Legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 - Testo vigente

Legge regionale 31 marzo 2003, n. 7

Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego.

(B.U. 29 aprile 2003, n. 19)

(Legge abrogata dall'articolo 34, comma 1, lettera a), della L.R. 16 luglio 2024, n. 11)

[INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Pari opportunità

Art. 3 - Politiche regionali del lavoro

CAPO II

ATTI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 4 - Piano triennale

Art. 5 - Programma annuale

Art. 6 - Consiglio per le politiche del lavoro

Art. 7 - Comitato tecnico-scientifico per le politiche del lavoro

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 8 - Sistema regionale di formazione professionale

Art. 9 - Formazione iniziale

Art. 10 - Formazione continua per lo sviluppo e il cambiamento professionale

Art. 11 - Formazione per il lavoro autonomo, cooperativo e per la creazione di impresa

Art. 12 - Formazione per l'inserimento o il reinserimento lavorativo

Art. 13 - Formazione per i rapporti di apprendistato

Art. 14 - Formazione per i disabili

Art. 15 - Formazione professionale integrata superiore

Art. 16 - Formazione permanente

Art. 17 - Formazione professionale e università

Art. 18 - Attuazione delle iniziative formative

Art. 19 - Sistema dei crediti e delle certificazioni

Art. 20 - Convenzioni

CAPO IV

SERVIZI PER L'IMPIEGO

Art. 21 - Organizzazione delle funzioni amministrative in materia di politiche del lavoro, formazione professionale e servizi per l'impiego

Art. 22 - Struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale

Art. 23 - Struttura regionale competente in materia di servizi territoriali per l'impiego

Art. 24 - Omissis

Art. 25 - Osservatorio economico e del mercato del lavoro

Art. 26 - Centro di orientamento

Art. 27 - Centro per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati

Art. 28 - Comitato per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati

Art. 29 - Sistema informativo lavoro

Art. 30 - Centri per l'impiego

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 31 - Trasferimento del personale

Art. 32 - Dotazione organica

Art. 33 - Modalità di inquadramento

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 - Fondo regionale della Valle d'Aosta per l'occupazione delle persone disabili

Art. 35 - Disposizioni finanziarie

Art. 36 - Abrogazioni

Art. 37 - Disposizione finale

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione disciplina le politiche attive del lavoro, la formazione professionale, la riorganizzazione dei servizi per l'impiego, nonché le modalità di esercizio delle funzioni alla stessa conferite ai sensi del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 183 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, concernenti il conferimento di funzioni alla Regione in materia di lavoro).

2. La Regione interviene nei settori di cui al comma 1 con modalità atte ad assicurare l'efficienza, l'economicità e la trasparenza dell'attività amministrativa, nonché nel rispetto dei seguenti principi:

a) rendere effettiva sul territorio l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative;

b) garantire la partecipazione dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi alla proposta, alla valutazione ed alla verifica delle linee programmatiche.

3. La Regione raccorda la propria azione con quella dello Stato e dell'Unione europea in materia di promozione dell'occupazione e dello sviluppo.

Art. 2

(Pari opportunità)

1. La Regione raccorda e conforma la propria azione in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione e di servizi per l'impiego al principio di pari opportunità tra uomini e donne ed al raggiungimento della condivisione e della conciliazione tra tempi di lavoro ed attività di cura.

Art. 3

(Politiche regionali del lavoro)

1. Le politiche attive regionali del lavoro sono orientate al perseguimento delle seguenti finalità:

a) promuovere iniziative volte ad incrementare l'occupazione e 1'occupabilità dei giovani e dei disoccupati;

b) perseguire l'adattabilità delle forze di lavoro, anche mediante incentivi alle imprese, la promozione dell'apprendistato, i tirocini formativi e d'orientamento, le borse di lavoro, i lavori socialmente utili o di pubblica utilità;

c) incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, con particolare riferimento alle categorie degli svantaggiati, al diritto al lavoro dei disabili, ai destinatari della riserva di cui all'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), al sostegno e al reimpiego dei lavoratori in mobilità, alla promozione di contratti di solidarietà;

d) promuovere e sostenere il lavoro autonomo, il lavoro associato e la creazione di imprese, individuali e collettive;

e) favorire le pari opportunità mediante azioni positive;

f) creare le condizioni fondamentali per la valorizzazione della concertazione con le parti sociali sui temi dello sviluppo economico e sociale in coerenza con gli obiettivi stabiliti dal Patto per lo sviluppo della Valle d'Aosta, sottoscritto il 17 maggio 2000;

g) dotare la Valle d'Aosta di servizi per l'impiego innovativi, in coerenza con le politiche di sviluppo regionale;

h) potenziare l'osservatorio del mercato del lavoro regionale e del sistema economico;

i) rafforzare e consolidare le iniziative e gli strumenti per l'orientamento;

j) dotare la Valle d'Aosta di un sistema di formazione professionale innovativo, raccordato alle politiche del lavoro;

k) promuovere e diffondere la cultura del lavoro in tutte le sue forme, l'osservanza della legalità e delle norme contrattuali collettive, l'elevazione della professionalità e l'affermazione della mobilità sociale;

l) svolgere ogni altro compito in materia di politiche del lavoro e ogni altra funzione già esercitati alla data di entrata in vigore del d.lgs. 183/2001, nonché esercitare le funzioni e i compiti delegati dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo medesimo.

2. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di lavoro, la Giunta regionale istituisce nuove strutture organizzative, modifica e aggiorna le strutture esistenti e ne definisce l'articolazione e le competenze, secondo quanto previsto agli articoli 4, 6, 7 e 8 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale) (1).

CAPO II

ATTI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 4

(Piano triennale)

1. In coerenza con le indicazioni del Patto per lo sviluppo della Valle d'Aosta, sottoscritto il 17 maggio 2000, e in armonia con l'intervento del Fondo sociale europeo, la Regione definisce un piano triennale degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo delle azioni per favorire l'impiego e l'occupazione, di seguito denominato Piano triennale (2).

2. Il Piano triennale indica:

a) gli obiettivi, le priorità e la tipologia degli interventi e delle azioni;

b) i destinatari, gli strumenti e i dispositivi realizzativi degli interventi e delle azioni;

c) la ripartizione delle risorse finanziarie complessivamente attivate;

d) le modalità della valutazione e della verifica dell'efficacia ed efficienza degli interventi e delle azioni.

3. Il Piano triennale è adottato in base alla seguente procedura:

a) la Giunta regionale delibera gli indirizzi del Piano triennale e affida l'elaborazione dello stesso alla struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale;

b) la struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale redige il Piano triennale e la Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali e sentito il Consiglio per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6, adotta la proposta di Piano da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale; (3)

c) il Consiglio regionale approva con deliberazione il Piano triennale e le relative spese complessive per il triennio.

4. Il Piano triennale può essere aggiornato annualmente dalla Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6, e dei soggetti firmatari del Patto per lo sviluppo della Valle d'Aosta, in concomitanza con l'approvazione del programma annuale di cui all'articolo 5.

5. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale, preferibilmente in concomitanza con l'approvazione del bilancio annuale di previsione, sullo stato di attuazione del Piano triennale.

6. All'attuazione del Piano triennale provvede la struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale. La Regione concede agli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale), contributi commisurati alle attività svolte a favore dei cittadini nell'attuazione del Piano di cui al presente comma. (3a)

6bis. L'entità, le modalità e i criteri per la ripartizione dei contributi di cui al comma 6 e ogni altro adempimento, anche procedimentale, relativo alla concessione dei medesimi, sono definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione. (3b)

Art. 5

(Programma annuale) (4)

1. In esecuzione del Piano triennale, la Giunta regionale, sentito il Consiglio per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6, adotta il programma annuale degli interventi di politiche attive del lavoro, delle azioni di formazione professionale, delle attività di orientamento e di sviluppo delle azioni per favorire l'impiego e l'occupazione, predisposto dalla struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale (4a).

1bis. Il programma annuale può prevedere iniziative che per loro natura, pur iniziando nell'anno di riferimento, richiedono un'attuazione pluriennale. (4b)

Art. 6

(Consiglio per le politiche del lavoro)

1. E' istituito il Consiglio per le politiche del lavoro quale sede permanente di concertazione e partecipazione delle forze sociali alla programmazione e all'attuazione degli interventi e delle azioni previsti dal Piano triennale.

2. Il Consiglio per le politiche del lavoro svolge altresì le seguenti funzioni:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge, nonché quelli eventualmente richiesti dal Consiglio regionale o dalla Giunta regionale;

b) formula proposte alla Giunta regionale sui problemi del mercato del lavoro, dell'occupazione, della formazione professionale in relazione alle politiche di sviluppo economico e sociale e dei servizi per l'impiego;

c) valuta la congruità delle attività della struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale con gli obiettivi del Piano triennale;

d) sovraintende all'attività dei servizi per l'impiego con particolare riferimento alla trasparenza del servizio informativo e dei procedimenti di preselezione e d'incontro tra domanda e offerta del lavoro;

e) esprime parere preventivo sugli indirizzi e sulle direttive della Giunta regionale per la gestione delle risorse del Fondo regionale della Valle d'Aosta per l'occupazione delle persone disabili di cui all'articolo 34;

f) svolge ogni altra funzione demandata a organismi analoghi dalla legislazione nazionale in materia di politica del lavoro, di formazione professionale e di servizi per l'impiego.

3. Il Consiglio per le politiche del lavoro è composto:

a) dall'assessore regionale competente in materia di lavoro e formazione, o suo delegato, che lo presiede;

b) dal sovraintendente agli studi della Regione, o suo delegato;

c) da tre consiglieri regionali, nominati dal Consiglio regionale, o loro delegati, di cui uno rappresentante la minoranza;

d) da un rappresentante del Consiglio permanente degli enti locali, o suo delegato;

e) dai rappresentanti designati dalle quattro organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, o loro delegati;

f) dai rappresentanti designati dalle sei associazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello regionale, o loro delegati; (4c)

g) da un rappresentante delle associazioni dei familiari dei disabili designato dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale, o suo delegato;

gbis) da un rappresentante della Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités liberales, o suo delegato; (4d)

gter) da un rappresentante dei consulenti del lavoro, nominato dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro della Valle d'Aosta; (4e)

gquater) dalla consigliera o dal consigliere regionale di parità; (4f)

h) da un rappresentante designato dagli enti del Terzo settore operanti a livello regionale, o suo delegato. (5)

4. (6)

5. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Regione e dura in carica sino alla scadenza della legislatura. (6a)

6. (6b)

7. Il Consiglio può costituire comitati per l'approfondimento di tematiche specifiche, determinandone le funzioni, il presidente e la composizione e assicurando, in proporzione, la partecipazione di tutte le componenti rappresentate nel Consiglio.

8. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio, su proposta del presidente, con proprio regolamento, stabilisce le modalità di funzionamento del Consiglio medesimo.

Art. 7

(Comitato tecnico-scientifico per le politiche del lavoro)

1. Al fine di assicurare il contributo scientifico di esperti alla progettazione, alla proposta, alla valutazione e alla verifica delle attività di programmazione delle politiche del lavoro e della formazione professionale della Regione, è costituito il Comitato tecnico-scientifico per le politiche del lavoro.

2. Fanno parte del Comitato, per un massimo di cinque componenti, esperti in materia di diritto del lavoro, politiche del lavoro e della formazione professionale, nominati dalla Giunta regionale.

3. Le modalità di funzionamento del Comitato sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 8

(Sistema regionale di formazione professionale)

1. La Regione definisce il sistema della formazione professionale assicurando il raccordo con il sistema dell'istruzione e del mercato del lavoro, con le politiche attive del lavoro e con i servizi per l'impiego.

2. La formazione professionale mira a rendere effettivo il diritto al lavoro e la sua libera scelta, nonché a favorire l'elevazione professionale dei lavoratori nel quadro degli indirizzi dell'Unione europea e degli obiettivi del Fondo sociale europeo.

3. La formazione professionale è rivolta ai cittadini italiani, ai cittadini di altri Stati appartenenti all'Unione europea e, secondo la normativa vigente, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi.

4. La Regione promuove e sostiene altresì le azioni formative attuate dalle imprese a favore degli imprenditori e dei lavoratori dipendenti, nonché dei lavoratori autonomi singoli o associati.

Art. 9

(Formazione iniziale)

1. La formazione iniziale è rivolta ai giovani che hanno adempiuto l'obbligo scolastico o che ne sono prosciolti, nonché a quelli che hanno abbandonato i cicli di istruzione superiore.

2. La formazione iniziale è finalizzata all'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro mediante il conseguimento di attestati di qualifica, di specializzazione e di competenze, rilasciati dalla Regione.

3. La formazione iniziale concorre a realizzare un canale alternativo al sistema di istruzione scolastico e all'apprendistato al fine di assolvere all'obbligo formativo ai sensi dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali).

Art. 10

(Formazione continua per lo sviluppo e il cambiamento professionale)

1. La formazione continua per lo sviluppo e il cambiamento professionale è rivolta ai lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, anche ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)), ai lavoratori collocati in mobilità e ai lavoratori per i quali l'attività formativa è propedeutica all'assunzione con o senza l'intervento del Fondo sociale europeo.

2. La formazione continua per lo sviluppo e il cambiamento professionale è finalizzata:

a) all'innalzamento della qualità delle risorse umane;

b) ad una maggiore utilizzazione del lavoro qualificato;

c) alla realizzazione di una più efficace competitività dell'impresa;

d) a favorire l'innovazione tecnologica e organizzativa dell'impresa.

3. Ai fini della formazione continua per lo sviluppo ed il cambiamento professionale, sono considerati prioritari i piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali o promossi dai loro enti bilaterali.

Art. 11

(Formazione per il lavoro autonomo, cooperativo e per la creazione di impresa)

1. La formazione professionale può essere finalizzata al lavoro autonomo, singolo o associato, al lavoro nelle cooperative e alla creazione di impresa.

Art. 12

(Formazione per l'inserimento o il reinserimento lavorativo)

1. La formazione professionale rivolta ai disoccupati e ai soggetti socialmente svantaggiati mira a far conseguire strumenti professionali, cognitivi e motivazionali, per entrare o rientrare in modo attivo nel mercato del lavoro.

Art. 13

(Formazione per i rapporti di apprendistato)

1. La formazione professionale rivolta ai giovani assunti con contratto di apprendistato si svolge nel rispetto delle norme di legge e di contratto collettivo di lavoro.

Art. 14

(Formazione per i disabili)

1. La formazione professionale rivolta ai disabili mira al raggiungimento delle finalità previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

2. La formazione professionale rivolta ai disabili può svolgersi anche mediante la stipulazione delle convenzioni d'integrazione lavorativa, ai sensi dell'articolo 11 della l. 68/1999, o, nel caso del rapporto giuridico di apprendistato, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione).

Art. 15

(Formazione professionale integrata superiore)

1. La formazione professionale integrata superiore è rivolta ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, in possesso di un diploma d'istruzione superiore, o di competenze accreditate acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo scolastico, tenendo conto, in particolare, della qualifica conseguita nell'assolvimento dell'obbligo formativo.

2. La formazione professionale integrata superiore è finalizzata ad ampliare l'offerta formativa mediante l'acquisizione di specifiche professionalità o ruoli professionali.

3. La formazione professionale integrata superiore è svolta in raccordo con gli istituti di istruzione superiore, con le università e con il mondo del lavoro, anche in attuazione di disposizioni di legge e di programmi dello Stato e dell'Unione europea.

Art. 16

(Formazione permanente)

1. La formazione permanente è rivolta ai soggetti che hanno assolto l'obbligo formativo, indipendentemente dalla loro professionalità o titolo di studio.

2. La formazione permanente è finalizzata a garantire la continuità dell'apprendimento lungo l'intero arco della vita, quale diritto di cittadinanza nella società della conoscenza.

3. La formazione permanente è svolta in raccordo con il sistema dell'istruzione scolastica e delle università.

Art. 17

(Formazione professionale e università)

1. La formazione professionale rivolta a coloro che sono in possesso di un titolo di studio rilasciato da una università mira a far conseguire elevate professionalità, in particolare per profili carenti nel mercato del lavoro o necessari per lo svolgimento di ruoli manageriali.

Art. 18

(Attuazione delle iniziative formative)

1. Le iniziative formative e orientative previste dal Piano triennale, dal Programma annuale e dai programmi operativi del Fondo sociale europeo, sono realizzate da soggetti pubblici o privati, purché accreditati, se previsto da specifica normativa.

2. L'accreditamento è l'atto con cui la Giunta regionale riconosce al richiedente la possibilità di progettare e realizzare interventi di formazione professionale e di orientamento.

3. La Giunta regionale, sentito il Consiglio per le politiche del lavoro, definisce le modalità e i requisiti per l'accreditamento di cui al comma 2.

Art. 19

(Sistema dei crediti e delle certificazioni)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce:

a) il sistema di riconoscimento dei crediti formativi derivanti da percorsi formativi e da apprendimenti professionali ed individuali;

b) i dispositivi di certificazione delle competenze conseguite in esito ai percorsi formativi e agli apprendimenti in situazione di lavoro.

Art. 20

(Convenzioni)

1. L'attuazione delle iniziative formative o orientative è regolata da apposite convenzioni stipulate, a seguito di bando di gara a evidenza pubblica, se necessario, tra l'Amministrazione regionale e gli organismi erogatori di servizi formativi, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono prevedere:

a) gli obblighi assunti reciprocamente dalle parti;

b) i tempi e le modalità di svolgimento delle iniziative;

c) i tempi e le modalità di erogazione dei finanziamenti;

d) le modalità della valutazione;

e) i tempi e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute;

f) la previa accettazione della possibilità di verifiche e ispezioni.

CAPO IV

SERVIZI PER L'IMPIEGO

Art. 21

(Organizzazione delle funzioni amministrative in materia di politiche del lavoro, formazione professionale e servizi per l'impiego) (7)

1. Le funzioni amministrative in materia di politiche del lavoro, formazione professionale e servizi per l'impiego sono ripartite tra le strutture organizzative individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

Art. 22

(Struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale)

1. La struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale:

a) elabora la proposta del Piano triennale e di aggiornamento annuale, nonché la proposta di Programma annuale;

b) attua gli interventi previsti dal Piano triennale e dal Programma annuale ed ogni altra attività in materia di politiche del lavoro che non sia demandata ad altre strutture;

c) elabora programmi ai fini della fruizione di fondi statali e comunitari e ne garantisce la realizzazione e la valutazione;

d) adempie alle funzioni di programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi previsti dai programmi operativi del Fondo sociale europeo;

e) attua le linee di intervento regionali per lo sviluppo del sistema della formazione professionale e del lavoro per il raccordo degli stessi con il sistema dell'istruzione;

f) fornisce assistenza tecnica alla progettazione, alla valutazione degli apprendimenti ai fini del riconoscimento di crediti formativi e della certificazione delle competenze e favorisce la sperimentazione e l'innovazione didattica e organizzativa;

g) promuove strumenti e sussidi, anche multimediali, per la formazione professionale;

h) organizza seminari e convegni volti alla conoscenza e all'approfondimento delle tematiche oggetto della presente legge;

i) attua ogni altro intervento di politica del lavoro ad essa affidata dalla Giunta regionale.

Art. 23

(Struttura regionale competente in materia di servizi territoriali per l'impiego)

1. La struttura regionale competente in materia di servizi territoriali per l'impiego svolge le seguenti funzioni:

a) indirizza e coordina l'attività dei servizi per l'impiego costituiti sul territorio regionale e vigila sulla stessa;

b) cura la progettazione, il coordinamento e il mantenimento del Sistema informativo lavoro di cui all'articolo 29, in coerenza con le disposizioni sulla trasparenza, sul riconoscimento e sulla certificazione di qualifiche, competenze e apprendimenti degli individui;

c) adotta disposizioni in ordine ai servizi erogati e ne verifica la qualità;

d) elabora gli indirizzi interpretativi e applicativi delle leggi sul mercato del lavoro;

e) cura la formazione, lo sviluppo e la gestione del personale dei servizi territoriali;

f) (8)

g) (9)

h) svolge ogni altra funzione sui servizi per l'impiego, demandata alla Regione da leggi statali e regionali e non attribuita dalla Giunta regionale ad altre strutture.

Art. 24

(Ufficio del consigliere di parità) (10)

Art. 25

(Osservatorio economico e del mercato del lavoro)

1. E' attivato l'Osservatorio economico e del mercato del lavoro (11).

2. L'Osservatorio economico e del mercato del lavoro:

a) predispone il sistema permanente informativo di base sul mercato del lavoro e sul quadro evolutivo degli aggregati economici regionali. A tal fine effettua indagini e rilevazioni statistiche, nonché promuove ricerche ed elabora studi sul mercato del lavoro, sulla struttura produttiva e occupazionale della regione, sul fabbisogno qualitativo e quantitativo delle professionalità e sulle dinamiche demografiche e scolastiche della popolazione, curandone la diffusione mediante pubblicazioni, anche periodiche, o altre forme di comunicazione;

b) effettua il monitoraggio e la valutazione di efficacia e di efficienza delle politiche del lavoro, della formazione professionale e dei servizi per l'impiego;

c) valuta l'impatto occupazionale e formativo delle politiche del lavoro, delle politiche settoriali e di bilancio, delle politiche di sviluppo;

d) promuove attività di monitoraggio e ricerca in materia di accesso e inserimento nel mercato del lavoro dei disabili e degli svantaggiati;

e) effettua ogni altra attività di studio in materia di lavoro demandata dalla Giunta regionale.

Art. 26

(Centro di orientamento)

1. E' costituito il Centro di orientamento (12).

2. Il Centro di orientamento fornisce alle persone gli strumenti per operare le scelte formative e professionali adeguate alle loro capacità e aspirazioni, nonché alle opportunità offerte dal mercato del lavoro. L'attività di orientamento si realizza, in particolare, mediante:

a) l'informazione orientativa, fornita con tutti gli strumenti idonei, ivi compresi i mezzi di comunicazione di massa, i sussidi audiovisivi, i supporti informatici, sia a livello collettivo che individuale;

b) gli stages formativi in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie e gli stages di orientamento rivolti ai disoccupati, ai diplomati e ai laureati;

c) l'orientamento formativo, mediante l'offerta di moduli mirati all'acquisizione di capacità orientative anche in relazione alle iniziative previste dal Piano triennale;

d) la consulenza orientativa, anche mediante attività di tutoraggio e di accompagnamento delle persone nel percorso di ricerca del lavoro o di formazione;

e) il bilancio e l'evidenziazione delle competenze, anche avvalendosi di specifiche strutture, allo scopo di accertare l'effettiva professionalità;

f) ogni altra iniziativa orientativa connessa con il Piano triennale o collegata a nuovi insediamenti produttivi, anche mediante l'utilizzo del telelavoro, o del reperimento di professionalità mancanti sul territorio regionale.

Art. 27

(Centro per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati)

1. Allo scopo di attuare il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati, è istituito il Centro per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati (13).

2. Il Centro per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati assicura l'applicazione dei principi del collocamento mirato secondo le indicazioni della l. 68/1999. Esso in particolare:

a) cura la tenuta dell'elenco e la compilazione della graduatoria degli aspiranti al collocamento mirato, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio per le politiche del lavoro;

b) riceve la richiesta di avviamento da parte dei datori di lavoro interessati;

c) effettua gli avviamenti e gestisce il collocamento mirato;

d) stipula le convenzioni d'integrazione lavorativa;

e) eroga gli incentivi previsti dal Piano triennale o dalle norme vigenti;

f) svolge ogni altra attività demandata alla Regione dalle leggi in materia di diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati.

Art. 28

(Comitato per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati)

1. Nell'ambito del Consiglio per le politiche del lavoro è istituito il Comitato per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati.

2. Fanno parte del Comitato tre esperti nel settore sociale e medico legale designati dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale), e un componente designato dalle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Il Comitato relaziona al Consiglio per le politiche del lavoro in merito alla propria attività, collabora e fornisce indicazioni al Centro per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati, in particolare sui seguenti argomenti:

a) valutazione delle residue capacità lavorative finalizzate alle attività del collocamento mirato;

b) individuazione degli strumenti idonei all'inserimento lavorativo;

c) eventuali controlli sulla permanenza delle condizioni di inabilità;

d) realizzazione del collocamento mirato.

Art. 29

(Sistema informativo lavoro)

1. E' organizzato il sistema informativo regionale di osservazione e monitoraggio permanente sul mercato del lavoro. Esso opera in connessione con il Sistema informativo lavoro (SIL), mediante accessi e scambi di dati secondo modalità da concordarsi tra la Regione e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (14).

2. Il sistema di cui al comma 1 è alimentato da immissioni di dati attinenti l'offerta e la domanda di lavoro nei Centri per l'impiego di cui all'articolo 30, nonché relativi alla partecipazione degli individui alle attività di formazione professionale previste nella presente legge.

Art. 30

(Centri per l'impiego)

1. Nell'ambito del territorio regionale sono istituiti, al fine di gestire i servizi territoriali per l'impiego, i Centri per l'impiego.

2. Il bacino d'utenza dei Centri per l'impiego è determinato dalla Giunta regionale, anche sulla base delle Sezioni circoscrizionali per l'impiego e il collocamento agricolo (SCICA), esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I Centri per l'impiego sono inseriti funzionalmente nella struttura regionale competente in materia di servizi territoriali per l'impiego.

4. I Centri per l'impiego svolgono le seguenti funzioni:

a) accoglienza ed erogazione del servizio di informazione alle persone in cerca di occupazione, agli occupati, ai datori di lavoro, agli studenti ed agli enti locali;

b) alimentazione degli archivi dell'offerta e della domanda di lavoro, avvalendosi del SIL, anche in relazione all'esercizio dell'obbligo formativo;

c) consulenza ai datori di lavoro per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e la preselezione;

d) consulenza orientativa ed inserimento lavorativo in collegamento con il Centro orientamento regionale;

e) attività connesse con l'attuazione dei piani triennali e assegnazione, quando necessario, dei casi particolari ai servizi specialistici o centralizzati;

f) selezione e avviamento dei lavoratori negli enti pubblici;

g) trasmissione dei dati rilevati e delle informazioni richieste alla struttura regionale competente in materia di servizi territoriali per l'impiego e all'Osservatorio economico e del mercato del lavoro.

5. I Centri per l'impiego sono destinatari della comunicazione dell'avvenuta costituzione dei rapporti di lavoro, anche relativi alle quote di riserva, e della cessazione degli stessi.

6. Il Consiglio per le politiche del lavoro ha il diritto di accesso agli atti di gestione dei Centri per l'impiego allo scopo di verificare la trasparenza dell'attività svolta, anche sulla base di segnalazione da parte dei cittadini.

Art. 30bis

(Reddito di cittadinanza. Patto per il lavoro e patto di formazione) (14a)

1. Ai fini di quanto previsto dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il patto per il lavoro e il patto di formazione di cui agli articoli 4 e 8, comma 2, del citato decreto-legge possono essere stipulati presso i Centri per l'impiego e presso gli enti iscritti all'elenco regionale dei soggetti accreditati per i servizi al lavoro.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 31

(Trasferimento del personale)

1. Il personale di cui all'articolo 8, comma 2, del d.lgs. 183/2001 è inquadrato nel ruolo unico del personale della Regione e inserito nell'organico della Giunta regionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), della l.r. 45/1995.

Art. 32

(Dotazione organica)

1. La Regione provvede a rideterminare la dotazione organica complessiva, in relazione all'effettivo trasferimento del personale di cui all'articolo 31, con la prima legge finanziaria successiva all'avvenuto trasferimento del personale stesso.

Art. 33

(Modalità di inquadramento)

1. Al personale di cui all'articolo 31 sono attribuiti categorie, posizioni e profili regionali corrispondenti alle aree funzionali, posizioni economiche e profili del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dell'allegato A alla presente legge. L'inquadramento è disposto con il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza.

1bis. Il personale di cui all'articolo 31, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 17bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come introdotto dall'articolo 7, comma 3, della legge 15 luglio 2002, n. 145, può accedere, nei limiti dei posti disponibili, nella qualifica unica dirigenziale di cui all'articolo 12 della l.r. 45/1995, con le modalità procedurali di cui alla l. 145/2002 medesima (15).

2. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale è attribuito il trattamento economico previsto per la categoria e la posizione corrispondenti, come definite all'allegato A alla presente legge, oltre le eventuali indennità previste dai contratti collettivi regionali di cui al titolo III della l.r. 45/1995.

3. Nell'ipotesi in cui, all'atto dell'inquadramento, il trattamento economico lordo composto dagli emolumenti fissi, continuativi ed aventi carattere di generalità, sia inferiore a quello in godimento presso l'ente di provenienza, la differenza è conservata a titolo di assegno ad personam non riassorbibile.

4. L'inquadramento nel ruolo unico regionale è subordinato al possesso della conoscenza della lingua francese acquisito negli enti di provenienza o accertato ai sensi del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli Enti locali della Valle d'Aosta), da ultimo modificato dal regolamento regionale 27 giugno 2001, n. 2 (16).

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 34

(Fondo regionale della Valle d'Aosta per l'occupazione delle persone disabili) (17)

1. La Regione istituisce, ai sensi dell'articolo 14 della l. 68/1999, il Fondo regionale della Valle d'Aosta per l'occupazione delle persone disabili.

2. Il Fondo è alimentato dai versamenti previsti dagli articoli 5 e 15 della l. 68/1999 e da eventuali finanziamenti regionali.

3. Il Fondo è destinato al finanziamento delle attività previste dall'articolo 14, comma 4, della l. 68/1999. In particolare, può concorrere al finanziamento delle agevolazioni, previste da norme nazionali e da iniziative e programmi regionali, per l'inserimento al lavoro delle persone disabili ed al finanziamento dei relativi servizi.

4. Il Fondo è amministrato da un Comitato composto da:

a) il Presidente del Consiglio per le politiche del lavoro, di cui all'articolo 6;

b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale;

c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di disabilità;

d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designato dal Consiglio per le politiche del lavoro tra i soggetti di cui all'articolo 6, comma 3, lettera e); (18)

e) un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro, designato dal Consiglio per le politiche del lavoro tra i soggetti di cui all'articolo 6, comma 3, lettera f); (19)

f) il rappresentante delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 6, comma 3, lettera g);

g) un rappresentante del Consiglio permanente degli enti locali della Valle d'Aosta, designato dal Consiglio stesso.

5. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione e dura in carica cinque anni.

6. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità di funzionamento del Comitato.

Art. 35

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge trova copertura:

a) con i trasferimenti statali previsti all'articolo 9 del d.lgs. 183/2001;

b) con appositi stanziamenti nello stato di previsione della spesa di bilancio autorizzati annualmente con legge finanziaria, secondo criteri di gradualità collegati all'effettivo esercizio delle nuove funzioni conferite.

bbis) con le risorse derivanti dai trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995, anche in deroga a quanto disposto dalla medesima legge, in relazione ai benefici derivanti agli enti locali. (20)

2. Gli oneri per la fornitura dei locali necessari per il funzionamento dei Centri per l'impiego trovano copertura ai sensi delle disposizioni riferite alle sezioni circoscrizionali per l'impiego di cui all'articolo 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro). In caso di acquisto di locali, la Regione, nei limiti delle disponibilità finanziarie, può contribuire al finanziamento dell'iniziativa, mediante la concessione di contributi ai Comuni interessati, con le modalità e sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, fino al 100 per cento della relativa spesa; non sono in ogni caso ammesse a contributo le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei predetti locali (21)

3. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 36

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 17 febbraio 1989, n. 13;

b) 5 maggio 1983, n. 28.

2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 2 della legge regionale 6 febbraio 1995, n. 3;

b) il numero 15 della lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 3.

3. Fino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 19, continuano ad applicarsi gli articoli 22 e 23 della l.r. 28/1983.

Art. 37

(Disposizione finale)

1. Le strutture regionali costituite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, sono operative entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8, comma 1, del d.lgs. 183/2001.]

ALLEGATO A

(Articolo 33, commi 1 e 2)

TABELLA DI CORRISPONDENZA DEI PROFILI, AREE FUNZIONALI E POSIZIONI ECONOMICHE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI CON I PROFILI CATEGORIE E POSIZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AREE FUNZIONALI E POSIZIONI ECONOMICHE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

PROFILI CATEGORIE E POSIZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

PROFILO

AREA FUNZIONALE

POSIZIONE ECONOMICA

PROFILO

CATEGORIA

POSIZIONE

Coordinatore amministrativo

C

C3

Istruttore amministrativo

D

D

Funzionario amministrativo

C

C2

Istruttore amministrativo

D

D

Funzionario socio-statistico economico

C

C2

Istruttore tecnico

D

D

Specialista informatico

C

C2

Istruttore tecnico

D

D

Collaboratore amministrativo

C

C1

Istruttore amministrativo

D

D

Collaboratore socio-statistico economico

C

C1

Istruttore tecnico

D

D

Esperto informatico

C

C1

Istruttore tecnico

D

D

Assistente amministrativo

B

B3

Segretario

C

C2

Tecnico informatico

B

B3

Programmatore

C

C2

Operatore amministrativo

B

B2

Operatore amministrativo

C

C1

Coadiutore

B

B1

Coadiutore

B

B2

Ausiliario

A

A

Usciere

A

A

(1) Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2, dell'articolo 3 recitava:

"2. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di lavoro, la Giunta regionale istituisce nuove strutture organizzative, modifica e aggiorna le strutture esistenti e ne definisce l'articolazione e le competenze, secondo quanto previsto agli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).".

(2) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, della L.R. 12 dicembre 2007, n. 32.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1, dell'articolo 4 recitava:

"1. In coerenza con le indicazioni del Patto per lo sviluppo della Valle d'Aosta, sottoscritto il 17 maggio 2000, e in armonia con l'intervento del Fondo sociale europeo, la Regione definisce un piano triennale degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo dei servizi per l'impiego, di seguito denominato Piano triennale.".

(3) Lettera così modificata dall'art. 18, comma 1, della L.R. 19 dicembre 2014, n. 13.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera b), del comma 3, dell'articolo 4 recitava:

"b) la struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale redige il Piano triennale e la Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6, adotta la proposta di Piano da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale;".

(3a) Comma modificato dal comma 1 dell'articolo 76 della L.R. 2 agosto 2023, n. 12.

Nella formulazione originaria, il comma 6 dell'articolo 4 recitava:

"6. All'attuazione del Piano triennale provvede la struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale.".

(3b) Comma aggiunto dal comma 2 dell'articolo 76 della L.R. 2 agosto 2023, n. 12.

(4) L'articolo 5 era stato sostituito nel modo seguente dall'art. 3, comma 1, della L.R. 4 agosto 2006, n. 21:

"(Programma annuale)

1. In esecuzione del Piano triennale, la Giunta regionale, sentito il Consiglio per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6, adotta il programma annuale degli interventi di politiche attive del lavoro, delle azioni di formazione professionale, delle attività di orientamento e di sviluppo dei servizi per l'impiego, predisposto dalla struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale.".

2. Al comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 7/2003, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In caso di acquisto di locali, la Regione, nei limiti delle disponibilità finanziarie, può contribuire al finanziamento dell'iniziativa, mediante la concessione di contributi ai Comuni interessati, con le modalità e sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, fino al 100 per cento della relativa spesa; non sono in ogni caso ammesse a contributo le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei predetti locali.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 5 recitava:

"(Programma annuale)

1. In esecuzione e in armonia con il Piano triennale, la Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6 e dei soggetti firmatari del Patto per lo sviluppo della Valle d'Aosta, adotta il programma annuale degli interventi di politiche attive del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo dei servizi per l'impiego, predisposto dalla struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale.".

(4a) Comma così sostituito dall'art. 14, comma 3, della L.R. 12 dicembre 2007, n. 32.

Il comma 1 dell'articolo 5 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 3, comma 1, della L.R. 4 agosto 2006, n. 21:

1. In esecuzione del Piano triennale, la Giunta regionale, sentito il Consiglio per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6, adotta il programma annuale degli interventi di politiche attive del lavoro, delle azioni di formazione professionale, delle attività di orientamento e di sviluppo dei servizi per l'impiego, predisposto dalla struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale.".

(4b) Comma aggiunto dall'art. 17, comma 4, della L.R. 10 dicembre 2008, n. 29.

(4c) Lettera modificata dal comma 1 dell'art. 16 della L.R. 30 luglio 2019, n. 13.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera f) del comma 3 dell'art. 6 recitava:

"f) dai rappresentanti designati dalle quattro associazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello regionale, o loro delegati;".

(4d) Lettera inserita dal comma 1 dell'articolo 9 della L.R. 9 aprile 2021, n. 6.

(4e) Lettera inserita dal comma 1 dell'articolo 9 della L.R. 9 aprile 2021, n. 6.

(4f) Lettera inserita dal comma 1 dell'articolo 9 della L.R. 9 aprile 2021, n. 6.

(5) Comma sostituito dal comma 1 dell'art. 7 della L.R. 24 aprile 2019, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'art. 6 recitava:

"3. Il Consiglio per le politiche del lavoro è composto:

a) dal Presidente della Regione o da un assessore da lui delegato, che lo presiede;

b) da quattro rappresentanti della Regione nominati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale;

c) dal Presidente del Consiglio permanente degli enti locali, o suo delegato;

d) dal consigliere di parità;

e) da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello regionale;

f) da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

g) da un rappresentante delle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative a livello regionale.".

La lettera a) del comma 3 dell'art. 6 era già stata sostituita dall'art. 10, comma 3, della L.R. 15 dicembre 2006, n. 30, nel modo seguente:

"a) dal Presidente della Regione, o suo delegato scelto tra i membri del Consiglio regionale, che lo presiede;".

(6) Comma abrogato dall'art. 6, comma 2, della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4, dell'articolo 6 recitava:

"4. Il dirigente della struttura competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale partecipa alle sedute del Consiglio per le politiche del lavoro, al fine di garantire un adeguato supporto tecnico alle decisioni del medesimo.".

(6a) Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, della L.R. 2 agosto 2016, n. 16.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'articolo 6 recitava:

"5. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Regione e dura in carica cinque anni.".

(6b) Comma abrogato dall'art. 18, comma 5, della L.R. 11 dicembre 2005, n. 19.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 6 dell'articolo 6 recitava:

"6. Ai membri del Consiglio, esterni all'Amministrazione regionale, è corrisposto per ogni seduta valida un gettone di presenza il cui importo è stabilito con deliberazione della Giunta regionale.".

(7) Articolo così sostituito dall'art. 6, comma 3, della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 21 recitava:

"(Struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro, formazione professionale e servizi per l'impiego)

1. Le funzioni amministrative in materia di politiche del lavoro, formazione professionale e servizi per l'impiego sono svolte nell'ambito della struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro, formazione professionale e servizi per l'impiego, organizzata secondo quanto previsto all'articolo 7 della l.r. 45/1995.

2. La Giunta regionale, sentito il Consiglio per le politiche del lavoro, stabilisce l'organico della struttura regionale di cui al comma 1.".

(8) Lettera abrogata dall'art. 6, comma 4, della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera f), del comma 1, dell'articolo 23 recitava:

"f) gestisce le vertenze collettive;".

(9) Lettera abrogata dall'art. 6, comma 4, della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera g), del comma 1, dell'articolo 23 recitava:

"g) effettua l'istruttoria per l'accesso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria e svolge le procedure previste dalle leggi per la messa in mobilità dei lavoratori;".

(10) Articolo abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.R. 23 dicembre 2009, n. 53.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 24 recitava:

"(Ufficio del consigliere di parità)

1. Presso la struttura regionale competente in materia di servizi territoriali per l'impiego sono assicurati spazi e servizi idonei all'espletamento delle funzioni del consigliere di parità, secondo le prescrizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della L. 17 maggio 1999, n. 144).".

(11) Comma così modificato dall'art. 6, comma 6, della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 25 recitava:

"1. Nell'ambito della struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro, formazione professionale e servizi per l'impiego è attivato l'Osservatorio economico e del mercato del lavoro.".

(12) Comma così modificato dall'art. 6, comma 7, della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 26 recitava:

"1. Nell'ambito della struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale è costituito il Centro di orientamento.".

(13) Comma così modificato dall'art. 6, comma 8, della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 27 recitava:

"1. Allo scopo di attuare il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati, è istituito, nell'ambito della struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro, formazione professionale e servizi per l'impiego, il Centro per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati.".

(14) Comma così modificato dall'art. 6, comma 9, della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 29 recitava:

"1. Nell'ambito della struttura regionale competente in materia di servizi territoriali per l'impiego è organizzato il sistema informativo regionale di osservazione e monitoraggio permanente sul mercato del lavoro. Esso opera in connessione con il Sistema informativo lavoro (SIL), mediante accessi e scambi di dati secondo modalità da concordarsi tra la Regione e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.".

(14a) Articolo aggiunto dal comma 2 dell'art. 7 della L.R. 24 aprile 2019, n. 5.

(15) Comma così modificato dall'art. 14, comma 1, della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34.

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 6, comma 10, della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31, il comma 1bis dell'articolo 33 recitava:

"1bis. Il personale di cui all'articolo 31, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 17bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come introdotto dall'articolo 7, comma 3, della legge 15 luglio 2002, n. 145, può accedere, nei limiti dei posti disponibili, nella qualifica unica dirigenziale di cui all'articolo 12 della l.r. 45/1995, con le modalità procedurali di cui alla l. 145/2002 medesima e previo accertamento della conoscenza della lingua francese.".

(16) Comma così modificato dall'art. 14, comma 2, della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34.

Il comma 4 dell'articolo 33 era già stato modificato nel modo seguente dall'art. 6, comma 11, della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31:

"4. L'inquadramento nel ruolo unico regionale è subordinato al possesso della conoscenza della lingua francese acquisito negli enti di provenienza o accertato ai sensi del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli Enti locali della Valle d'Aosta), da ultimo modificato dal regolamento regionale 27 giugno 2001, n. 2. L'inquadramento nella qualifica unica dirigenziale ai sensi del comma 1bis è in ogni caso subordinato al positivo accertamento della conoscenza della lingua francese ai sensi degli articoli 7 e 39 del regolam. reg. 6/1996.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 33 recitava:

"4. L'inquadramento nel ruolo unico regionale è subordinato al possesso della conoscenza della lingua francese acquisito negli enti di provenienza o accertato ai sensi del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli Enti locali della Valle d'Aosta), da ultimo modificato dal regolamento regionale 27 giugno 2001, n. 2.".

(17) Articolo così sostituito dall'art. 16, comma 1, della L.R. 18 aprile 2008, n. 14.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 34 recitava:

"(Fondo regionale della Valle d'Aosta per l'occupazione delle persone disabili)

1. La Regione istituisce, ai sensi dell'articolo 14 della l. 68/1999, il Fondo regionale della Valle d'Aosta per l'occupazione delle persone disabili.

2. Il Fondo è alimentato dai versamenti previsti dagli articoli 5 e 15 della l. 68/1999 e da eventuali finanziamenti regionali.

3. Il Fondo è destinato al finanziamento delle attività previste dall'articolo 14, comma 4, della l. 68/1999. In particolare, può concorrere al finanziamento delle agevolazioni, previste da norme nazionali e da iniziative e programmi regionali, per l'inserimento al lavoro delle persone disabili.".

(18) Lettera modificata dal comma 1 dell'articolo 10 della L.R. 28 aprile 2022, n. 3.

Nella formulazione originaria, la lettera d) del comma 4 dell'articolo 34 recitava:

"d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designato dal Consiglio per le politiche del lavoro tra i soggetti di cui all'articolo 6, comma 3, lettera f);".

(19) Lettera modificata dal comma 2 dell'articolo 10 della L.R. 28 aprile 2022, n. 3.

Nella formulazione originaria, la lettera e) del comma 4 dell'articolo 34 recitava:

"e) un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro, designato dal Consiglio per le politiche del lavoro tra i soggetti di cui all'articolo 6, comma 3, lettera e);".

(20) Lettera inserita dall'art. 18, comma 2, della L.R. 19 dicembre 2014, n. 13.

(21) Comma così modificato dall'art. 3, comma 2, della L.R. 4 agosto 2006, n. 21.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 35 recitava:

"2. Gli oneri per la fornitura dei locali necessari per il funzionamento dei Centri per l'impiego trovano copertura ai sensi delle disposizioni riferite alle sezioni circoscrizionali per l'impiego di cui all'articolo 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro).".