Legge regionale 29 agosto 1990, n. 67 - Testo storico

Legge regionale n. 67 del 29 08 1990

Bollettino ufficiale 25 9 1990 n. 39

Intervento regionale per il sostegno della candidatura per l’organizzazione dei Giochi olimpici invernali 1998.

Art. 1

1. Al fine di conseguire un più efficace e completo utilizzo delle potenzialità promozionali e pubblicitarie connesse alla candidatura della Città di Aosta per l’organizzazione dei Giochi olimpici invernali 1998, la Regione Valle d’Aosta è autorizzata a intervenire finanziariamente mediante l’erogazione di contributi a favore del Comitato costituito per il sostegno della candidatura stessa.

2. I contributi sono approvati con delibera della Giunta regionale, previo esame dei programmi all’uopo redatti dal Comitato di cui al primo comma e possono essere concessi anche ratealmente, in relazione alle esigenze organizzative del Comitato.

3. Il Comitato dovrà semestralmente presentare alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente un rendiconto delle spese sostenute nonché una relazione illustrante le attività svolte e i risultati conseguiti.

Art. 2

1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, previsto in complessivi 4.000 milioni, di cui lire 2.000 milioni nel 1990 e lire 2.000 milioni nel 1991, graverà sul cap. 47550, di nuova istituzione, del bilancio preventivo della Regione per l’esercizio 1990 e sul corrispondente capitolo dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell’onere di cui al primo comma si provvede:

a) per l’anno 1990 mediante l’iscrizione di maggiori entrate previste sul capitolo 300 del bilancio di previsione per il corrente esercizio derivanti dalle tasse di concessione della Casa da Gioco di Saint-Vincent;

b) per l’anno 1991 mediante utilizzo per lire 2.000 milioni delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. " altri oneri non ripartibili " del bilancio pluriennale 1990/1992.

Art. 3

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1990 sono appartate le seguenti variazioni:

Parte entrata

In aumento

Cap. 300 " Tassa di concessione della Casa da Gioco di Saint-Vincent " Lire 2.000.000.000

Parte Spesa

In aumento

Cap. 47550 (di nuova istituzione)

Programma regionale 2.2.4.10

Codificazione: 2.1.1.6.2.2.08.09.02

" Contributi al Comitato per il sostegno della candidatura per l’organizzazione dei Giochi olimpici invernali 1998 LR 29 agosto 1990, n. 67 " Lire 2.000.000.000

Art. 4

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.