Legge regionale 19 dicembre 1978, n. 68 - Testo storico

Legge regionale n. 68 del 19 12 1978

Bollettino ufficiale 29 12 1978 n. 13

Applicazione del DPR 14 settembre 1978, n. 567, al personale scolastico della Valle d’Aosta.

Art. 1

Il lavoro straordinario per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche e delle istituzioni educative della Regione è autorizzato, con le modalità e secondo i criteri indicati nel DPR 14 settembre 1978, n. 567, entro i limiti di spesa che saranno fissati annualmente con la legge di bilancio.

L’autorizzazione per ciascuna istituzione scolastica è disposta dal Sovraintendente agli studi, sentito il consiglio scolastico regionale, in conformità dell’articolo 2 del citato DPR 14 settembre 1978, n. 567.

La delegazione sindacale di cui al suddetto articolo 2 è composta di un elemento per ciascuno dei sindacati più rappresentativi su base regionale.

Al termine di ogni anno finanziario il Sovraintendente agli studi presenterà una circostanziata relazione finale alla Giunta regionale, redatta secondo le procedure e le indicazioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 3 del DPR 14 settembre 1978, n. 567.

La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario per il personale contemplato dalla presente legge è quella stabilita con norme dello Stato per il corrispondente personale in servizio nel restante territorio nazionale.

Eventuali autorizzazioni di prestazioni straordinarie indilazionabili, contemplate dall’articolo 11 del DPR 14 settembre 1978, n. 567, potranno essere disposte con motivato provvedimento della Giunta regionale. In tal caso la relativa spesa sarà iscritta ai pertinenti capitoli del bilancio della Regione, previo prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese impreviste, deliberato dalla Giunta regionale e da convalidare con legge regionale.

Alle prestazioni effettuate dal 1° gennaio 1978 alla data di entrata in vigore della presente legge si applica la norma di cui all’articolo 15 del DPR 14 settembre 1978, n. 567.

Il lavoro straordinario del personale scolastico non docente continua ad essere disciplinato dalle vigenti norme per il personale degli uffici della Regione.

Art. 2

Per l’anno finanziario 1978 è autorizzata, per la remunerazione delle prestazioni straordinarie contemplate nella presente legge, la spesa annua di L. 37.950.000, così ripartita:

Cap. 6038 - compensi per lavoro straordinario scuole materne L. 450.000

Cap. 6130 - compensi per lavoro straordinario scuole elementari L. 12.550.000

Cap. 6240 - compensi per lavoro straordinario scuole secondarie di 1° grado L. 13.300.000

Cap. 6350 - compensi per lavoro straordinario scuole secondarie di 2° grado L. 8.350.000

Cap. 6460 - compensi per lavoro straordinario istituti e scuole di istruzione professionale L. 3.300.000

Totale L. 37.950.000

Alla copertura del maggior onere derivante dall’applicazione della presente legge, previsto in L. 10.000.000, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti ai capitoli 6038 e 7150 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1978.

Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei corrispondenti bilanci.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 6038 - compensi per lavoro straordinario scuole materne L. 2.550.000

Cap. 7150 - contributi e sussidi per attività scolastiche e parascolastiche L. 7.450.000

Totale variazioni in diminuzione L. 10.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 6130 - compensi per lavoro straordinario scuole elementari L. 5.050.000

Cap. 6240 - compensi per lavoro straordinario scuole secondarie di 1° grado L. 300.000

Cap. 6350 - compensi per lavoro straordinario scuole secondarie di 2° grado L. 3.350.000

Cap. 6460 - compensi per lavoro straordinario istituti e scuole di istruzione professionale L. 1.300.000

Totale variazioni in aumento L. 10.000.000

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.