Legge regionale 13 dicembre 1984, n. 69 - Testo storico

Legge regionale n. 69 del 13 12 1984

Bollettino ufficiale 28 12 1984 n. 17

Ulteriore rifinanziamento, per l’anno 1984, della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101, concernente la costituzione di fondi di rotazione per l’artigianato, il commercio e la cooperazione.

Art. 1

La legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101, concernente la costituzione di fondi di rotazione per l’artigianato, il commercio e la cooperazione è ulteriormente rifinanziata per l’esercizio 1984 con lo stanziamento di lire 1.500 milioni per gli interventi di cui all’articolo 3 (commercio) della legge stessa.

Art. 2

L’onere di lire 1.500 milioni derivante dall’applicazione della presente legge graverà sul capitolo 36950 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l’esercizio finanziario 1984.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvederà mediante riduzione di pari importo del capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo (Spese di intervento - Allegato n. 8 - Settore II - Sviluppo economico) " del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1984.

Art. 3

Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

a) Variazione in diminuzione

cap. 50150 Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)

L. 1.500.000.000

b) Variazione in aumento

cap. 36950 Spese per finanziamenti sul fondo di rotazione per il commercio

LR 30 dicembre 1982 n. 101 e successive modificazioni e integrazioni

L. 1.500.000.000

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.