Legge regionale 20 agosto 1993, n. 68 - Testo vigente

Legge regionale 20 agosto 1993, n. 68

Interventi regionali in materia di diritto allo studio.

(B.U. 31 agosto 1993, n. 38).

INDICE

TITOLO I

FINALITA'

Art. 1 - Finalità e obiettivi

Art. 2 - Tipologia degli interventi

TITOLO II

PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DELLE PROVVIDENZE

Art. 3 - Limiti di reddito e graduatorie

Art. 4 - Bandi, anticipi ed erogazioni delle sovvenzioni

Art. 5 - Copertura amministrativa

TITOLO III

INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI STUDENTI VALDOSTANI

Art. 6 - Borse di studio a favore di studenti frequentanti scuole secondarie di secondo grado di tipo o indirizzo non esistente nella Regione

Art. 6bis - Borse di studio al merito scolastico a favore di studenti che si distinguono nel settore sportivo e artistico

Art. 7 - Borse di studio a favore di studenti frequentanti il Liceo Linguistico di Courmayeur

Art. 7 bis - Borse di studio intitolate alla memoria di personalità valdostane per studenti delle scuole secondarie

Art. 8 - Contributi di studio a favore di studenti per la frequenza di corsi di perfezionamento linguistico nel periodo estivo

Art. 9 - Borse di studio a favore di studenti meritevoli per la frequenza di corsi di perfezionamento linguistico nel periodo estivo

Art. 10 - Conferimento di posti gratuiti e semigratuiti presso collegi e convitti della Regione

Art. 11 - Premi di studio a studenti delle scuole secondarie della Regione che si distinguono particolarmente nello studio della lingua francese

Art. 12 - Contributi straordinari a favore di alunni e studenti in situazione di bisogno emergente a seguito di particolari circostanze

Art. 12bis - Servizio mensa per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

TITOLO IV

ALTRI INTERVENTI

Art. 13 - Contributi straordinari agli enti locali per il funzionamento di scuole materne

Art. 14 - Contributi straordinari agli enti locali per l'acquisto di arredi scolastici

Art. 14 bis - Finanziamenti a enti locali o ad altre istituzioni educative per la realizzazione di interventi a supporto della normale attività didattica

Art. 15 - Contributi di studio ad insegnanti per la frequenza di corsi estivi di perfezionamento linguistico

Art. 16 - Finanziamenti alle scuole della regione per la realizzazione di iniziative connesse ad innovazioni educative di carattere linguistico

Art. 16 bis - Finanziamenti per attività ed iniziative parascolastiche ed interscolastiche promosse dalle scuole della Regione

Art. 16 ter - Finanziamenti alle scuole della Regione per viaggi di istruzione di valenza naturalistica ed ambientale

Art. 17 - Finanziamenti alle scuole della Regione per l'aggiornamento obbligatorio dei docenti

Art. 18 - Finanziamento alle scuole della Regione per sussidi didattici e materiale didattico di consumo

Art. 19 - Finanziamenti a favore della comunità Walser per l'organizzazione di iniziative volte alla conservazione del patrimonio linguistico locale

Art. 19bis Finanziamenti a favore del Centro territoriale permanente per l'istruzione e la formazione in età adulta.

Art. 20 - (OMISSIS)

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21 - Disposizioni transitorie

Art. 22 - Disposizioni finanziarie

TITOLO I

FINALITA'

Art. 1

(Finalità e obiettivi).

1. La Regione, al fine di concorrere alla realizzazione del diritto allo studio, inteso, in applicazione dei principi contenuti negli artt. 2 e 3 e 34 della Costituzione, come diritto del cittadino ad un'istruzione e ad una cultura adeguata all'accrescimento della personalità e all'assolvimento dei compiti sociali, stabilisce, con la presente legge, ai sensi dell'articolo 23 del DPR 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta per l'estensione alla regione delle disposizioni del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'articolo 1 bis del decreto - legge 18 agosto 1978, n 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641), interventi volti a:

a) favorire la frequenza della scuola materna;

b) rimuovere gli ostacoli che impediscono di fatto la realizzazione del diritto all'istruzione mettendo a disposizione i mezzi che consentano di favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e di eliminare i condizionamenti di natura economica e sociale che ne determinato l'evasione, lo scarso rendimento, la ripetenza e l'emarginazione;

c) garantire ai capaci e ai meritevoli, anche se privi di mezzi, la prosecuzione degli studi;

d) dare piena attuazione al bilinguismo di cui al Titolo VI dello Statuto speciale, favorendo l'aggiornamento linguistico degli operatori scolastici e sostenendo le innovazioni educative anche mediante soggiorni in paesi dell'area francofona;

e) favorire la realizzazione di iniziative per la conservazione del patrimonio linguistico della comunità Walser;

f) favorire il completamento dell'obbligo scolastico da parte degli adulti e dei lavoratori.

Art. 2

(Tipologia degli interventi).

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 sono previsti i seguenti interventi:

a) borse o contributi di studio a favore di:

1) studenti frequentanti scuole secondarie di secondo grado di tipo o indirizzo non esistente nella Regione;

1bis) studenti meritevoli frequentanti scuole secondarie fuori del territorio regionale (01);

1ter) studenti iscritti a percorsi formativi degli istituti tecnici e di formazione superiori di cui alla normativa statale vigente; (02)

2) studenti frequentanti il Liceo linguistico di Courmayeur;

3) studenti per la frequenza di corsi di perfezionamento linguistico nel periodo estivo;

b) (03)

c) premi di studio a studenti delle scuole secondarie della Regione che si distinguono particolarmente nello studio della lingua francese;

d) contributi straordinari a favore di alunni e studenti in situazioni di bisogno emergente a seguito di particolari circostanze;

e) contributi straordinari agli enti locali per l'apertura di scuole materne e di scuole elementari sussidiate nonché per l'acquisto di arredi scolastici (1);

f) contributi di studio ad insegnanti per la frequenza di corsi estivi di perfezionamento linguistico;

g) finanziamenti alle scuole della Regione per la realizzazione di iniziative connesse a innovazioni educative di carattere linguistico, per l'aggiornamento obbligatorio dei docenti e per l'acquisto, rinnovo e manutenzione di sussidi didattici e materiale didattico di consumo;

h) finanziamenti a favore della comunità Walser per l'organizzazione di iniziative per la conservazione del patrimonio linguistico locale;

i) finanziamenti per l'organizzazione di corsi volti a favorire il completamento dell'obbligo scolastico da parte degli adulti e di corsi di lingue a favore di soggetti in situazioni di marginalità sociale.

ibis) erogazione del servizio di mensa per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado dipendenti dalla Regione (1a).

TITOLO II

PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DELLE PROVVIDENZE

Art. 3

(Limiti di reddito e graduatorie).

1. La Giunta regionale stabilisce ogni anno un tetto di reddito per l'ammissione alle diverse provvidenze nonché i criteri per la formazione di eventuali graduatorie (1b).

2. Qualora i fondi disponibili per ciascun intervento non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute, si procede alla formazione di graduatorie, tenuto conto, insieme o in alternativa a seconda dei bandi di concorso, dei seguenti criteri:

a) reddito e patrimonio;

b) merito scolastico.

3. (1c)

Art. 4

(Bandi, anticipi ed erogazioni delle sovvenzioni).

1. Con apposito bando di concorso indetto con decreto dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione previa deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti:

a) l'ammontare delle sovvenzioni e l'eventuale numero massimo;

b) i termini di presentazione delle domande;

c) la documentazione da allegare alla domanda e da presentare all'atto dell'erogazione;

d) le categorie dei beneficiari;

e) le modalità di assegnazione e di liquidazione;

f) i criteri per la formazione di eventuali graduatorie;

g) le modalità per la concessione di anticipi;

h) le ulteriori modalità procedurali.

Art. 5

(Copertura amministrativa).

1. Le competenze di cui alla presente legge sono attribuite ai Servizi scolastici dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione e in particolare:

a) per quanto riguarda gli interventi di cui al Titolo III all'unità organizzativa Diritto allo studio ed Università;

b) per quanto riguarda gli interventi di cui al Titolo IV all'unità organizzativa Organizzazione scolastica.

TITOLO III

INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI STUDENTI VALDOSTANI

Art. 6

(Borse di studio a favore di studenti frequentanti scuole secondarie di secondo grado di tipo o indirizzo non esistente nella Regione).

1. Sono istituite borse di studio a favore di studenti:

a) residenti in Valle d'Aosta da almeno un anno;

b) iscritti e frequentanti regolarmente scuole secondarie di secondo grado statali, pareggiate o legalmente riconosciute di tipo o indirizzo non esistente nella Regione, nonché centri di formazione professionale di competenza regionale i cui corsi si concludono con una qualifica professionale legalmente riconosciuta;

c) iscritti e frequentanti regolarmente scuole secondarie di secondo grado statali, pareggiate o legalmente riconosciute di tipo esistente nella Regione ubicate al di fuori del territorio regionale, a condizione che non siano stati ammessi in scuole del medesimo tipo esistenti nella Regione in quanto in eccedenza rispetto al numero programmato di iscrizioni (1d);

d) che non siano beneficiari di analoghi contributi erogati dall'Amministrazione regionale o da altri enti;

e) che appartengano a nuclei familiari di disagiate condizioni economiche, secondo i limiti massimi di reddito determinati annualmente con deliberazione del Consiglio regionale.

2. La Giunta regionale può disporre l'assegnazione di sussidi straordinari di importo non superiore a quello delle borse di studio in favore di studenti, che, pur sprovvisti di qualcuno dei requisiti di cui al comma 1, si trovino in particolari situazioni familiari di bisogno.

Art. 6bis

(Borse di studio al merito scolastico a favore di studenti che si distinguono nel settore sportivo e artistico) (1e)

1. Sono istituite borse di studio al merito scolastico, anche in deroga al requisito del reddito di cui all'articolo 3, a favore di studenti:

a) residenti in Valle d'Aosta da almeno un anno;

b) iscritti e frequentanti regolarmente scuole secondarie statali e paritarie di tipo esistente nella Regione ubicate fuori del territorio regionale per poter seguire attività sportive o artistiche;

c) che non siano beneficiari di analoghi contributi erogati dall'Amministrazione regionale o da altri enti.

2. Ai fini dell'attribuzione delle borse al merito di cui al presente articolo valgono le modalità indicate all'articolo 4.

Art. 7

(Borse di studio a favore di studenti frequentanti il Liceo Linguistico di Courmayeur).

1. Sono istituite borse di studio a favore di studenti:

a) residenti in Valle d'Aosta da almeno un anno;

b) iscritti e frequentanti regolarmente il Liceo Linguistico di Courmayeur;

c) che non siano beneficiari di analoghi contributi erogati dall'Amministrazione regionale o da altri enti;

d) che appartengano a nuclei familiari di disagiate condizioni economiche, secondo i limiti massimi di reddito determinati annualmente con deliberazione del Consiglio regionale.

Art. 7 bis

(Borse di studio intitolate alla memoria di personalità valdostane per studenti delle scuole secondarie). (2)

1. Le borse di studio al merito scolastico, intitolate alla memoria di personalità valdostane, possono essere assegnate, anche in deroga al requisito di reddito di cui all'art. 3, a favore di studenti:

a) residenti in Valle d'Aosta da almeno un anno;

b) iscritti e frequentanti regolarmente una scuola secondaria di secondo grado della Regione;

c) che non siano beneficiari di analoghi contributi erogati dall'Amministrazione regionale o da altri enti.

2. Per le ulteriori modalità procedurali ai fini dell'attribuzione delle borse al merito valgono i criteri indicati all'art. 4.

Art. 8

(Contributi di studio a favore di studenti per la frequenza di corsi di perfezionamento linguistico nel periodo estivo).

1. Sono istituiti contributi di studio a favore di studenti:

a) residenti in Valle d'Aosta da almeno un anno;

b) iscritti:

1) a regolari corsi di laurea con precedenza agli studenti iscritti a "lingue e letterature straniere";

2) e frequentanti scuole secondarie di secondo grado, esclusi gli studenti delle ultime classi, della Regione o scuole secondarie di secondo grado statali, pareggiate o legalmente riconosciute di tipo o indirizzo non esistente nella Regione;

3) e frequentanti la terza media;

c) che non abbiano già beneficiato in passato nello stesso corso di studi di analoghi contributi;

d) che non siano beneficiari di analoghi contributi erogati dall'Amministrazione regionale o da altri enti (2a);

e) che appartengano a nuclei familiari di disagiate condizioni economiche, secondo i limiti massimi di reddito determinati annualmente con deliberazione del Consiglio regionale.

Art. 9

(Borse di studio a favore di studenti meritevoli per la frequenza di corsi di perfezionamento linguistico nel periodo estivo).

1. Sono istituiti contributi di studio a favore di studenti meritevoli che:

a) siano residenti in Valle d'Aosta da almeno un anno;

b) frequentino nell'anno cui si riferisce la borsa di studio l'ultima classe di un istituto secondario di secondo grado della Regione e conseguano il diploma di maturità;

c) sostengano una prova scritta o orale in lingua francese nel corso degli esami di maturità.

Art. 10

(2b)

Art. 11

(Premi di studio a studenti delle scuole secondarie della Regione che si distinguono particolarmente nello studio della lingua francese).

1. Per ogni anno scolastico sono istituiti con decreto dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione premi in favore di alunni e studenti:

a) iscritti a scuole secondarie della Regione;

b) che si distinguono particolarmente nello studio della lingua francese secondo i seguenti criteri:

1) essere iscritti per la prima volta alla classe frequentata, e non essere stati iscritti in precedenza alla medesima classe di un'altra scuola e per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado aver ottenuto la promozione in prima sessione;

2) aver ottenuto il massimo della valutazione nello studio della lingua francese secondo le formule in uso nelle singole scuole nell'anno scolastico di riferimento e per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado aver ottenuto una valutazione non inferiore agli otto decimi nella lingua francese.

2. Il numero di premi è determinato in relazione alla popolazione scolastica nella misura di uno ogni cento o frazione superiore a cinquanta alunni o studenti.

Art. 11bis

(Borse di studio a studenti che frequentano istituti appartenenti al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore) (2c)

1. Sono istituite borse di studio a favore di studenti:

a) residenti in Valle d'Aosta da almeno un anno;

b) frequentanti istituti appartenenti al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore;

c) che non siano beneficiari di analoghi contributi erogati dall'Amministrazione regionale o da altri enti.

Art. 12

(Contributi straordinari a favore di alunni e studenti in situazione di bisogno emergente a seguito di particolari circostanze).

1. Sono istituiti contributi straordinari a favore di alunni e studenti:

a) iscritti e frequentanti regolarmente scuole pubbliche o private ma legalmente riconosciute;

b) in particolare stato di bisogno economico derivante da situazioni di marginalità sociale.

2. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese di carattere scolastico, cioè collegate direttamente alla frequenza scolastica.

3. L'ammontare del contributo non può superare il limite stabilito per le borse di studio di cui all'articolo 6.

4. I contributi straordinari sono erogati con deliberazione della Giunta regionale, previa valutazione da parte di una Commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale e composta da due funzionari dei Servizi scolastici dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione e da due funzionari del Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale, designati dai rispettivi Assessori. La Commissione valuta i singoli casi e formula proposte sia in ordine all'ammissibilità dell'intervento che all'entità del contributo, sulla base di idonea documentazione comprovante lo stato di necessità del richiedente e le spese sostenute.

Art. 12bis

(Servizio mensa per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado) (2d)

1. La Regione provvede all'erogazione del servizio di mensa per gli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado dipendenti dalla Regione e i percorsi di istruzione e formazione professionale attuati nel territorio regionale. (2e)

2. Il servizio di mensa deve essere funzionale alle esigenze derivanti dallo svolgimento delle attività didattiche e formative degli studenti, prevedendo anche modalità plurime di ristorazione.

3. La Regione concorre nella spesa per la fruizione del servizio di mensa a favore delle tipologie di studenti residenti in Valle d'Aosta individuate con deliberazione della Giunta regionale, ovvero a favore degli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado dipendenti dalla Regione non residenti in Valle d'Aosta, ma profughi di guerra, stranieri richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. (2f)

4. La Giunta regionale definisce, inoltre, con propria deliberazione:

a) le modalità di organizzazione del servizio di mensa;

b) le tipologie di utenti, in aggiunta agli studenti, che possono accedere al servizio di mensa e le relative quote di partecipazione alla spesa.

TITOLO IV

ALTRI INTERVENTI

Art. 13

(Contributi straordinari ai Comuni per le scuole materne locali e le scuole elementari sussidiate). (3)

1. A decorrere dall'anno scolastico 1998/99, compatibilmente con le disponibilità di bilancio della Regione, sono concessi contributi straordinari ai Comuni, a titolo di concorso nelle spese relative alla retribuzione del personale docente, per l'apertura di scuole materne locali e di scuole elementari sussidiate, in presenza delle seguenti condizioni:

a) ciascuna scuola sia ubicata ad un'altitudine superiore ai mille metri sopra il livello del mare ed a distanza di oltre dieci chilometri dalla corrispondente scuola regionale più vicina;

b) in ciascuna scuola vi siano, nell'anno scolastico cui si riferisce la richiesta di contributo, almeno tre alunni iscritti e frequentanti.

2. Le richieste di contributo, che devono dimostrare l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1, sono indirizzate alla struttura regionale competente in materia di diritto allo studio, che provvede all'istruttoria e all'assegnazione del contributo, suddividendo lo stanziamento di bilancio in parti uguali fra tutte le richieste ammissibili.

3. Il contributo relativo all'apertura di scuole sussidiate è concesso nella misura massima del settanta per cento del trattamento economico fondamentale iniziale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola per una unità di personale docente di scuola elementare, rapportato al periodo di effettiva apertura della scuola sussidiata stessa. Tale contributo è comprensivo del sussidio previsto dall'art. 348, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado).

4. La misura massima del contributo per l'apertura di scuole materne comunali è pari all'importo del trattamento economico fondamentale iniziale, maggiorato dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola per una unità di personale docente di scuola materna, rapportato al periodo di effettiva apertura delle scuole materne stesse.

Art. 14

(Contributi straordinari agli enti locali per l'acquisto di arredi scolastici).

1. Possono essere concessi contributi straordinari, compatibilmente con le disponibilità del bilancio della Regione, a favore dei comuni e dei consorzi dei comuni che non siano in grado di provvedervi interamente con le disponibilità dei relativi bilanci per l'acquisto di arredi scolastici per le scuole dell'obbligo.

2. Le richieste, da inoltrarsi entro il mese di luglio di ciascun anno, devono contenere:

a) relazione del direttore didattico e del preside sul fabbisogno di arredo scolastico;

b) elenco dei beni da acquistare con l'indicazione dei relativi prezzi;

c) deliberazione dell'organo competente dell'ente locale relativa all'acquisto, con indicazione della spesa prevista e della sua copertura.

3. [Le richieste, complete della documentazione di cui al comma 2, sono esaminate da una Commissione tecnica nominata dal presidente della Giunta regionale e composta da due funzionari dei Servizi scolastici dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, da un preside o direttore didattico designati dall'Assessore alla pubblica istruzione e un funzionario dell'Assessorato dei lavori pubblici designato dal rispettivo Assessore] (4).

4. [La commissione di cui al comma 3, sentiti, se del caso, i comuni interessati, forma il piano di ripartizione dei fondi, ed indica per ogni intervento l'importo del contributo regionale sulla base dei seguenti criteri:

a) l'entità del contributo non può superare il novanta per cento della spesa complessiva a carico del comune;

b) l'ammontare non può in ogni caso essere superiore al prodotto della quota base, aggiornata secondo l'indice annuale di inflazione ISTAT, moltiplicata per il coefficiente attribuito ad ogni quota, come da tabella allegato A alla presente legge;

c) la determinazione della percentuale del contributo è in funzione della disponibilità dello stanziamento annuale del bilancio della Regione;

d) il contributo non può essere attribuito allo stesso comune o consorzio di comuni per lo stesso motivo più di una volta nel corso di un decennio] (4a).

5. Il piano di ripartizione predisposto dalla Commissione è approvato dalla Giunta regionale. La liquidazione del contributo avviene dietro presentazione di documentazione dimostrativa degli acquisti effettuati.

Art. 14 bis

(Finanziamenti a enti locali o ad altre istituzioni educative per la realizzazione di interventi a supporto della normale attività didattica). (5)

1. Compatibilmente con le disponibilità del bilancio della Regione, possono essere disposti, su specifica richiesta, trasferimenti ad enti locali e ad istituzioni aventi finalità educative per la copertura, anche totale, degli oneri sostenuti per l'organizzazione di iniziative di assistenza agli alunni in attività parascolastiche o di doposcuola, rientranti in un progetto educativo di integrazione della normale attività didattica.

2. Al trasferimento dei fondi per gli interventi di cui al comma 1 si provvede con deliberazione della Giunta regionale, su presentazione di fatture ovvero di documentato rendiconto delle spese sostenute.

Art. 15

(Contributi di studio ad insegnanti per la frequenza di corsi estivi di perfezionamento linguistico).

1. Sono istituiti contributi di studio per la frequenza durante i mesi estivi di corsi di perfezionamento linguistico all'estero a favore di docenti che:

a) siano effettivamente in servizio presso le scuole della Regione con esclusione di qualsiasi altra forma di utilizzazione diversa dall'effettivo insegnamento;

b) siano residenti ed effettivamente domiciliati in Valle d'Aosta;

c) non abbiano rinunciato in passato per due volte ad analoghe sovvenzioni;

d) non abbiano presentato domanda di trasferimento in scuole situate fuori del territorio della Regione.

2. Per le procedure si osservano le disposizioni di cui all'articolo 4.

Art. 16

(Finanziamenti alle scuole della regione per la realizzazione di iniziative connesse ad innovazioni educative di carattere linguistico). (6)

Art. 16 bis

(Finanziamenti per attività ed iniziative parascolastiche ed interscolastiche promosse dalle scuole della Regione). (7)

Art. 16 ter

(Finanziamenti alle scuole della Regione per viaggi di istruzione di valenza naturalistica ed ambientale). (7a)

Art. 17

(Finanziamenti alle scuole della Regione per l'aggiornamento obbligatorio dei docenti). (8)

Art. 18

(Finanziamenti alle scuole della Regione per sussidi didattici e materiale didattico di consumo). (9)

Art. 19

(Finanziamenti a favore della comunità Walser per l'organizzazione di iniziative volte alla conservazione del patrimonio linguistico locale).

1. Possono essere concessi finanziamenti annuali, compatibilmente con le disponibilità del bilancio della Regione, a favore del Centro studi e cultura Walser di Gressoney-Saint-Jean ovvero dei comuni della Comunità Walser per l'organizzazione di corsi di lingua tedesca per gli alunni delle scuole locali.

2. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1 è disposta con deliberazione della Giunta regionale in due rate, la prima pari al settanta per cento della spesa preventivata all'avvio delle iniziative, la seconda a saldo al termine dei corsi, previa presentazione di rendiconti.

Art. 19bis

(Finanziamenti a favore del Centro territoriale permanente per l'istruzione e la formazione in età adulta) (9a)

1. Per il funzionamento e la realizzazione delle attività promosse dal Centro territoriale permanente per l'istruzione e la formazione in età adulta, istituito ai sensi dell'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455 (Educazione in età adulta. Istruzione e formazione), la Regione concede finanziamenti annuali, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio.

2. Il finanziamento è erogato all'istituzione scolastica che costituisce il riferimento didattico ed amministrativo del Centro di cui al comma 1.

3. L'entità del finanziamento e le relative modalità di concessione ed erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 20

(Finanziamenti per l'organizzazione di corsi volti a favorire il completamento dell'obbligo scolastico da parte degli adulti e di corsi di lingue per soggetti in situazioni di marginalità sociale)(10).

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21

(Disposizioni transitorie).

1. Per i concorsi già banditi e per gli interventi già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge si applica la regolamentazione vigente all'atto dell'inizio della procedura.

2. Limitatamente all'anno 1993, i termini di cui all'art. 13, comma 2 e 14, comma 2 sono fissati al mese di ottobre.

Art. 22

(Disposizioni finanziarie).

1. L'onere per l'applicazione del Titolo III della presente legge, valutato in annue lire 770.000.000, graverà a decorrere dall'anno 1994 sul capitolo corrispondente al capitolo 55540 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 che assumerà la seguente denominazione: " Concessione di borse, premi, contributi e sussidi straordinari di studio e conferimento di posti gratuiti e semigratuiti in collegi e Convitti della Regione.

2. L'onere per l'applicazione del Titolo IV della presente legge, valutato in annue lire 2.490.000.000, graverà a decorrere dall'anno 1994:

- per lire 1.350.000.000 sui capitoli corrispondenti ai sottoelencati capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993, nelle misure a fianco riportate:

- capitolo 55960 (articolo 15) lire 60.000.000

- capitolo 55920 (articolo 17) lire 330.000.000

- capitolo 56340 (articolo 18, comma uno lettera a), e comma tre) lire 900.000.000

- capitolo 55145 (articolo 18, comma uno lettera b) lire 60.000.000

- per lire 1.140.000.000 sui seguenti capitoli da istituire sul bilancio di previsione della Regione a partire dall'anno 1994 con le denominazioni specificate appresso e nelle misure a fianco indicate:

- "Contributi straordinari agli enti locali per il funzionamento di scuole materne " (articolo 13) lire 100.000.000

- "Contributi straordinari agli enti locali per l'acquisto di arredi scolastici " (articolo 14) lire 750.000.000

- "Finanziamenti alle scuole della Regione per la realizzazione di iniziative connesse ad innovazioni educative di carattere linguistico " (articolo 16) lire 220.000.000

- "Finanziamenti per l'organizzazione di iniziative volte alla conservazione del patrimonio linguistico, a favorire il completamento dell'obbligo scolastico da parte degli adulti e di soggetti in situazione di marginalità sociale " (artt. 19-20) lire 70.000.000

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvederà per gli anni 1994 e 1995 mediante utilizzo degli stanziamenti complessivamente iscritti per i medesimi anni ai capitolo 55540 e 55660 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1993/1995.

4. Alla copertura dell'onere di cui al comma 2 si provvederà per gli anni 1994 e 1995:

- quanto ad annue lire 1.320.000.000 mediante utilizzo per corrispondente complessivo importo delle risorse iscritte ai capitoli 55960, 55920, 56340 e 55145 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1993/1995;

- quanto ad annue lire 1.170.000.000 mediante utilizzo, per gli importi indicati, degli stanziamenti iscritti ai seguenti capitoli nel medesimo bilancio pluriennale: capitolo 56660 per lire 670.000.000 e capitolo 55270 per lire 500.000.000.

5. All'eventuale determinazione dell'onere per gli anni successivi si provvederà a norma dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90(Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta), con la legge di bilancio.

Allegato - (Omissis).

____________________________________________

(01) Numero inserito dall'art. 26, comma 1, della L.R. 10 dicembre 2010, n. 40.

(02) Numero inserito dal comma 1 dell'art. 40 della L.R. 11 febbraio 2020, n. 1.

(03) Lettera abrogata dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 2021, n. 24.

Nella formulazione originaria, la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 recitava:

"b) conferimento di posti gratuiti e semigratuiti presso collegi e convitti della Regione;".

(1) Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 8 settembre 1999, n. 26.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera e), del comma 1, dell'articolo 2 recitava:

"e) contributi agli enti locali per il funzionamento di scuole materne e per l'acquisto di arredi scolastici;".

(1a) Lettera aggiunta dall'art. 39, comma 1, della L.R. 12 dicembre 2007, n. 32.

(1b) Comma così sostituito dall'art. 45 della L.R. 11 dicembre 2002, n. 25.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1, dell'articolo 3 recitava:

"1. Il Consiglio regionale stabilisce ogni anno un tetto di reddito per l'ammissione alle diverse provvidenze nonché i criteri per la formazione di eventuali graduatorie.".

(1c) Comma abrogato dall'art. 4, comma 2, della L.R. 15 dicembre 2006, n. 30.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3, dell'articolo 3 recitava:

"3. Il limite massimo di reddito imponibile lordo complessivo del nucleo familiare di provenienza non può superare la cifra di lire 40.000.000 con riferimento all'anno 1994, aggiornato annualmente secondo l'indice d'inflazione ISTAT Qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi sono calcolati nella misura del sessanta per cento con successiva detrazione dell'aliquota per ogni figlio e coniuge a carico.".

(1d) Lettera così sostituita dall'art. 22, comma 1, della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera c), del comma 1, dell'articolo 6 recitava:

"c) iscritti e frequentanti regolarmente gli istituti tecnici industriali con sede fuori dalla Regione di indirizzi diversi da quelli esistenti in Valle d'Aosta;".

(1e) Articolo inserito dall'art. 26, comma 2, della L.R. 10 dicembre 2010, n. 40.

(2) Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 1 agosto 1994, n. 37.

(2a) Lettera così sostituita dall'art. 22, comma 2, della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera d), del comma 1, dell'articolo 8 recitava:

"d) che non intendano frequentare colonie estive all'estero per le quali sono previsti appositi contributi da parte dell'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale;".

(2b) Articolo abrogato dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 2021, n. 24.

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 era già stata modificata dal comma 1 dell'art. 8 della L.R. 11 febbraio 2020, n. 3, nel modo seguente:

"a) che siano residenti in Valle d'Aosta da almeno un anno, con priorità per i residenti in un Comune diverso da quello sede del collegio o convitto;".

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 era già stata modificata dal comma 2 dell'art. 8 della L.R. 11 febbraio 2020, n. 3, nel modo seguente:

"c) che appartengano a nuclei familiari di disagiate condizioni economiche, secondo i limiti massimi di reddito determinati annualmente con deliberazione della Giunta regionale.".

Il comma 2 dell'articolo 10 era già stato abrogato dal comma 3 dell'art. 8 della L.R. 11 febbraio 2020, n. 3.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 10 recitava:

Art. 10

(Conferimento di posti gratuiti e semigratuiti presso collegi e convitti della Regione)

1. Per ogni anno scolastico sono conferiti posti gratuiti e semigratuiti presso collegi e convitti della Regione per la frequenza di scuole secondarie di 1o e secondo grado della Regione a alunni e studenti:

a) che siano residenti in Valle d'Aosta da almeno un anno;

b) che abbiano conseguito la promozione alla classe superiore, secondo parametri di merito definiti nel bando di concorso;

c) che appartengano a nuclei familiari di disagiate condizioni economiche, secondo i limiti massimi di reddito determinati annualmente con deliberazione del Consiglio regionale.

2. Il numero dei posti è determinato con decreto dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione sulla base delle indicazioni fornite dalle direzioni dei collegi e convitti interessati.

3. La Giunta regionale può disporre nel limite del dieci per cento dei posti messi a concorso il conferimento di posti straordinari in favore di alunni e studenti che, pur sprovvisti di qualcuno dei requisiti di cui al comma 1, si trovino in particolari situazioni familiari di bisogno.".

(2c) Articolo inserito dal comma 2 dell'art. 40 della L.R. 11 febbraio 2020, n. 1.

(2d) Articolo inserito dall'art. 39, comma 2, della L.R. 12 dicembre 2007, n. 32.

(2e) Comma modificato dal comma 3 dell'art. 40 della L.R. 11 febbraio 2020, n. 1.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 12 bis recitava:

"1. La Regione provvede all'erogazione del servizio di mensa per gli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado dipendenti dalla Regione.".

(2f) Comma modificato dal comma 1 dell'articolo 36 della L.R. 21 dicembre 2022, n. 32.

Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 12bis recitava:

"3. La Regione concorre nella spesa per la fruizione del servizio di mensa a favore delle tipologie di studenti residenti in Valle d'Aosta individuate con deliberazione della Giunta regionale.".

(3) Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 8 settembre 1999, n. 26.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 13 recitava:

"(Contributi straordinari agli enti locali per il funzionamento di scuole materne)

1. Possono essere concessi contributi straordinari, compatibilmente con le disponibilità del bilancio della Regione, a favore dei comuni per il funzionamento di scuole materne locali, in presenza delle seguenti condizioni:

a) che non sia stata istituita nel territorio del comune una sezione di scuola materna regionale ai sensi della legge regionale 3 agosto 1972, n. 22, recante norme integrative della legge statale 18 marzo 1968, n. 444, riguardanti l'istituzione delle scuole materne nella regione autonoma della Valle d'Aosta, e successive modificazioni;

b) che vi siano per l'anno scolastico cui si riferisce la domanda di contributo almeno due bambini iscritti e frequentanti.

2. Le richieste, da inoltrarsi entro il mese di luglio di ciascun anno, devono contenere la previsione di spesa, nonché l'indicazione del numero di bambini iscritti per l'anno scolastico cui si riferisce la domanda di contributo.

3. L'erogazione del contributo, limitato esclusivamente al rimborso delle spese relative al personale docente (stipendi e oneri a carico del datore di lavoro), è disposta con deliberazione della Giunta regionale in due rate, la prima pari al cinquanta per cento della spesa preventivata entro il 31 dicembre, la seconda a saldo, previa presentazione di rendiconti.".

(4) Comma abrogato dall'art. 7 del R.R. 17 agosto 1999, n. 3, limitatamente all'istituzione della Commissione tecnica per i contributi agli enti locali per l'acquisto di arredi scolastici.

(4a) Comma abrogato dall'art. 7 del R.R. 17 agosto 1999, n. 3, limitatamente all'istituzione della Commissione tecnica per i contributi agli enti locali per l'acquisto di arredi scolastici.

(5) Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 1 agosto 1994, n. 37.

(6) Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 26 luglio 2000, n. 19, con effetto a decorrere dal 1° settembre 2000.

L'articolo 16 era già stato modificato nel modo seguente dall'art. 6 della L.R. 1 agosto 1994, n. 37:

"1. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 68/1993 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Possono altresì essere assegnati, secondo le modalità indicate al comma 2, ulteriori fondi per l'attuazione da parte delle istituzioni scolastiche di progetti educativo-didattici a carattere linguistico. Tali fondi sono destinati:

a) a copertura totale delle spese derivanti dal supporto di esperti e dall'acquisto di materiale didattico e di facile consumo;

b) a copertura parziale qualora la quota di fondi disponibili non risultasse sufficiente a sovvenzionare il totale delle spese; in tal caso l'ammontare della provvidenza è stabilito proporzionalmente al numero di richieste pervenute al fine di assicurare il finanziamento di almeno una iniziativa per scuola.""

Nella formulazione originaria, l'articolo 16 recitava:

"(Finanziamenti alle scuole della regione per la realizzazione di iniziative connesse ad innovazioni educative di carattere linguistico)

1. Nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio possono essere assegnati fondi alle istituzioni scolastiche della Regione per la realizzazione, nell'ambito dei programmi di interventi educativo - didattici bilingui formulati dai competenti organi collegiali scolastici in relazione all'applicazione nelle scuole regionali del disposto statutario degli artt. 39 e 40, di periodi di inserimento delle classi in scuole francofone.

2. Al trasferimento dei fondi di cui al comma 1 si provvede con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente sezione del Consiglio scolastico regionale, in due rate, la prima pari al settanta per cento della spesa preventivata all'avvio delle iniziative, la seconda a saldo, al termine delle esperienze, previa presentazione di rendiconti.".

(7) Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 26 luglio 2000, n. 19, con effetto a decorrere dal 1° settembre 2000.

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 7 della L.R. 1 agosto 1994, n. 37, l'articolo 16 bis recitava:

"(Finanziamenti per attività ed iniziative parascolastiche ed interscolastiche promosse dalle scuole della Regione)

1. Possono essere concessi finanziamenti integrativi alle scuole di ogni ordine e grado della Regione per l'effettuazione di soggiorni di studio all'estero, di scambi scolastici, di attività a carattere sportivo-ricreativo e di altre iniziative analoghe.

2. I modi e i tempi di presentazione delle domande per l'accesso alle provvidenze sono stabiliti con circolari annuali dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione.

3. L'entità dei finanziamenti, il cui ammontare è compreso tra il trentacinque per cento ed il settanta per cento della spesa globale effettivamente sostenuta, è determinata in base ai seguenti criteri:

a) numero di richieste presentate, con priorità per le iniziative da svolgersi in paesi francofoni;

b) tra più attività programmate da una stessa scuola, è accordata la priorità a quella iniziativa che riveste carattere sussidiario e complementare di sperimentazioni in atto;

c) in caso di insufficienza di fondi disponibili, è accordata la precedenza alle iniziative proposte da scuole che in passato non hanno fruito o hanno fruito in misura minore di finanziamenti integrativi per le stesse attività.

4. Al trasferimento dei fondi per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 si provvede con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente sezione del Consiglio scolastico regionale, in due rate: un acconto, in misura non superiore al settanta per cento della sovvenzione, all'atto dell'ammissione a finanziamento, il saldo a spese avvenute, su presentazione di rendiconti.".

(7a) Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 26 luglio 2000, n. 19, con effetto a decorrere dal 1° settembre 2000.

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 7 della L.R. 1 agosto 1994, n. 37, l'articolo 16 ter recitava:

"(Finanziamenti alle scuole della Regione per viaggi di istruzione di valenza naturalistica ed ambientale)

1. Nei limiti degli appositi stanziamenti annuali di bilancio possono essere assegnati fondi alle istituzioni scolastiche della Regione per la realizzazione di viaggi di istruzione di valenza naturalistica ed ambientale.

2. Le indicazioni sugli obiettivi e lo svolgimento dei viaggi di cui al comma 1, nonché le modalità e i tempi di presentazione delle domande per l'accesso alle provvidenze sono stabilite con circolare annuale dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione, d'intesa con l'Assessore regionale all'ambiente, territorio e trasporti.

3. L'entità dei finanziamenti è compresa tra il trentacinque per cento e il settanta per cento delle spese globali effettivamente sostenute.

4. L'ammissione a concessione delle provvidenze e l'entità delle stesse sono proposte dal Servizio tutela dell'ambiente, che cura l'istruttoria delle domande, alla competente sezione del Consiglio scolastico regionale e sono determinate in base ai seguenti criteri:

a) numero di richieste presentate;

b) pertinenza con le indicazioni di cui al comma 2;

c) entità del fondo disponibile.

5. Al trasferimento dei fondi di cui al comma 1 si provvede con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente sezione del Consiglio scolastico regionale, in due rate: un acconto in misura non superiore al settanta per cento della sovvenzione all'atto dell'ammissione a contributo, il saldo a spese avvenute, su presentazione di rendiconti.".

(8) Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 26 luglio 2000, n. 19, con effetto a decorrere dal 1° settembre 2000.

Nella formulazione originaria, l'articolo 17 recitava:

"(Finanziamenti alle scuole della Regione per l'aggiornamento obbligatorio dei docenti)

1. Nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio possono essere assegnati fondi direttamente alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Regione per la realizzazione di attività di aggiornamento destinate al personale docente.

2. Al trasferimento dei fondi di cui al comma 1 si provvede con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente sezione del Consiglio scolastico regionale.

3. Alla liquidazione delle spese per le finalità di cui al comma 1 provvedono le istituzioni scolastiche interessate ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 5 novembre 1976, n 47 (Organi collegiali a livello di circolo didattico e di istituto delle scuole elementari, secondarie ed artistiche della regione), e delle istruzioni amministrativo - contabili emanate ai sensi del medesimo articolo 14.".

(9) Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 26 luglio 2000, n. 19, con effetto a decorrere dal 1° settembre 2000.

L'articolo 18 era già stato modificato nel modo seguente dall'art. 8 della L.R. 1 agosto 1994, n. 37:

"1. Dopo il comma 5 dell'articolo 18 della l.r. 68/1993 è aggiunto il seguente:

"5 bis. Possono essere disposte, secondo le modalità indicate al comma 4 e nei limiti del fondo disponibile, ulte-riori assegnazioni di finanziamenti integrativi alle scuole di ogni ordine e grado della Regione per l'acquisizione di particolari sussidi didattici non inventariabili al fine di attuare, nell'ambito di progetti ad estensione regionale, esperienze metodologiche ad integrazione della normale attività didattica.""

Nella formulazione originaria, l'articolo 18 recitava:

"(Finanziamenti alle scuole della Regione per sussidi didattici e materiale didattico di consumo)

1. Nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio possono essere assegnati fondi direttamente alle scuole materne regionali e alle scuole secondarie di secondo grado della Regione per:

a) l'acquisto, il rinnovo e la conservazione di:

1) sussidi didattici, compresi quelli audiovisivi, il materiale ludico e di arredamento scolastico, nonché le dotazioni librarie;

2) attrezzature scientifiche ed informatiche;

b) l'acquisto straordinario di materiale didattico di consumo.

2. L'ammontare del finanziamento regionale è determinato sulla base dei seguenti criteri:

a) popolazione scolastica;

b) numero di sezioni o classi;

c) esigenze dei diversi tipi di scuola e istituto.

3. Possono altresì essere assegnati fondi direttamente alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della regione per l'acquisto di ausili didattici a favore di alunni e studenti portatori di handicap.

4. Al trasferimento dei fondi di cui ai commi 1 e 3 si provvede con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente sezione del Consiglio scolastico regionale.

5. Alla liquidazione delle spese per le finalità di cui ai commi 1 e 3 provvedono le istituzioni scolastiche interessate ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47 e delle istruzioni amministrativo - contabili emanate ai sensi del medesimo articolo 14.".

(9a) Articolo inserito dall'art. 38, comma 1, della L.R. 15 dicembre 2006, n.30.

(10) Articolo abrogato dall'art. 38, comma 2, lettera a), della L.R. 15 dicembre 2006, n.30.

Nella formulazione originaria, l'articolo 20 recitava:

"(Finanziamenti per l'organizzazione di corsi volti a favorire il completamento dell'obbligo scolastico da parte degli adulti e di corsi di lingue per soggetti in situazioni di marginalità sociale)

1. Possono essere concessi finanziamenti annuali, compatibilmente con le disponibilità del bilancio della Regione, a favore del Centro di documentazione del Comitato sindacale unitario di Aosta per:

a) il funzionamento dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori;

b) lo svolgimento di corsi monografici per adulti;

c) la gestione di corsi di lingue per lavoratori stranieri.

2. Possono altresì essere concessi finanziamenti straordinari, compatibilmente con le disponibilità del bilancio della Regione, a favore di istituzioni scolastiche regionali per la realizzazione di progetti di insegnamento individualizzato per l'apprendimento delle lingue italiana e francese destinati ad alunni stranieri, in particolare di aree extracomunitarie. 3. L'erogazione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2 è disposta con deliberazione della Giunta regionale in due rate, la prima pari al settanta per cento della spesa preventivata all'avvio delle iniziative, la seconda a saldo al termine dei corsi, previa presentazione di rendiconti.".