Legge regionale 5 agosto 1961, n. 7 - Testo storico

Legge regionale n. 7 del 05 08 1961

Bollettino ufficiale 5 8 1961

Approvazione del bilancio di previsione della Regione Autonoma della Valle d'Aosta per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962.

Art. 1

È approvato, in conformità al progetto votato dal Consiglio regionale nell’adunanza del 28 giugno 1961 (provvedimento n. 82), nei singoli stanziamenti e nel suo complesso, il bilancio di previsione della Regione Autonoma della Valle d’Aosta per l’esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962, che prevede nel complesso e in pareggio l’ammontare di Lire novemiliardiquattrocentotrentaseimilioniseicentonovantatremila per n. 57 capitoli dello stato di previsione della ENTRATA (allegato A) e l’ammontare di Lire novemiliardiquattrocentotrentaseimilioniseicentonovantatremila per n. 215 capitoli dello stato di previsione della SPESA (allegato B) secondo le risultanze riassuntive e finali del prospetto riepilogativo del bilancio (allegato C).

Art. 2

Sono autorizzate, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962, à sensi degli articoli 2, 4 e 9 della legge 29 novembre 1955 n. 1179, l’accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate e dei tributi previsti nello stato di previsione dell’ENTRATA del bilancio e di spettanza della Regione e degli Enti ed Uffici soppressi, i cui servizi sono stati trasferiti all’Amministrazione regionale ai sensi di legge.

Art. 3

È confermata, anche per l’esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962, l’applicazione delle sovrimposte provinciali sui terreni e sui fabbricati con le seguenti aliquote:

- per i terreni: Lire 5 per ogni 100 Lire di reddito imponibile rivalutato ai sensi del DLCPS 12 maggio 1947 n. 356;

- per i fabbricati: Lire 11 per ogni 100 Lire di reddito imponibile.

Art. 4

È confermata, anche per l’esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962, l’applicazione dell’addizionale all’imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni con le aliquote dell’1,75 per cento per i redditi di categoria B e dell’1,40 per cento per i redditi di categoria C.

Art. 5

L’approvazione, l’impegno e l’erogazione delle spese non a calcolo saranno deliberati, nei limiti delle previsioni del bilancio, con provvedimenti del Consiglio o della Giunta secondo le rispettive competenze di materia, ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 6

Gli storni di fondi fra i capitoli di spesa di Assessorati diversi e quelli fra capitoli di spesa dello stesso Assessorato saranno approvati, rispettivamente, con deliberazioni del Consiglio e con deliberazioni della Giunta.

Art. 7

I prelievi di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine (capitolo 43) e dal fondo di riserva per le spese impreviste (capitolo 44) e la iscrizione delle somme stesse ai competenti capitoli di spesa recanti stanziamenti insufficienti o a nuovi capitoli di spesa, saranno approvati con provvedimenti della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle Finanze.

Art. 8

L’Assessore regionale alle Finanze è autorizzato ad ordinare, con ordini di pagamento scritti e motivati, ed entro i limiti di spesa degli appositi stanziamenti del bilancio, il pagamento delle spese concernenti i salari spettanti al personale giornaliero, agli operai e manovali provvisori addetti ai cantieri di lavoro gestiti dalla Regione o addetti a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, di stabili e di monumenti, delle spese per salari al personale a paga oraria o giornaliera addetto ai vari servizi regionali, nonché al pagamento delle spese, anche straordinarie, preventivamente deliberate dal Consiglio o dalla Giunta con la espressa autorizzazione alla liquidazione mediante emissione di ordini di pagamento.

Art. 9

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962, sul capitolo 52 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire cinquanta milioni per le finalità previste dalla legge regionale 28- 9- 1951 n. 3, concernente provvedimenti per promuovere ed incoraggiare la silvicoltura, spesa da approvare e liquidare dalla Giunta secondo le modalità ed i criteri previsti dalla predetta legge regionale.

Art. 10

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962, sul capitolo 79 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire trenta milioni per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 84 in data 12 luglio 1960 e n. 118 in data 7 ottobre 1960, concernenti l’assegnazione gratuita di libri e quaderni ad alunni assistiti delle Scuole elementari e per sussidi ai Patronati scolastici, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 11

Sono autorizzate, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962, la spesa di Lire diciottomilioninovecentomila sul capitolo 94/ a del bilancio e la spesa di Lire ventinovemilioni sul capitolo 178 del bilancio concernenti, rispettivamente, il contributo annuo ordinario dovuto al Consorzio Antitubercolare della Valle d’Aosta e contributi straordinari da concedere per spese di assistenza e di ricovero di tubercolotici poveri ammessi all’assistenza, spese da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 12

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962, sul capitolo 99 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire sette milioni per le finalità previste dalla legge regionale 12- 11- 1959 n. 5, recante norme integrative e di attuazione, in Valle d’Aosta, del DPR 20- 3- 1956, n. 648 sull’assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l’asbestosi, spesa da approvare e liquidare secondo le modalità ed i criteri previsti dalla predetta legge regionale.

Art. 13

Sono autorizzate, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1961 -

30 giugno 1962, sui capitoli 100 e 99 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire venticinquemilioni e la spesa di Lire quaranta milioni, rispettivamente, per la integrazione dei bilanci degli Enti Comunali di Assistenza e per l’assistenza alla vecchiaia bisognosa a sensi della legge regionale 20 dicembre 1955 n. 1 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con provvedimento consiliare n. 60 in data 12 aprile 1957.

Art. 14

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962, sul capitolo 101 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire diciassette milioni per le finalità previste dalle leggi regionali 20 dicembre 1955 n. 3 e 10 marzo 1959 n. 1, concernenti provvedimenti per la integrazione dell’assistenza di malattia agli agricoltori coltivatori diretti e agli artigiani, spesa da liquidare con deliberazioni della Giunta à sensi delle sopracitate leggi regionale e delle vigenti norme regolamentari di esecuzione.

La Giunta regionale è autorizzata ad approvare e a liquidare, con imputazione delle spese al capitolo 101 del bilancio, le spese per l’intervento finanziario integrativo regionale ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale 20 dicembre 1955 n. 3 e del relativo regolamento di esecuzione entro i seguenti limiti di spese annue massime:

a) Lire 2.300.000 previste per spese di rimborso quote capitarie coltivatori bisognosi;

b) Lire 11.000.000 previste per spese di assistenza medico generica ed ostetrico generica;

c) Lire 1.000.000 previste per spese di rimborso spese relative all’assistenza farmaceutica ed assistenza integrativa.

Art. 15

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962, sui capitoli 104 e 106 della parte SPESA del bilancio, rispettivamente, la spesa di Lire ventuno milioni per spese e contributi concernenti l’assistenza e il ricovero di malati poveri in Istituti e luoghi di cura e la spesa di Lire sedici milioni per assistenza climatica all’infanzia, spese da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 16

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962, sul capitolo 115 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire cinque milioni per le finalità previste dalla legge regionale 17- 11- 1960 n. 9, concernente norme sull’assistenza alle guide e portatori alpini e loro orfani, spesa da approvare e liquidare con le modalità stabilite nella predetta legge regionale.

Art. 17

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962, sul capitolo 116 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire undici milioni per le finalità previste dalla legge regionale 10- 1- 1961 n. 2, recante provvidenze per l’incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine) e per l’attrezzatura ed il funzionamento dei servizi del Corpo di Soccorso Alpino, spesa da approvare e liquidare secondo le modalità ed i criteri previsti dalla predetta legge regionale.

Art. 18

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962, sul capitolo 139 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire settantacinquemilioni per la concessione di contributi e sussidi per la costruzione, la sistemazione e la riparazione di canali di irrigazione e di opere e di impianti irrigui, secondo le norme e modalità già stabilite con il provvedimento consiliare n. 45 in data 7 aprile 1955, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 19

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962, sul capitolo 143 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire quarantacinque milioni per la concessione di sussidi straordinari nelle spese per la costruzione ed il riattamento di strade poderali e vicinali, secondo le norme e modalità già stabilite con il provvedimento consiliare n. 46 in data 7 aprile 1955, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 20

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962, sul capitolo 145 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire cinquanta milioni per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 50 in data 7 aprile 1955 e n. 167 in data 18 dicembre 1959, concernenti provvidenze intese a favorire lo sviluppo dell’attrezzatura agricola locale, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 21

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962, sul capitolo 146 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire duecentoventi milioni per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 47 in data 7 aprile 1955 e n. 37 in data 21 marzo 1959, concernenti provvedimenti intesi a favorire il miglioramento dell’edilizia rurale, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta secondo le modalità previste dai citati provvedimenti consiliari.

Art. 22

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962, sul capitolo 153 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire cinquanta milioni per contributi da concedere per le finalità previste dal provvedimento consiliare n. 72 in data 29 maggio 1957, concernente provvidenze a favore delle piccole e medie industrie e dell’artigianato.

Art. 23

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962, sul capitolo 168 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire duemilioni per le finalità previste dalla legge regionale 10- 1- 1961 n. 1, recante norme per la corresponsione di un assegno annuale di riconoscimento agli Insegnanti delle Scuole sussidiate della Valle d’Aosta, non in attività di servizio, con almeno 15 anni di insegnamento e che abbiano raggiunto il 55° anno di età, spesa da approvare e liquidare con le modalità stabilite nella predetta legge regionale.

Art. 24

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962, sul capitolo 176 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire sedici milioni per la vaccinazione obbligatoria del bestiame ai fini profilattici e per il funzionamento del posto di controllo sanitario di Pont - Saint - Martin, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta.

Art. 25

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962, sul capitolo 178 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire unmilionecinquecentomila per la concessione di sussidi assistenziali a favore di tubercolotici ricoverati a carico del Consorzio Antitubercolare che non fruiscono di provvidenze in regime assicurativo, à sensi del provvedimento consiliare n. 170 in data 18 dicembre 1959, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 26

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962, sul capitolo 184 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire settanta milioni per contributi e saldo di contributi da concedere per le finalità previste dalle deliberazioni consiliari n. 119 in data 8 ottobre 1949, n. 156 in data 10 dicembre 1956, n. 42 in data 10 marzo 1958 e n. 66 in data 10 giugno 1960, concernenti provvedimenti intesi a favorire lo sviluppo e il miglioramento dell’industria e dell’attrezzatura turistica ed alberghiera, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta.

Art. 27

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962, sul capitolo 186 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire diciotto milioni per la concessione, nelle spese di ammodernamento dell’impianto di seggiovia Pila - Chamolé, di un contributo straordinario alla Società per azioni " Pila ", con delega alla Giunta regionale per l’adozione dei provvedimenti deliberativi di approvazione e liquidazione della spesa stessa.

Art. 28

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962, sul capitolo 188 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire cinquantacinque milioni per le finalità previste dal provvedimento consiliare n. 150 in data 29 dicembre 1949, concernente provvidenze per la tutela e il miglioramento della edilizia locale e per la protezione del paesaggio, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 29

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962, sul capitolo 190 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire quarantacinquemilionisettecentocinquantamila per versamenti allo Stato di annualità sulle anticipazioni per sottoscrizione di capitale azionario della Società Italiana per il Traforo Stradale del Monte Bianco, à sensi dell’articolo 14 della legge 29 novembre 1955 n. 1179, spesa da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 30

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962, sul capitolo 190 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire sessantaduemilionicinquecentomila per sottoscrizione di capitale azionario della Società Italiana per il Traforo Stradale del Gran San Bernardo( SITRASB), spesa da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 31

È approvato il seguente riepilogo da cui risulta il complesso

delle entrate e delle spese del bilancio di previsione della Regione Autonoma della Valle d’Aosta per l’esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962, come da allegati A, B e C annessi alla presente legge:

RIEPILOGO

Entrate e Spese effettive

Entrata Lire 5.005.143.000

Spesa Lire 7.568.709.380

Disavanzo effettivo Lire 2.563.566.380

Entrate e Spese per movimenti di capitali, per Partite di giro e contabilità speciali

Entrata Lire 4.431.500.000

Spesa Lire 1.867.983.620

Avanzo per movimenti di capitali, per partite

di giro e contabilità speciali Lire 2.563.566.380 Riassunto generale

Entrata Lire 9.436.693.000

Spesa Lire 9.436.693.000

Art. 32

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

TITOLO DEDOTTO

Stati di previsione dell’entrata e della spesa per

l’esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 Giugno 1962.

Allegato C alla legge regionale 5 agosto 1961, n. 7.

Quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione Valle d’Aosta per l’esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962.

Entrata.

Entrate ordinarie proprie della Regione.

Rendite patrimoniali, L. 96.000.000. Proventi diversi, L. 152.200.000. Imposte, tasse e diritti, L. 398.843.000.

Totale entrate ordinarie proprie della Regione, L. 647.043.000.

Entrate ordinarie (dallo Stato) devolute alla Regione.

Provento 9/ 10 dei canoni sulle acque, L. 205.000.000.

Provento riparto entrate erariali (quote fisse), L. 1.350.000.000.

Provento riparto entrate erariali (quote variabili), L. 450.000.000.

Totale entrate ordinarie (dallo Stato) devolute alla Regione, L. 2.005.000.000.

Totale entrate ordinarie, L. 2.652.043.000.

Entrate straordinarie.

Entrate straordinarie varie, L. 403.100.000. Provento degli stabilimenti speciali di Saint-Vincent, L. 1.950.000.000.

Totale entrate straordinarie, L. 2.353.100.000.

Totale entrate effettive (ordinarie e straordinarie), L. 5.005.143.000.

Entrate per movimento di capitali.

Alienazione di beni, L. 5.000.000.

Accensioni di debiti, L. 321.300.000.

Mutui passivi, L. 3.000.000.000.

Importo totale entrate per movimento di capitali, L. 3.326.300.000. ATTO

Entrate per partite che si compensano nella spesa.

Partite di giro, L. 689.450.000.

Contabilità speciali, L. 415.800.000.

Totale entrate per partite che si compensano nella spesa, L. 1.105.250.000.

Totale generale delle entrate, L. 9.436.693.000.

Spesa.

Spese effettive ordinarie per gli assessorati: // Finanze, L. 1.000.210.000; //

Agricoltura e foreste, L. 196.400.000; //

Industria e commercio, L. 24.500.000; //

Lavori pubblici, L. 297.700.000; // Pubblica istruzione, L. 1.224.750.000; // Sanità e assistenza, L. 446.900.000; //

Turismo e antichità, L. 173.500.000.

Totale spese effettive ordinarie, L. 3.363.960.000.

Spese effettive straordinarie per gli assessorati: // Finanze, L. 152.349.380; //

Agricoltura e foreste, L. 1.102.000.000; // Industria e commercio, L. 121.000.000; //

Lavori pubblici, L. 2.349.400.000; // Pubblica istruzione, L. 80.000.000; // Sanità e assistenza, L. 73.000.000; // Turismo e antichità, L. 327.000.000.

Totale spese effettive straordinarie, L. 4.204.749.330.

Totali delle spese effettive (ordinarie e straordinarie), per gli assessorati: //

Finanze, L. 1.152.559.380; //

Agricoltura e foreste, L. 1.298.400.000; //

Industria e commercio, L. 145.500.000; // Lavori pubblici, L. 2.647.100.000; // Pubblica istruzione, L. 1.304.750.000; // Sanità e assistenza, L. 519.900.000; //

Turismo e antichità, L. 500.500.000.

Totale delle spese effettive (ordinarie e straordinarie), L. 7.568.709.380.

Spesa per movimenti di capitali.

Acquisto di beni e affrancazioni, L. 396.500.000. Estinzione di debiti, L. 366.233.620.

Mutui attivi, L. 0.

Totale della spesa per movimenti di capitali, L. 762.733.620.

Spesa per partite che si compensano nelle entrate.

Partite di giro, L. 689.450.000.

Contabilità speciali, L. 415.800.000.

Totale della spesa per partite che si compensano nelle entrate, L. 1.105.250.000.

Totale generale della spesa, L. 9.436.693.000.