Legge regionale 15 luglio 1966, n. 7 - Testo storico

Legge regionale n. 7 del 15 07 1966

Bollettino ufficiale 31 7 1966

AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ AUTOSTRADE VALDOSTANE SU MUTUI DA CONTRARRE E SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI DA EMETTERE DALLA SOCIETÀ STESSA PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE PER LA COSTRUZIONE DELL'AUTOSTRADA QUINCINETTO - AOSTA.

Art. 1

Allo scopo di consentire le operazioni di finanziamento delle spese per la costruzione dell'autostrada Quincinetto - Aosta è autorizzata, à sensi dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1961 numero 729 e successive modificazioni, la concessione della garanzia fideiussoria della Regione Valle d'Aosta, congiuntamente e in via solidale con la Provincia di Torino, per gli obblighi derivanti dai mutui e dai prestiti obbligazionari che la "Società Autostrade Valdostane Spa", con sede in Aosta, rispettivamente contragga ed emetta sia in Italia che all'estero previa autorizzazione dei competenti Organi statali, sino alla concorrenza massima di Lire trentatre miliardi cinquecento milioni per il capitale.

Art. 2

La prestazione della garanzia fideiussoria della Regione, di cui al precedente articolo 1, dovrà essere subordinata alle seguenti condizioni:

a) il tasso annuo di interesse per i mutui e per i prestiti obbligazionari non dovrà eccedere l'otto per cento;

b) la durata dell'ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non dovrà essere superiore ad anni trenta;

c) dovrà essere previamente approvata e stipulata dai tre Enti interessati (Società Autostrade Valdostane SpA, Regione Valle d'Aosta e Provincia di Torino) apposita convenzione recante norme e condizioni per il regolamento dei rapporti derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria.

Art. 3

La garanzia fideiussoria della Regione, da concedersi per le diverse successive operazioni di mutui o di prestiti obbligazionari, sino al precitato complessivo importo di Lire trentatre miliardi cinquecento milioni, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori di costruzione dell'autostrada Quincinetto - Aosta, sarà approvata con deliberazione della Giunta Regionale.

La convenzione prevista alla lettera c) del precedente articolo 2 sarà approvata, per quanto riguarda la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, con deliberazione della Giunta Regionale.

Art. 4

Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere la convenzione prevista alla lettera c) del precedente articolo 2 e gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e modalità previamente concordate tra gli Enti fideiussori e la Società Autostrade Valdostane, d'intesa con le competenti Autorità governative, e approvate con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 5

Al finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione della concessione della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti ed ai conseguenti ricuperi di somme a debito e a credito della Società Autostrade Valdostane, si provvederà mediante imputazione di spese e introito di somme ai seguenti istituendi capitoli della parte SPESE e della parte ENTRATE dei bilanci di previsione della Regione per l'anno finanziario 1966 e per i successivi anni finanziari, in relazione alla durata della garanzia fideiussoria da concedere:

- capitolo 144 della parte SPESE: "Spese per eventuali pagamenti di somme, per conto della Società Autostrade Valdostane, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria della Regione su mutui e su prestiti obbligazionari "- con lo stanziamento annuo di Lire tre miliardi cinquecento milioni;

- capitolo 122 della parte ENTRATE: "Entrate per riscossione di crediti verso la Società Autostrade Valdostane e verso lo Stato per concessione di garanzia fideiussoria regionale su mutui e su prestiti obbligazionari " - con lo stanziamento annuo di Lire tre miliardi cinquecento milioni.

Art. 6

Al finanziamento e alla liquidazione delle spese nonché ai ricuperi e introiti di somme di cui al precedente articolo 5 provvederà la Giunta Regionale con motivate deliberazioni, di cui dovrà essere data comunicazione al Consiglio Regionale.

Art. 7

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.