Legge regionale 29 marzo 1963, n. 7 - Testo storico

Legge regionale n. 7 del 29 03 1963

Bollettino ufficiale 31 3 1963

Sottoscrizione di capitale azionario della Società "Funivie Gran Paradiso S.p.A." con sede in Cogne.

Art. 1

È autorizzata la sottoscrizione, da parte della Regione Autonoma Valle d’Aosta, di capitale azionario della Società "Funivie Gran Paradiso SpA", con sede in Cogne, per un ammontare di spesa di Lire trentaquattro milioni.

Art. 2

Per il finanziamento della spesa derivante a carico del bilancio regionale dalla sottoscrizione del capitale azionario di cui al precedente articolo, sono approvate le seguenti variazioni agli stati di previsione della parte Ia - ENTRATA e della parte

IIa SPESA del bilancio preventivo della Regione per l’esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963:

Variazione alla parte Ia - ENTRATA:

La previsione di entrata del capitolo 2 ("Interessi su titoli di proprietà e su giacenze di cassa") è aumentata da Lire cinquanta milioni a Lire ottantadue milioni.

Variazione alla parte IIa - SPESA:

Lo stanziamento di spesa del capitolo 203 ("Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di Società di funivie e seggiovie locali") è aumentato da Lire cinque milioni a Lire trentasette milioni.

Art. 3

Le spese per la sottoscrizione del capitale azionario di cui all’articolo 1 della presente legge, previste in complessive Lire trentaquattro milioni, graveranno sul capitolo 203 della parte IIA - SPESA del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963 (" Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di Società di funivie e seggiovie locali ").

Le spese di cui al precedente comma saranno approvate, impegnate e liquidate con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 4

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.