Legge regionale 20 dicembre 1976, n. 68 - Testo storico

Legge regionale n. 68 del 20 12 1976

Bollettino ufficiale 30 12 1976 n. 14

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo bimestre dell’anno finanziario 1977.

Art. 1

È autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1977 fino a quando sia entrata in vigore la legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione per l’anno stesso e, comunque, non oltre il 28 febbraio 1977.

Art. 2

L’approvazione e l’impegno di spese durante l’esercizio provvisorio non potranno superare mensilmente un dodicesimo dell’importo delle spese previste nei vari capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1976, approvato con legge regionale 26 aprile 1976, n. 14, e successive modificazioni.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.