Legge regionale 21 dicembre 1977, n. 68 - Testo storico

Legge regionale n. 68 del 21 12 1977

Bollettino ufficiale 30 12 1977 n. 12

Aumento, limitatamente all’anno 1977, della spesa per l’applicazione delle leggi regionali 28 giugno 1962, n. 13, e 30 agosto 1970, n. 24, recanti norme per il risanamento del bestiame affetto da brucellosi, tubercolosi e mastiti.

Art. 1

È autorizzata, limitatamente all’anno 1977, la maggiore spesa di lire duecentomilioni per l’applicazione delle leggi regionali 28 giugno 1962, n. 13, e 30 agosto 1970, n. 24, recanti provvidenze per il risanamento del bestiame affetto da brucellosi, tubercolosi e mastiti.

Art. 2

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverà sul capitolo 3850 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1977, previo prelievo di pari somma dal capitolo 2745 della parte Spesa del bilancio stesso.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 3850 - Spese per la bonifica sanitaria del bestiame L. 200.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 2745 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - Allegato F) L. 200.000.000

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.