che, per ragioni di servizio, deve prestare la propria opera nelle suddette giornate, ha diritto ad un corrispondente turno di riposo compensativo da fruirsi, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita.

Nel caso che l’esigenza del servizio non permetta tale riposo, sarà corrisposto al personale il compenso per lavoro straordinario.

Per motivi di servizio può essere rinviato il congedo ordinario annuale; in tal caso il dipendente ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell’anno successivo. Scaduto tale termine, non è consentito il cumulo del congedo di un anno con quello di un altro anno.

Il riposo settimanale può essere rinviato per eccezionali esigenze di servizio; anche in questo caso il personale ha diritto al cumulo della giornata di riposo non fruito possibilmente fra il quinto e il quindicesimo giorno dalla data.

Durante i riposi settimanali nonché durante il congedo ordinario annuale il personale è considerato in attività di servizio e conserva gli assegni interi.

Non è ammessa la rinuncia al congedo ordinario annuale nè la retribuzione per i giorni di congedo eventualmente non fruiti.

Art. 49

Il personale ausiliario femminile in stato di gravidanza ha diritto a congedo:

a) durante sei settimane precedenti la data presunta del parto;

b) ove il parto avvenga oltre tale data, per tutto il periodo successivo che precede il parto;

c) durante otto settimane dopo il parto.

La donna che allatta al seno ha diritto a due sospensioni quotidiane durante l’orario di lavoro, non superiori a due ore complessive giornaliere per tutto il primo anno di età del bambino.

Si applicano, inoltre, a favore del personale ausiliario femminile le disposizioni di legge in materia di tutela delle lavoratrici madri in vigore per le dipendenti degli Enti pubblici.

Art. 50

In caso di assenza per malattia il personale deve darne immediato avviso all’Istituto.

In qualsiasi caso di assenza arbitraria e non giustificata sono adottati i provvedimenti disciplinari del caso e le giornate di assenza sono computate nel congedo ordinario annuale.

Art. 51

Entro i primi tre giorni di assenza per indisposizione o per malattia, deve essere presentato il certificato medico.

L’Istituto, tramite il Medico Regionale, può disporre una immediata visita di controllo, del cui esito deve essere informato il Direttore sanitario il quale, sentito l’Assessore alla Sanità e Assistenza Sociale, può proporre i provvedimenti del caso nella eventualità che l’assenza risulti ingiustificata.

Art. 52

Nei casi di più assenze brevi per indisposizione o per malattia, di durata non superiore a giorni complessivi trenta nell' anno solare, non si fa luogo al collocamento in congedo per malattia e il personale è considerato in permesso straordinario per indisposizione.

Qualora l’assenza per malattia superi i trenta giorni il personale deve essere collocato in aspettativa per infermità.

L’aspettativa per infermità è concessa d’ufficio o a domanda del dipendente, per la durata massima di 12 mesi, previo accertamento sanitario dal quale risulti l’esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.

Alla visita per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell’interessato se questi ne fa domanda e si assume la relativa spesa.

L’accertamento sanitario può essere eseguito durante l’aspettativa, su domanda dell’interessato o d’ufficio, agli effetti dell’eventuale richiamo dall’aspettativa.

L’Amministrazione può in ogni momento procedere agli accertamenti sanitari.

Al termine dell’aspettativa per infermità il dipendente deve comprovare mediante certificato medico di essere completamente guarito e in grado di prestare regolare servizio, salvo eventuali accertamenti da parte dell’Amministrazione.

Durante l’aspettativa per infermità il personale ha diritto all’intero salario per i primi sei mesi e alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.

Qualora l’infermità che è motivo dell’aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane per tutto il periodo dell’aspettativa il diritto del personale a tutti gli assegni, escluse le eventuali indennità per prestazioni di lavoro straordinario o per altri eventuali incarichi; sono inoltre a carico dell’Amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in Istituti sanitari e per protesi, nonché un equo indennizzo per la perdita dell’integrità fisica eventualmente subita dal dipendente.

Art. 53

Il personale ausiliario può essere collocato, a domanda, in aspettativa per motivi di famiglia. Tale aspettativa non può durare più di sei mesi e può essere negata o revocata a giudizio discrezionale dell’Amministrazione, in relazione alle esigenze dei servizi.

In casi eccezionali può essere concessa una proroga di mesi tre all’aspettativa.

Il personale ausiliario chiamato alle armi per adempiere agli obblighi militari di leva è collocato in aspettativa per servizio militare, senza diritto ad alcun assegno principale o accessorio.

Al personale richiamato o trattenuto alle armi per istruzione o per esigenze militari di carattere eccezionale compete il trattamento economico stabilito dalle vigenti leggi in materia.

Art. 54

Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall’articolo precedente, quando tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

Due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall’articolo 52, quando tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a due mesi.

La durata complessiva dell’aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può superare in ogni caso due anni in un quadriennio.

Per motivi di particolare gravità può essere concesso al dipendente che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e che ne faccia richiesta un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a tre mesi.

Art. 55

Il periodo di tempo trascorso in aspettativa per infermità e per servizio militare è valutato per intero agli effetti dell’anzianità di servizio e degli aumenti periodici degli assegni; è pure utile agli effetti della pensione previdenziale, secondo le norme e modalità previste dalla legge.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computabile agli effetti dell’anzianità di servizio e degli aumenti periodici del salario.

Art. 56

Scaduti i periodi massimi previsti per le aspettative, il personale che risulti inabile per infermità o per altri motivi a riassumere il servizio è dispensato dal servizio ai sensi dei successivi articoli della presente legge, salvo il diritto al trattamento di quiescenza che possa spettare.

Il personale che risulti abile a riassumere servizio al termine dell’aspettativa è considerato dimissionario d’ufficio qualora non riassuma servizio.

Il provvedimento relativo alle dimissioni deve essere motivato nonché notificato all’interessato.

Art. 57

Il Direttore Sanitario ha l’obbligo di dare comunicazione delle infrazioni del personale dipendente al Dirigente dell’Assessorato della Sanità e Assistenza Sociale, il quale ne informa l’Assessore competente e procede in via riservata, in quanto occorra, agli accertamenti del caso e ai conseguenti atti istruttori.

Agli effetti dell’applicazione di sanzioni disciplinari le mancanze e le infrazioni indicate negli articoli seguenti hanno carattere elencativo e non tassativo, essendo riservata all’Amministrazione la facoltà di punire disciplinarmente qualsiasi infrazione da parte del dipendente.

Art. 58

Le mancanze e le infrazioni agli obblighi di lavoro da parte del personale ausiliario sono punite con le seguenti punizioni disciplinari, indipendentemente da eventuali azioni penali e civili;

a) richiamo disciplinare;

b) riduzione temporanea del salario;

c) sospensione temporanea dal servizio con privazione del salario;

d) licenziamento.

Le punizioni disciplinari sono inflitte dalla Giunta Regionale, ad eccezione del richiamo disciplinare che è inflitto dal Direttore Sanitario dell’Istituto.

Le punizioni disciplinari sono comunicate al dipendente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 59

Il procedimento disciplinare ha inizio con la comunicazione degli addebiti all’interessato, con la prescrizione di un termine di almeno dieci giorni per la presentazione delle eventuali discolpe.

La contestazione degli addebiti è fatta con foglio in busta chiusa, raccomandata e recapitata a mano con ricevuta. La contestazione al personale fuori sede è fatta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

È in facoltà dell’incolpato di rinunciare al termine, dichiarandolo espressamente per iscritto.

L’incolpato ha diritto di prendere visione e copia degli atti relativi al procedimento disciplinare, dopo che siano terminati gli accertamenti.

Art. 60

In merito agli addebiti così come sono stati contestati e alle eventuali discolpe, la Giunta Regionale pronuncia un preliminare giudizio e, qualora la gravità dei fatti faccia presupporre l’adozione del provvedimento di licenziamento, convoca la Commissione di disciplina prevista dalla presente legge, per il parere.

Art. 61

Il richiamo disciplinare è una dichiarazione di biasimo ed è fatto per iscritto dal Direttore Sanitario dell’Istituto;

a) per negligenza in servizio o per lievi mancanze in servizio;

b) per brevi assenze dal servizio non giustificate o per inosservanza dell’orario di lavoro;

c) per comportamento scorretto nei riguardi dei superiori diretti, dei colleghi o dei ricoverati;

d) per lievi danni arrecati, per negligenza o per trascuratezza, alle cose o alle apparecchiature in dotazione all’Istituto.

Al personale cui è stata inflitta la punizione disciplinare del richiamo scritto viene trattenuto sul salario mensile, a titolo di multa, l’importo corrispondente a due trentesimi del salario lordo mensile.

Art. 62

La riduzione temporanea del salario non può superare il quinto del salario stesso e non può, inoltre, avere durata superiore a tre mesi.

La riduzione temporanea del salario non esonera dal servizio ed è inflitta:

a) per recidiva dei fatti che dettero in precedenza motivo a richiamo disciplinare, o per maggiore gravità di essi;

b) per insubordinazione nei confronti dei superiori diretti e per irregolare condotta;

c) per irregolarità e negligenza in servizio o per tolleranza di negligenza e di irregolarità o di atti di indisciplina, di scorretto contegno o di abusi;

d) per manifestazioni sconvenienti alla compagine amministrativa, politica e sociale della Regione o dello Stato.

La riduzione temporanea del salario comporta anche la riduzione proporzionale delle altre indennità accessorie, nonché il ritardo degli aumenti periodici degli assegni e degli scatti tabellari di salario per il periodo di tempo corrispondente alla sua durata.

Art. 63

La sospensione temporanea dal servizio, con privazione del salario, può durare da uno a sei mesi e comporta l’allontanamento dal servizio. È inflitta:

a) per recidiva dei fatti che dettero in precedenza motivo a riduzione dello stipendio o per maggiore gravità delle mancanze contemplate nel precedente articolo;

b) per qualsiasi infrazione che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine e tolleranza di gravi abusi;

c) per grave insubordinazione;

d) per gravi negligenze che abbiano causato danni alle persone o alle cose all’interno dell’Istituto;

e) per violazione del segreto d’ufficio.

La sospensione dal servizio con privazione del salario comporta il ritardo degli scatti tabellari di salario e degli aumenti periodici degli assegni per un periodo di tempo corrispondente alla sua durata; comporta, inoltre, la privazione di ogni altro assegno o indennità accessoria.

Art. 64

Si fa luogo al licenziamento, indipendentemente da eventuali azioni penali:

a) per maggiore gravità delle infrazioni previste al precedente articolo o per recidiva nelle infrazioni stesse;

b) per grave abuso di fiducia nell’adempimento delle proprie mansioni;

c) per ripetute mancanze che dimostrino negligenza e scarse attitudini al servizio;

d) per mancanze che dimostrino difetto di senso morale o infedeltà dolosa nell’adempimento delle proprie mansioni;

e) per atti che abbiano costituito una minaccia alla integrità fisica dei ricoverati o abbiano procurato lesioni ai ricoverati stessi;

f) per violazione dolosa dei propri doveri, con pregiudizio dell’Amministrazione o di altri Enti o di privati;

g) per gravi atti di insubordinazione contro l’Amministrazione o i superiori, commessi pubblicamente, con evidente offesa del principio di disciplina e di autorità.

Art. 65

Si applica senz’altro il licenziamento immediato di diritto, esclusa qualunque procedura disciplinare:

a) per qualsiasi condanna, passata in giudicato, riportata per delitto contro la personalità o i poteri dello Stato o contro il buon costume, ovvero per delitto di peculato, di concussione, di corruzione, di falso, di furto, di truffa, di appropriazione indebita;

b) per qualsiasi condanna o provvedimento che comporti la interdizione perpetua dai pubblici uffici o la vigilanza speciale delle autorità di pubblica sicurezza.

Art. 66

Il personale licenziato non può essere riammesso in servizio, salvo che siano riconosciuti insussistenti gli addebiti che determinarono il licenziamento.

In quest’ultimo caso l’Amministrazione, vagliate le circostanze che hanno determinato il fatto, dispone la riammissione in servizio, in posizione non inferiore a quella conseguita alla data del licenziamento.

Art. 67

Per quanto concerne la sospensione cautelativa in pendenza di procedimento disciplinare o in pendenza di procedimento penale, si applicano gli articoli 160, 161 e 162 delle norme sull’ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 28- 7- 1956 n. 3.

Art. 68

La Commissione di disciplina per il personale ausiliario addetto all’Istituto è così costituita:

a) dall’Assessore regionale alla Sanità e Assistenza Sociale, il quale funge da Presidente;

b) da due Consiglieri regionali di cui uno designato dalla minoranza consiliare designati dal Consiglio Regionale;

c) dal Dirigente amministrativo dell’Assessorato della Sanità e Assistenza Sociale;

d) da un dipendente della carriera ausiliaria non appartenente all’Istituto, designato dalle organizzazioni sindacali rappresentate nella Commissione Interna del personale dipendente. Qualora le Organizzazioni sindacali non provvedano alla designazione entro il termine di trenta giorni, alla designazione stessa provvederà la Giunta Regionale.

Art. 69

La Commissione di disciplina è costituita di volta in volta con deliberazione della Giunta Regionale, dopo le designazioni dei membri di cui all’articolo precedente.

La Commissione di disciplina deve sentire l’incolpato, testimoni e periti addotti in giudizio, e può ordinare le indagini, le inchieste e le verifiche che ritenga necessario.

I verbali delle adunanze della Commissione di disciplina sono sottoscritti da tutti i componenti.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione di disciplina è necessaria la presenza di tutti i componenti.

Dopo due sedute non valide la Commissione può deliberare purché siano presenti almeno tre dei suoi membri.

Le decisioni si adottano a maggioranza di voti e a scrutinio segreto: in caso di parità di voti il giudizio è considerato favorevole all’incolpato.

Art. 70

Non possono far parte della Commissione di disciplina coloro:

a) che non si trovino in aspettativa o in disponibilità, o siano assenti per malattia, o impediti da riconosciuti motivi di servizio;

b) che si trovino sottoposti a procedimento disciplinare;

c) che siano parenti o affini fino al quarto grado con alcuno dei giudicabili o con il giudicabile;

d) che da meno di cinque anni abbiano avuta inflitta la riduzione degli assegni ovvero la sospensione dal servizio con privazione degli assegni;

e) che direttamente o indirettamente abbiano partecipato ai fatti che formano oggetto del procedimento disciplinare, ovvero debbano essere sentiti come testi.

Il personale che faccia parte della Commissione di disciplina decade da tale incarico e deve essere sostituito qualora venga a trovarsi in una delle condizioni di cui alle lettere precedenti.

Art. 71

Per il licenziamento per scarso rendimento, per incapacità professionale o per inabilità fisica, nonché per le dimissioni volontarie e per il collocamento in disponibilità si applicano gli articoli dal 166 al 176 delle norme sull’ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 28- 7- 1956 n. 3.

Art. 72

Il personale ausiliario è collocato a riposo d’ufficio:

a) dopo 15 anni di servizio utile a pensione qualora sia divenuto, per infermità, inabile a continuare o a riassumere servizio;

la inabilità deve essere previamente accertata dalla Amministrazione;

b) che abbia 35 anni di servizio utile a pensione;

c) che per ferite o altre lesioni traumatiche o per malattie contagiose professionali o contratte a cagione diretta, unica ed immediata dall’esercizio delle proprie funzioni, sia divenuto permanentemente inabile a prestare ulteriore servizio, qualunque sia l’anzianità di servizio;

d) che abbia compiuto il 55° anno di età e abbia maturato l’anzianità di servizio utile a pensione; in caso contrario sarà trattenuto in servizio sino al raggiungimento di tale anzianità e, comunque, non oltre il 65° anno di età.

Il collocamento a riposo può essere disposto a domanda del personale interessato che abbia raggiunto l’anzianità di servizio utile al pensionamento; il provvedimento di collocamento a riposo deve essere adottato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Il collocamento a riposo del personale ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del provvedimento deliberativo di collocamento a riposo.

Per quanto non previsto nel presente articolo per il collocamento a riposo del personale, si applicano le vigenti disposizioni sull’ordinamento della Cassa e degli Istituti di Previdenza per le pensioni al personale degli Enti locali e le successive eventuali modificazioni.

Art. 73

I salari iniziali annui lordi di organico spettanti al personale ausiliario sono stabiliti nelle tabelle organiche annesse alla presente legge.

Il trattamento economico del personale è quello proprio del posto di tabelle organica occupato in base a regolare deliberazione di nomina.

Art. 74

Gli emolumenti principali ed accessori del personale sono soggetti alle ritenute per tributi erariali e per contributi previdenziali stabiliti dalle norme legislative in vigore.

Sono, altresì, soggetti agli arrotondamenti stabiliti dalle leggi agli effetti del calcolo degli emolumenti annui e mensili spettanti al personale degli Enti pubblici.

Art. 75

Al personale ausiliario sono corrisposte la tredicesima mensilità e le altre indennità spettanti in via continuativa al rimanente personale dipendente dalla Regione, nonché le indennità previste dagli articoli 184 e 189 delle norme approvate con legge regionale 28- 7- 1956 n. 3 e successive modificazioni.

Al personale ausiliario designato ad espletare il proprio servizio in ore notturne spetta una speciale indennità di servizio notturno, fissata in lire 1.000 lorde per ogni turno.

Art. 76

La tredicesima mensilità non spetta per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione o la privazione del salario.

Non è, inoltre, dovuta al personale che ha cessato di prestare servizio per motivi disciplinari.

Art. 77

I salari annui iniziali di organico sono suscettibili di aumenti biennali nella misura del 2,50 percento degli importi annui iniziali per ogni biennio di permanenza senza demerito del personale nella qualifica e nel posto di titolarità.

Gli aumenti periodici del salario sono attribuiti automaticamente al personale che abbia dimostrato diligenza, idoneità e buona condotta e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il personale compie il periodo utile alla maturazione dell’aumento.

La riduzione e la sospensione del salario per motivi disciplinari e l’aspettativa per motivi di famiglia producono un ritardo corrispondente alla loro durata agli effetti della maturazione degli aumenti periodici.

Per la valutazione del servizio militare prestato in reparti combattenti e delle benemerenze belliche si applicano, agli effetti degli aumenti periodici, le vigenti disposizioni di legge.

Si applicano, altresì, le disposizioni di legge per quanto concerne il beneficio delle anticipazioni degli aumenti periodici per nascita di figli.

Art. 78

Al personale ausiliario è applicata, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, la carriera a ruolo aperto che prevede la progressiva e successiva attribuzione di salari di cui alle tabelle di attuazione della carriera a ruolo aperto annesse alla presente legge.

Gli anni di servizio richiesti per conseguire l’attribuzione dei nuovi salari sono precisati nelle tabelle di attuazione della carriera a ruolo aperto annesse alla presente legge.

Per ottenere l’attribuzione dei successivi nuovi salari il personale deve:

1) aver conseguito qualifiche non inferiori al " distinto " nel triennio immediatamente precedente l’attribuzione del nuovo salario;

2) non aver riportato punizioni o sanzioni disciplinari più gravi del richiamo disciplinare.

Dalla anzianità di servizio conseguita e richiesta per l’attribuzione dei nuovi stipendi o salari devono essere detratti gli anni in cui il personale non ha conseguito la prescritta qualifica nel triennio di cui al punto 1) del precedente comma, nonché i periodi di tempo in cui il personale è stato collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Art. 79

L’anzianità per il calcolo degli aumenti periodici di cui all’articolo 77 decorre dalla data di attribuzione del primo salario e non è valutabile ai fini degli aumenti periodici biennali conseguibili nei successivi scatti di salario, con l’attribuzione dei quali viene annullata l’anzianità conseguita nei precedenti scatti.

Art. 80

Al personale che fruisce all’interno dell’Istituto di alloggio, luce, riscaldamento e vitto sono trattenuti sul trattamento economico mensile spettante i corrispettivi nella misura stabilita dalla Giunta Regionale.

Al personale assente dal servizio per riposo settimanale, congedo ordinario annuale e per causa di malattia devono essere rimborsati i corrispettivi suddetti nel caso in cui non fruisca dei benefici previsti dal comma precedente.

Art. 81

Al personale ausiliario che effettui prestazioni di lavoro straordinario oltre il normale orario di servizio spettano i compensi per lavoro straordinario, da liquidarsi secondo le modalità in vigore per il rimanente personale dipendente dall’Amministrazione Regionale.

Le prestazioni di lavoro straordinario debbono essere preventivamente autorizzate dal Primario Ostetrico Ginecologo e Direttore Sanitario in base alle esigenze dei servizi.

Art. 82

Il personale ausiliario è iscritto alla Cassa per le pensioni a favore dei dipendenti degli Enti locali, nonché agli altri Istituti di Previdenza e di Assistenza previsti dalle leggi a favore dei dipendenti della Regione.

L’iscrizione, la sospensione, i riscatti dei periodi di servizio agli effetti della quiescenza, il collocamento a riposo e le liquidazioni delle pensioni e delle indennità sono regolati dalle norme legislative vigenti in materia.

Durante il periodo che intercorre fra la cessazione del servizio e l’effettivo pagamento della pensione da parte degli Istituti di Previdenza, l’Amministrazione Regionale può corrispondere, in caso di bisogno, al personale o all’avente diritto alla reversibilità, che si trovi nelle condizioni prescritte dalla legge per ottenere la pensione e che abbia inoltrato domanda di liquidazione di pensione, acconti mensili in misura massima di 4/5 dell’ammontare previsto della pensione, previo impegno iscritto rilasciato dall’interessato per il rimborso degli acconti, anche mediante ritenute dirette, all’atto della riscossione dei ratei arretrati di pensione.

Il personale ausiliario è, inoltre, assicurato a spese della Amministrazione Regionale contro gli infortuni sul lavoro presso l’Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro( INAIL).

CAPO V

PERSONALE RELIGIOSO

Art. 83

Il servizio e il trattamento economico e la posizione di impiego delle Suore sono regolati da apposita convenzione stipulata fra l’Amministrazione Regionale ed un Ordine e Congregazione di religiose.

Al personale religioso competono gli emolumenti contemplati dalla convenzione di cui al precedente comma.

Il personale religioso è assicurato agli Istituti di Previdenza e Assistenza, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 84

A capo della comunità di religiose dell’Istituto vi è una Suora con la qualifica di Superiora, la quale risponde di fronte al Primario Ostetrico Ginecologo e Direttore Sanitario e al Primo Ragioniere dei servizi affidati alle religiose.

L’assegnazione delle suore ai singoli servizi viene fatta dalla Superiora, d’intesa con il Direttore Sanitario.

L’orario di servizio delle suore viene stabilito dalla Superiora, sentito il parere del Direttore Sanitario.

La Superiora sorveglia il servizio interno delle suore secondo le direttive della Direzione Sanitaria e dispone i turni di lavoro e di riposo delle suore.

Art. 85

La Superiora delle suore deve in particolare:

a) rispondere al Direttore Sanitario del servizio del personale religioso e del personale femminile ausiliario;

b) curare l’esatta osservanza delle disposizioni impartite per il servizio;

c) informare tempestivamente il Primario Ostetrico Ginecologo e Direttore Sanitario di eventuali deficienze dei servizi;

d) sorvegliare il servizio di sala operatoria, procurando che questa sia sempre fornita del materiale necessario;

e) provvedere che locali ed utensili siano tenuti in perfetto ordine ed in assoluta pulizia;

f) redigere apposito prospetto giornaliero delle singole diete determinate dai medici per le ricoverate e vigilarne l’esecuzione.

Art. 86

Ad ogni sezione o servizio dell’Istituto è preposta una religiosa capo-sala o capo- ervizio, come segue: sezione ginecologica, sezione ostetrica, sezione neonati, sezione brefotrofio, servizi di sala operatoria e sala di medicazione, servizi di laboratorio di analisi e farmacia interna, servizio notturno, servizio di cucina, servizio di guardaroba e lavanderia.

Le suore capo-sala e capo-servizio hanno in consegna e custodia l’arredamento, gli oggetti e le provviste e corrispondono della buona conservazione degli stessi.

Art. 87

Le suore aventi funzioni di capo-sala devono essere in possesso di diploma di infermiera professionale.

Le suore capo-sala addette all’assistenza delle degenti devono in particolare:

a) assistere con zelo gli ammalati, indipendentemente dalla loro posizione sociale e dalle loro credenze religiose;

b) accompagnare i medici durante le visite effettuate nella propria sezione;

c) assistere alle medicazioni e alle operazioni chirurgiche;

d) riferire alla Superiora in merito alla disciplina, al rendimento e al comportamento in servizio del personale della propria sezione;

e) somministrare i medicinali secondo le norme impartite dai sanitari;

f) curare la distribuzione delle refezioni secondo le prescrizioni dei medici;

g) vigilare la pulizia, illuminazione e ventilazione dei locali;

h) sorvegliare a che non si rechino dall’esterno ai ricoverati cibi e vivande;

i) rispondere della dispersione degli attrezzi, dei medicinali, della biancheria e degli utensili in consegna;

l) informare i medici delle circostanze rilevate, in ordine alle ammalate, nell’intervallo delle visite;

m) impartire, con senso di responsabilità e con correttezza, gli ordini al personale ausiliario.

Art. 88

Responsabile del servizio di dispensa e cucina è la Suora capo servizio, la quale deve sorvegliare anche la confezione e la preparazione dei cibi nelle ore fissate e secondo le presenze e le tabelle dietetiche.

La suora è coadiuvata dall’aiuto cuoca, che la sostituisce in caso di assenza.

Art. 89

Il servizio di assistenza spirituale per coloro che professano la religione cattolica, la somministrazione dei Sacramenti e gli uffici funebri sono disimpegnati dal Cappellano, incaricato dalla Giunta Regionale su designazione dell’Autorità Ecclesiastica. L’Amministrazione Regionale corrisponde al Cappellano un compenso forfettario mensile di incarico stabilito dalla Giunta Regionale.

Le ricoverate nell’Istituto possono avere l’assistenza di un Ministro del proprio culto.

TITOLO III

COMPITI E INCOMBENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI AMMINISTRATIVI E DEL PERSONALE AUSILIARIO

CAPO I

PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Art. 90

Le incombenze e i compiti di carattere amministrativo e contabile dell’Istituto sono espletati dai Servizi Amministrativi, la cui pianta organica è stabilita dall’Allegato B alla legge regionale 10- 11- 1966 n. 13.

Il personale addetto ai Servizi Amministrativi dipende gerarchicamente dal Dirigente amministrativo dell’Assessorato della Sanità e Assistenza Sociale, secondo quanto stabilito dalle norme sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 28- 7- 1956 n. 3 e successive modificazioni.

Art. 91

Il Primo ragioniere addetto ai Servizi Amministrativi dell’Istituto, unitamente alla Direzione Sanitaria, è responsabile verso l’Amministrazione Regionale del regolare funzionamento amministrativo ed economico dell’Istituto medesimo, della sua dotazione e di tutto quanto è contenuto nei magazzini, guardaroba e locali dell’Istituto.

Tiene aggiornato l’elenco dei beni mobili dell’Istituto.

Informa l’Assessorato della Sanità e Assistenza Sociale della necessità degli acquisti, assiste alle forniture giornaliere e ne controlla la corrispondenza alle condizioni contrattuali.

Vigila la dispensa, la cucina, i magazzini, il guardaroba, la lavanderia, il giardino; vigila inoltre sulla manutenzione degli stabili, del mobilio e degli arredi; presenta, per l’approvazione, le proposte di liquidazione dei conti riguardanti le forniture ricevute in base ai contratti stipulati dall’Amministrazione Regionale e alle norme generali amministrative.

Art. 92

Il Primo Ragioniere provvede al pagamento in contanti delle seguenti spese:

a) minute spese d’ufficio di importo singolo non superiore a Lire 15.000;

b) spese per riparazione e manutenzione ordinaria di attrezzature e apparecchi tecnico - sanitari, materiale di arredamento e vario di importo non superiore alle Lire 15.000.

Per provvedere al pagamento delle spese suddette, salvo rendiconti documentati da presentarsi all’Economato Regionale almeno ogni trimestre per l’approvazione delle spese da parte della Giunta Regionale, sono anticipati annualmente al Primo Ragioniere fondi nella misura stabilita dalla Giunta Regionale sino ad un ammontare massimo di Lire 200.000.

Art. 93

Il Primo Ragioniere deve vistare le contabilità degli interventi e delle degenze, controllando la esatta applicazione delle tariffe in vigore.

Deve, inoltre, vistare tutte le fatture e le note di spesa relative alle forniture dell’Istituto.

Art. 94

In particolare il Primo Ragioniere deve provvedere a:

a) tenere le contabilità dell’Istituto secondo le norme stabilite dall’Amministrazione Regionale;

b) rispondere degli incassi di somme introitate dall’Istituto;

c) istruire le pratiche relative ai rapporti con gli Enti mutualistici ed assicurativi;

d) curare l’applicazione delle norme sul trattamento giuridico ed economico del personale ausiliario;

e) fare annualmente l’accertamento degli oggetti che vanno dichiarati fuori uso, predisporne un elenco da trasmettere all’Economato Regionale;

f) predisporre un rendiconto analitico annuale sull’andamento della gestione dell’Istituto da trasmettere all’Assessorato della Sanità e Assistenza Sociale;

g) curare la disciplina del personale ausiliario maschile addetto all’Istituto;

h) inoltrare motivate proposte al Dirigente amministrativo dell’Assessorato della Sanità e Assistenza Sociale per l’adozione di provvedimenti deliberativi da parte dell’Amministrazione Regionale.

Art. 95

Il Primo Ragioniere sovraintende alla disciplina del personale amministrativo e al buon funzionamento dei Servizi Amministrativi dell’Istituto e ne risponde nei confronti dell’Amministrazione Regionale.

Il Primo Ragioniere, unitamente alla Superiora delle suore, risponde inoltre al Primario Ostetrico Ginecologo e Direttore Sanitario della disciplina del personale ausiliario.

Art. 96

Il personale dei Servizi Amministrativi addetto al servizio di accettazione e spedalità deve provvedere:

a) alla registrazione nell’apposito libro progressivamente numerato, in ordine cronologico, delle generalità complete delle ricoverate, dei neonati e dei bambini del Brefotrofio accolti in Istituto; al controllo della regolarità, della posizione amministrativa dei ricoverati, dei versamenti di somme, delle impegnative di ricovero; alla riscossione dei proventi da abbienti e al successivo versamento alla Cassa regionale;

b) alla segnalazione, entro il prescritto termine, dei ricoveri avvenuti d’urgenza ai Comuni e agli Enti mutualistici ed assicurativi;

c) all’istruttoria delle pratiche relative alle denunce alle competenti autorità dei casi di morte, aborti, ecc. ed alle certificazioni di competenza della Direzione Sanitaria;

d) alla compilazione giornaliera del prospetto del movimento dei ricoverati;

e) alla compilazione delle statistiche mensili ed annuali del movimento dei ricoverati;

f) alle richieste di proroga delle degenze quando occorra;

g) alla cura del deposito di somme dovute dai paganti in proprio;

h) all’espletamento di tutte le pratiche necessarie per la dimessione o il trasferimento dei ricoverati in altro Ospedale o Istituto;

i) alla tenuta di apposito registro di carico e scarico per gli oggetti di valore depositati dai ricoverati e alla relativa custodia;

l) alla compilazione dei moduli per la denuncia all’Ufficio di Stato Civile delle nascite avvenute nell’Istituto;

m) alla collaborazione con il personale medico per le pratiche burocratiche attinenti ai ricoveri;

n) alle pratiche relative al contenzioso dei ricoveri.

Art. 97

Il personale dei servizi amministrativi preposto ad incombenze di carattere contabile deve provvedere in particolare:

a) alle registrazioni contabili inerenti le forniture e la gestione dell’Istituto;

b) alla predisposizione degli atti per la liquidazione di fatture inerenti le forniture;

c) all’applicazione delle norme sul trattamento economico e giuridico del personale ausiliario e alla liquidazione delle competenze dovute al personale stesso;

d) alla tenuta dei fascicoli personali di carattere riservato del personale ausiliario;

e) alla contabilità per le rette di degenza, le tasse e i compensi dovuti dai privati, dagli Istituti mutualistici, dai Comuni e da altri Enti per gli oneri di spedalità consunte dai propri assistiti;

f) all’aggiornamento dei registri delle contabilità dei ricoveri;

g) alla elaborazione di rilevazioni statistiche di carattere contabile richiesti dallo Stato o da Enti pubblici;

h) alla contabilizzazione e liquidazione a favore del personale sanitario dei compensi e delle compartecipazioni sui proventi dovuti al personale stesso;

i) alla elaborazione dei dati per la determinazione delle previsioni di spesa dell’Istituto e per la redazione del rendiconto analitico della gestione.

CAPO II

PERSONALE AUSILIARIO

Art. 98

Il personale ausiliario deve osservare le disposizioni di carattere generale e particolare impartite direttamente dal Primario Ostetrico Ginecologo e Direttore Sanitario, o tramite il Primo Ragioniere addetto ai Servizi Amministrativi dell’Istituto e la Superiora delle suore.

In particolare il personale femminile ausiliario addetto ai servizi di assistenza alle degenti deve:

a) coadiuvare la capo-sala o capo-servizio;

b) curare la pulizia del reparto;

c) disimpegnare i servizi di disinfezione;

d) curare la lavatura;

e) assistere, se richieste, alle operazioni o medicazioni;

f) curare, durante le medicazioni, di non arrecare danno alla biancheria;

g) provvedere al trasporto delle vivande nelle camere di degenza;

h) segnalare le inferme che abbiano ricusato il cibo;

i) curare la pulizia delle inferme;

l) accorrere prontamente ad ogni chiamata delle ricoverate;

m) attendere a qualsiasi servizio di infermeria disposto dal personale sanitario o dalla capo-sala;

n) avvisare subito la capo-sala per ogni inconveniente od aggravamento occorso alle ricoverate;

o) fare osservare alle ammalate e ai visitatori la disciplina imposta dalla Direzione Sanitaria;

p) aver cura degli oggetti ricevuti in consegna;

q) usare buone maniere verso le ricoverate;

r) usare rispetto per i superiori;

s) non assentarsi, senza autorizzazione, dall’Istituto durante l’orario di servizio;

t) indossare la prescritta divisa durante le ore di servizio.

Art. 99

Il personale ausiliario femminile può essere trasferito da un servizio all’altro anche per brevi periodi, in sostituzione di personale temporaneamente assente per malattia.

Art. 100

Il personale ausiliario in servizio all’ingresso dell’Istituto deve permettere l’accesso al personale addetto, ai parenti e ai visitatori dei ricoverati nelle ore di visita e alle persone munite di regolare permesso.

Nei giorni destinati alla visita dei ricoverati e negli altri giorni, in caso di speciali permessi, il predetto personale deve inoltre sorvegliare affinché non vengano introdotti cibi e bevande senza regolare autorizzazione dei medici o asportati dall’Istituto attrezzi, utensili e materiale di qualsiasi natura di questi pertinenti.

L’ingresso nell’Istituto agli estranei è concesso in giorni e ore stabiliti dalla Direzione Sanitaria.

TITOLO IV

SERVIZI DI BREFOTROFIO

Art. 101

Per l’ammissione e l’assistenza di minori nella Sezione Brefotrofio dell’Istituto, si osservano le norme di legge e di regolamento in vigore per l’assistenza presso i Brefotrofi provinciali di fanciulli illegittimi, abbandonati o esposti all’abbandono.

L’accettazione dei minori assistiti nel Brefotrofio è in ogni caso subordinata all’autorizzazione scritta dell’Amministrazione Regionale, previa presentazione dei prescritti documenti.

In via eccezionale potranno essere assistiti nel Brefotrofio anche fanciulli legittimi, di età non superiore agli anni 6, quando concorrano le speciali circostanze previste dalle norme vigenti.

Art. 102

L’assistenza dei fanciulli in età prescolastica, assistiti nel Brefotrofio, è affidata ad una religiosa designata dall’Ordine o Congregazione religiosa convenzionata.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 103

Per quanto non incompatibile e non previsto nella presente legge si fa riferimento alle norme sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 28-7-1956 n. 3, nonché alle disposizioni di legge in vigore per il personale sanitario in servizio presso ospedali di categoria corrispondente a quella dell’Istituto.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 104

La nuova pianta organica dei posti di ruolo dell’Istituto di Assistenza Materna ed Infantile di Aosta, annessa alla presente legge, ha applicazione a decorrere dal 1-1-1968, data nella quale sono soppressi i posti delle tabelle Allegato C alla legge regionale 28-7-1956 n. 3 e Allegato A alla legge regionale 17-11-1960 n. 7.

Da tale data hanno applicazione anche le annesse tabelle di attuazione della carriera a ruolo aperto per il personale ostetrico e per il personale ausiliario, relative al trattamento economico iniziale e ai successivi scatti di stipendio o salario conseguibili alle condizioni previste dalla presente legge.

Art. 105

Il personale di ruolo addetto all’Istituto, titolare di posti previsti dalla tabella Allegato C annessa alla legge regionale 28-7-1956 n. 3 e dalla tabella Allegato A alla legge regionale 17-11-1960 n. 7, in attività di servizio alla data del 1-1-1968, sarà inquadrato ai corrispondenti posti previsti dalla nuova pianta organica annessa alla presente legge con l’attribuzione delle relative qualifiche.

Art. 106

In sede di prima applicazione della presente legge, si applicano per l’attribuzione dei nuovi stipendi o salari al personale già di ruolo addetto all’Istituto che fruisce della carriera economica a ruolo aperto, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 previsti dal Capo III della legge regionale 10-11-1966 n. 13.

Art. 107

In sede di prima applicazione della presente legge, si provvederà alla sistemazione e all’inquadramento in via straordinaria a ruolo, ai posti previsti dalla pianta organica annessa alla presente legge, del personale ausiliario attualmente fuori ruolo che abbia prestato alla data del 1-1-1968 almeno un biennio di effettivo e lodevole servizio presso l’Istituto.

È escluso dalla sistemazione straordinaria a ruolo il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia superato il 55° anno di età e non abbia prestato almeno dieci anni di servizio continuativo alle dipendenze dell’Istituto.

Ai fini dell’attribuzione del nuovo trattamento economico, al personale ausiliario sistemato ed inquadrato a ruolo in via straordinaria, si applicano le disposizioni dell’articolo 17 della legge regionale 10-11-1966 n. 13.

Il personale ausiliario assunto in servizio nel periodo dal 1-1-1966 al 31-12-1967 sarà nominato a ruolo per chiamata diretta, con effetti a decorrere dal 1-1-1968, previo parere favorevole della Commissione prevista dall’articolo 38, in base alle modalità stabilite dall’articolo stesso.

Ai fini dell’attribuzione del trattamento economico al personale di cui al precedente comma si applicano le disposizioni dell’articolo 17 della legge regionale 10-11-1966 n. 13.

Art. 108

Il personale ausiliario inquadrato a ruolo in via straordinaria ai sensi dei precedenti articoli dovrà essere in possesso dei prescritti titoli di studio previsti dalla presente legge, nonché aver disimpegnato senza demerito mansioni analoghe o assimilabili a quelle dei posti in cui viene inquadrato in via straordinaria.

Il possesso del requisito del disimpegno senza demerito di mansioni, di cui al precedente comma, deve risultare da dichiarazione rilasciata dall’Assessore alla Sanità e Assistenza Sociale, su parere del Primario Ostetrico Ginecologo e Direttore Sanitario dell’Istituto, ai sensi del successivo articolo.

Art. 109

Il personale ausiliario da sistemare e inquadrare in via straordinaria a ruolo deve presentare, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di sistemazione straordinaria a ruolo.

Nella domanda il personale deve precisare il posto di organico in cui chiede di essere inquadrato in via straordinaria a ruolo.

Alla domanda, redatta in carta legale e indirizzata al Presidente della Giunta Regionale, devono essere allegati i seguenti documenti:

a) titolo di studio, in originale o in copia notarile;

b) dichiarazione, rilasciata dall’Assessore alla Sanità e Assistenza Sociale, dalla quale risultino precisate le mansioni espletate senza demerito dal richiedente sino al 31-12-1967.

Le domande di sistemazione straordinaria a ruolo saranno sottoposte all’esame e al parere di una Commissione Consultiva così composta:

a) dal Presidente della Giunta Regionale o da un Assessore suo delegato, quale Presidente della Commissione;

b) da due Consiglieri Regionali, di cui uno della minoranza, designati dalla Giunta Regionale;

c) dal Segretario generale dell’Amministrazione Regionale;

d) dal Dirigente amministrativo dell’Assessorato della Sanità e Assistenza Sociale;

e) da un rappresentante del personale, designato per sorteggio dalla Commissione interna del personale regionale.

Il Primo Ragioniere addetto ai Servizi amministrativi dell’Istituto fungerà da Segretario della Commissione.

La Commissione esprimerà parere sulle domande e formulerà proposte di inquadramento a ruolo del personale richiedente.

Per la validità delle sedute della Commissione è sufficiente la presenza della maggioranza semplice dei componenti della Commissione.

Art. 110

Le spese a carico del bilancio della Regione per il personale addetto all’Istituto Regionale di Assistenza Materna ed Infantile, di Aosta, a decorrere dal 1-1-1968, previste in complessive annue massime Lire 175.000.000 (comprensive della maggiore spesa annua derivante dall’applicazione della presente legge, prevista in annue massime Lire 30 milioni), graveranno sul capitolo 428 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1968, che presenta la necessaria disponibilità di fondi, e sul corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni finanziari.

Art. 111

Con l’applicazione delle norme della presente legge cessano di aver applicazione le precedenti norme regolamentari concernenti l’Ordinamento dei servizi dell’Istituto Regionale di Assistenza Materna ed Infantile di Aosta e lo stato giuridico ed economico del personale addetto all’Istituto stesso.

Art. 112

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Nuova pianta organica dei posti e del personale addetto all’Istituto regionale di assistenza materna ed infantile di Aosta.

Servizi sanitari.

Primario ostetrico ginecologo e direttore sanitario, posti di

ruolo 1, carriera direttiva, ruolo speciale istituto materno RSM, gruppo regionale A/ 3.

Aiuto ostetrico ginecologo, posti di ruolo 1, carriera direttiva, ruolo speciale istituto materno RSM, gruppo regionale A/ 4.

Medico assistente, posti di ruolo 3, carriera direttiva, ruolo speciale istituto materno RSM, gruppo regionale A/ 5.

Capo ostetrica

, posti di ruolo 1, carriera esecutiva, ruolo speciale istituto materno RSM, gruppo regionale C/ 1. Ostetrica, posti di ruolo 3, carriera esecutiva, ruolo speciale istituto materno RSM, gruppo regionale C/ 2.

Infermiera, posti di ruolo 1, carriera ausiliaria, ruolo speciale istituto materno RSM, gruppo regionale IF/ 1.

Servizi ausiliari.

Aiuto cuoca, posti di ruolo 1, carriera ausiliaria, ruolo speciale istituto materno RSM, gruppo regionale IF/ 2. Aiuto guardarobiera, posti di ruolo 1, carriera ausiliaria,

ruolo speciale istituto materno RSM, gruppo regionale IF/ 2. Aiuto infermiera, posti di ruolo 10, carriera ausiliaria, ruolo speciale istituto materno RSM, gruppo regionale IF/ 2. Inservienti, posti di ruolo 50, carriera ausiliaria, ruolo speciale istituto materno RSM, gruppo regionale IF/ 3. Operaio qualificato, posti di ruolo 1, carriera ausiliaria, ruolo speciale istituto materno RSM, gruppo regionale IM/ 1. Operaio giardiniere, posti di ruolo 1, carriera ausiliaria, ruolo speciale istituto materno RSM, gruppo regionale IM/ 1. Inserviente fattorino, posti di ruolo 1, carriera ausiliaria, ruolo speciale istituto materno RSM, gruppo regionale IM/ 2. Inserviente operaio, posti di ruolo 1, carriera ausiliaria, ruolo speciale istituto materno RSM, gruppo regionale IM/ 2.

Inserviente custode, posti di ruolo 2, carriera ausiliaria, ruolo speciale istituto materno RSM, gruppo regionale IM/ 2. Allegato B alla legge regionale 11 marzo 1968, n. 7.

Tabella degli stipendi annuali lordi.

ATTO ALLEGATO

Carriera direttiva (personale medico).

1 posto con qualifica di primario ostetrico ginecologo e direttore sanitario con stipendio annuo lordo di L. 2.466.900.

1 posto con qualifica di aiuto ostetrico ginecologo con stipendio annuo lordo di L. 1.985.300.

3 posti con qualifica di medico assistente con stipendio annuo lordo di L. 1.594.400.

Allegato C alla legge regionale 11 marzo 1968, n. 7.

Tabella degli stipendi annui lordi.

ATTO ALLEGATO

Carriera esecutiva (personale ostetrico).

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di capo ostetrico, posti 1: //

Stipendio annuo lordo, dopo 6 anni, L. 1.900.000; //

Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 1.790.000.

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di ostetrica, posti 3: // Stipendio annuo lordo, dopo 14 anni, L. 1.690.000; // Stipendio annuo lordo, dopo 6 anni, L. 1.460.000; //

Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 1.310.000; //

Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 1.170.000.

Allegato D alla legge regionale 11 marzo 1968, n. 7.

ATTO ALLEGATO

Carriera ausiliaria (personale femminile ausiliario). Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di infermiera, posti 1: //

Stipendio annuo lordo, dopo 14 anni, L. 1.320.000; // Stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 1.180.000; //

Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 1.080.000; //

Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 980.000.

Sviluppo del ruolo aperto per le qualifiche di aiuto cuoca,

posti 1; aiuto guardarobiera, posti 1; ed aiuto infermiera, posti 10: // Stipendio annuo lordo, dopo 14 anni, L. 1.200.000; // Stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 1.060.000; //

Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 970.000; // Stipendio annuo lordo iniziale, L. 880.000.

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di inserviente, posti 50: //

Stipendio annuo lordo, dopo 14 anni, L. 1.100.000; // Stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 980.000; // Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 890.000; // Stipendio annuo lordo iniziale, L. 800.000.

Allegato E alla legge regionale 11 marzo 1968, n. 7.

ATTO ALLEGATO

Carriera ausiliaria (personale ausiliario maschile).

Sviluppo del ruolo aperto per le qualifiche di operaio qualificato, posti 1 ed operaio giardiniere, posti 1: //

Stipendio annuo lordo, dopo 14 anni, L. 1.240.000; //

Stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 1.130.000; //

Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 1.050.000; //

Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 950.000.

Sviluppo del ruolo aperto per le qualifiche di inserviente fattorino, posti 1, inserviente operaio, posti 1 ed inserviente custode, posti 2: //

Stipendio annuo lordo, dopo 14 anni, L. 1.100.000; // Stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 980.000; //

Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 890.000; // Stipendio annuo lordo iniziale, L. 800.000.