Legge regionale 12 dicembre 1986, n. 68 - Testo storico

Legge regionale n. 68 del 12 12 1986

Bollettino ufficiale 24 12 1986 n. 17, 1° S.S. al n. 31 del 22 12 1986

Autorizzazione di maggiore spesa per l'applicazione della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, e successive modificazioni, concernente la concessione di provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi e altre opere alpine).

Art. 1

1. Per l'applicazione della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, e successive modificazioni, concernente la concessione di provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi e altre opere alpine) č autorizzata, limitatamente all'esercizio 1986, la maggiore spesa di Lire 500 milioni, il cui onere graverą sul capitolo 37350 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1986.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di L. 500.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " a valere sull'intervento previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione per l'esercizio 1986 relativo all'esperimento pilota per la realizzazione di una centrale idroelettrica; su detto intervento rimane disponibile la somma di L. 350.000.000.

Art. 2

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1986 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " L. 500.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 37350 " Contributi e sussidi ad imprese per l'incremento e la conservazione del patrimonio alpinistico " L. 500.000.000

- LR 10 gennaio 1961, n. 2

- LR 9 maggio 1963, n. 11

- LR 12 dicembre 1986, n. 68

Art. 3

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.