Legge regionale 10 aprile 1967, n. 7 - Testo storico

Legge regionale n. 7 del 10 04 1967

Bollettino ufficiale 11 4 1967 n. 4

SOTTOSCRIZIONE DI NUOVO CAPITALE AZIONARIO DELLA SOCIETÀ ITALIANA PER IL TRAFORO DEL GRAN SAN BERNARDO (SITRASB).

Art. 1

La Giunta Regionale è autorizzata a provvedere alla sottoscrizione di nuovo capitale azionario della Società Italiana per il Traforo del Gran San Bernardo (SITRASB), con sede in Torino, per un ammontare di spesa a carico regionale di Lire duecentocinquantamilioni, in seguito all’aumento del capitale sociale della predetta Società approvato per il finanziamento di parte delle spese di costruzione del predetto traforo e della autostrada sul versante italiano.

Art. 2

La spesa di Lire duecentocinquanta milioni per la sottoscrizione di nuovo capitale azionario, di cui al precedente articolo, dovrà essere finanziata per Lire centoventicinque milioni con imputazione all’apposito capitolo 136 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1967 (" Spese per la sottoscrizione di titoli azionari delle Società Italiane per i Trafori stradali alpini e di Società Autostradali) e per Lire centoventicinque milioni con imputazione al corrispondente capitolo di spesa del bilancio di previsione della Regione per il prossimo anno finanziario 1968.

Art. 3

Alla approvazione, finanziamento e liquidazione delle spese di cui al precedente articolo 2 si provvederà con deliberazioni della Giunta Regionale, à sensi dello Statuto della Società Italiana per il Traforo del Gran San Bernardo (SITRASB) ed in conformità delle deliberazioni della Assemblea degli azionisti e del Consiglio di Amministrazione della Società stessa.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.