Legge regionale 12 novembre 1990, n. 68 - Testo storico

Legge regionale n. 68 del 12 11 1990

Bollettino ufficiale 13 11 1990 n. 46

Intervento della Regione Autonoma Valle d’Aosta a sostegno della candidatura per l’organizzazione dei Giochi Olimpici invernali 1998.

Art. 1

(Finalità )

1. La Regione Autonoma Valle d’Aosta adotta un programma di attività e partecipa con proprie risorse finanziarie alla realizzazione d’iniziative volte a promuovere la

candidatura della Città di Aosta per l’organizzazione dei Giochi olimpici invernali 1998, nonché a conseguire un più efficace e completo sviluppo delle potenzialità promozionali e pubblicitarie connesse alla candidatura stessa.

Art. 2

(Programma degli interventi)

1. Per l’attuazione delle finalità di cui all’articolo 1, la

Giunta regionale, alla quale sono demandati i relativi provvedimenti di spesa, si avvale, quale organo consultivo e

propositivo, del Comitato promotore che sarà costituito per

il sostegno della candidatura della Città di Aosta per i Giocgi olimpici invernali 1998. Il Comitato propone alla Giunta regionale un programma di interventi finalizzato alla

promozione della suddetta candidatura e formula altresì proposte per l’adozione degli atti e per l’assunzione delle iniziative necessarie per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1.

2. Per l’espletamento dei compiti di cui al comma uno il Comitato di avvale normalmente della collaborazione degli uffici dell’Assessorato regionale del Turismo, Urbanistica e

Beni Culturali; la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, potrà, per le medesime inalità e, più in generale, per il conseguimento degli obiettivi di cui all’art¿ 1, fare ricorso a ifonee consulenze e collaborazioni esterne, sulla base di convenzioni che ne definiscano modalità e scadenze.

3. L’Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali relazione trimestralmente alle Commissioni consiliari competenti in merito alle proposte di intervento, alle iniziative intraprese ed alle spese effettuate.

Art. 3

(Abrogazione)

1. È abrogata la legge regionale 29 agosto 1990, n. 67, concernente: " Intervento regionale per il sostegno della candidatura per l’organizzazione dei Giochi Olimpici invernali 1998 ".

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. L’onere derivante dall’applicazione della presente

legge, previsto in complessivi 4.000 milioni, di cui Lire 1.500 milioni nel 1990 e Lire 2.500 milioni nel 1991, graverà sul cap. 47551, di nuova istituzione, del bilancio preventivo della Regione per l’esercizio 1990 e sul corrispondente capitolo dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell’onere di cui al primo comma si provvede:

a) per l’anno 1990 mediante l’iscrizione di maggiori entrate previste sul capitolo 300 del bilancio di previsione

per il corrente esercizio derivanti dalle tasse di concessione della Casa da Gioco di Saint - Vincent;

b) per l’anno 1991 mediante utilizzo per lire 2.500 milioni delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2

" altri oneri non ripartibili " del bilancio pluriennale 1990/ 1992.

Art. 5

(Variazioni di bilancio)

ARTICOLO 5 SUBARTICOLO 1

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

ARTICOLO 5 SUBARTICOLO 2

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte entrata

In aumento

Cap. 300 " Tassa di concessione della Casa da Gioco di Saint - Vinvent Lire 1.500.000.000

ARTICOLO 5 SUBARTICOLO 3

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

OMISSIS

Parte Spesa

In aumento

Cap. 47551 (di nuova istituzione)

Programma regionale 2.2.4.10.

Codificazione: 2.1.1.4.2.2.08.09.02

" Spese per la candidatura della Città di Aosta

nell’organizzazione dei Giochi olimpici

invernali nel 1998

LR 12 novembre 1990, n. 68 "

Lire 1.500.000.000

Art. 6

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del

terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di

osservarla e di farla osservare come

legge della Regione Autonoma Valle

d'Aosta.

Aosta, 12 novembre 1990.