Legge regionale 20 dicembre 1976, n. 69 - Testo storico

Legge regionale n. 69 del 20 12 1976

Bollettino ufficiale 30 12 1976 n. 14

Immissione nel ruolo regionale del personale già dipendente dell’Istituto Sociale Servizio Case per Lavoratori.

Art. 1

Il personale proveniente dall’Istituto Servizio Sociale Case per Lavoratori( ISSCAL), trasferito alla Regione ai sensi degli articoli 18 e 19 del DPR 30 dicembre 1972, n. 1036, è inquadrato nel ruolo regionale con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, dal 1° gennaio 1975, sulla base della qualifica rivestita all’atto del trasferimento, nonché del tipo di funzioni esercitate presso l’Ente soppresso.

Art. 2

Al personale di cui al precedente articolo è riconosciuto, ai fini della progressione economica, il servizio prestato presso l’Ente di provenienza, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 15 maggio 1974, n. 14.

Art. 3

Per l’immissione in ruolo del personale di cui si tratta, la pianta organica del personale dell’Ufficio Assistenza e Previdenza dell’Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale è aumentata di un posto nella qualifica di Assistente Sociale (carriera di concetto - gruppo regionale B).

Art. 4

L’anzianità utile ai fini della corresponsione dei premi straordinari di anzianità e dell’indennità per cessazione del rapporto di impiego, di cui agli articoli 184 e 189 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni, decorrerà, per il personale di cui alla presente legge, rispettivamente dal 1° gennaio 1975 e dalla data di inizio del servizio presso l’Ente soppresso.

L’Ufficio di liquidazione dell’Istituto Servizio Sociale Case per Lavoratori verserà alla Regione l’importo maturato per indennità di anzianità dal personale trasferito.

Art. 5

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, previsto in annue lire 6 milioni, graverà sul capitolo 676 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1976 e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.

Il finanziamento del maggior onere di lire 6 milioni è assicurato da una maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 13 della Parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1976.

Per i successivi anni finanziari la spesa relativa troverà copertura nel normale incremento delle quote di riparto fiscale spettanti alla Regione di cui al capitolo 13 - Parte Entrata - del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1976 e al corrispondente o sostitutivo capitolo di entrata dei bilanci per i successivi anni finanziari.

Art. 6

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 13 - Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e) f) del primo comma dell’articolo 3 e dall’articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 L. 6.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 676 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell’Assessorato L. 6.000.000

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente à sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.