Legge regionale 11 maggio 1965, n. 7 - Testo storico

Legge regionale n. 7 del 11 05 1965

Bollettino ufficiale 15 5 1965 n. 0

INTERVENTO FINANZIARIO DELLA REGIONE NELLE SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI DELLA VALLE D’AOSTA SEDI DI FARMACIE RURALI PER LA CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ DI RESIDENZA AI FARMACISTI.

Art. 1

La Giunta Regionale è autorizzata ad approvare ogni anno, a decorrere dall’anno 1965, il rimborso ai Comuni della Regione sedi di farmacie rurali delle somme corrisposte ai farmacisti a titolo di indennità di residenza, con riduzione delle somme rimborsate dal Ministero della Sanità ai Comuni à sensi dell’articolo 1 della legge 12 agosto 1962 n. 1352.

Art. 2

La domanda di rimborso, indirizzata all’Assessorato Regionale della Sanità ed Assistenza Sociale, dovrà essere presentata dai Comuni entro il trentesimo giorno successivo alla data di comunicazione al Comune, da parte del Ministero della Sanità, della assunzione di una quota di spesa a carico dello Stato o della non assunzione di quote di spesa a carico dello Stato.

Alla domanda dovrà essere allegata copia del quietanzato mandato di pagamento dell’indennità di residenza corrisposta al farmacista rurale.

Art. 3

Per la concessione dell’indennità di residenza ai farmacisti rurali e per la determinazione della misura della indennità stessa si applicano le norme previste dall’articolo 115 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni.

Le farmacie rurali regolarmente autorizzate e funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono considerate "non di nuova istituzione".

Art. 4

Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge, previste in complessive annue Lire 5.000.000, saranno approvate e finanziate con deliberazioni della Giunta Regionale nei limiti dell’apposito stanziamento di spesa che sarà iscritto annualmente nel bilancio di previsione della Regione.

Per il finanziamento della spesa di Lire 5.000.000 per l’anno 1965 è approvata l’istituzione nella parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1965 del seguente nuovo capitolo di spesa 456: "Spese per rimborso ai Comuni dell’indennità di residenza corrisposta ai farmacisti rurali", con lo stanziamento di Lire 5.000.000, da prelevare dal capitolo 150 della Parte Spesa del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento").

Art. 5

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.