Legge regionale 19 ottobre 1989, n. 67 - Testo storico

Legge regionale n. 67 del 19 10 1989

Bollettino ufficiale 31 10 1989 n. 47

Coltivazione di cave e torbiere e relativa Polizia Mineraria

TITOLO I

(Disposizioni generali)

Art. 1

(Ambito di applicazione della legge)

1. La Regione Autonoma Valle d’Aosta disciplina, nell’ambito del proprio territorio, in conformità alle norme statutarie ed all’articolo 26 del DPR 22 febbraio 1982, n. 182, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale, l’attività di coltivazione delle cave e torbiere, fermo restando quanto disposto dalla legge regionale 22 dicembre 1987, n. 108, recante norme per il recupero dei materiali inerti naturali ai fini delle opere pubbliche e per il riassetto delle escavazioni abbandonate.

2. Ai fini dell’applicazione della presente legge costituiscono attività di cava i lavori di coltivazione dei giacimenti delle sostanze minerali industrialmente utilizzabili, non classificate nella prima categoria ai sensi dell’articolo 2 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, concernente norme per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere, nonché ogni altro intervento sul ruolo che comporti utilizzazione industriale di materiale di cava estratto, con esclusione delle cave e delle altre attività di lavorazione del marmo e delle pietre affini per uso ornamentale.

3. È esclusa dalla presente normativa, l’attività di estrazione e lavorazione del marmo e delle pietre affini per uso ornamentale, di cui alla legge regionale 17 giugno 1988, n. 51.

Art. 2

(Attività estrattive e piano regionale delle attività estrattive)

1. L’autorizzazione ad esercitare l’attività estrattiva è rilasciata nel rispetto del piano regionale o dei piani regionali approvati in dipendenza della legge regionale 22 dicembre 1987, n. 108, salvo quanto previsto ai successivi articoli 12 e 20.

Art. 3

(Esercizio delle funzioni amministrative in materia di cave e torbiere)

1. L’autorizzazione relativa alla prosecuzione delle attività estrattive, all’apertura di nuove cave o torbiere, agli ampliamenti ed ai subingressi nelle coltivazioni, nonché alle opere ed agli impianti fissi a servizio della coltivazione, è di competenza della Giunta regionale, sentito il parere dei Comuni interessati e della Commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 5.

2. Per le zone soggette a vincoli a carattere pubblicistico, di competenza regionale sia propria sia delegata, la Giunta regionale provvede al diniego o al rilascio dell’autorizzazione ed in questo secondo caso della anche le prescrizioni relative alla tutela dei vincoli esistenti, essendo tale unico provvedimento assorbente ogni altro intervento amministrativo preposto a tutela dei vincoli in oggetto, fermo quanto disposto al quarto e quinto comma dell’articolo 1 della Legge 8 agosto 1985, n. 431, concernente disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

TITOLO II

(Autorizzazioni e concessioni)

CAPO I

(Procedura di autorizzazione)

Art. 4

(Domanda di autorizzazione)

1. Le domande di autorizzazione per le cave o torbiere devono essere presentate all’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, Ufficio Miniere e Cave e contenere i seguenti dati:

a) la generalità ed il domicilio per le persone fisiche; il nome sociale, la sede e le generalità del legale rappresentante per le Società;

b) l’ubicazione della cava o della torbiera e l’indicazione della dimensione dell’area oggetto della domanda;

c) il materiale o i materiali da coltivare;

d) il periodo di tempo per cui viene richiesta l’autorizzazione.

2. La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati in duplice copia, che ne costituiscono parte integrante:

a) progetto di coltivazione che illustri le opere da realizzarsi per l’esercizio della cava, i metodi di coltivazione da adottare, i macchinari da impiegarsi, il programma di coltivazione, il numero dei dipendenti occupati, gli impegni finanziari previsti, i tempi di investimento;

b) progetto delle opere necessarie al recupero ambientale della zona, da realizzarsi durante e/ o al termine della coltivazione, con annesse planimetrie e sezioni quotate in scala idonea a rappresentare l’aspetto dei luoghi dopo l’intervento estrattivo e con specificazione dei tempi di attuazione dell’intervento di recupero;

c) rapporto geotecnico che illustri dettagliatamente le compatibilità dell’intervento estrattivo con la stabilità dell’area interessata;

d) rilevamento topografico che illustri la situazione planoaltimetrica dell’area stessa;

e) per le persone fisiche, il certificato di iscrizione dell’Ufficio Registro Ditte dell’Assessorato dell’Industria; Commercio, Artigianato e Trasporti; per le società di persone, il certificato della Cancelleria del Tribunale da cui risulti essere la società nel pieno esercizio dei propri diritti, nonché l’atto costitutivo in vigore; per le società di capitali, il certificato della Cancelleria del Tribunale da cui risulti essere la società nel pieno esercizio dei propri diritti, il capitale sociale, il nome dei legali rappresentanti e i poteri ai medesimi conferiti, il testo integrale dello statuto in vigore nonché, ove occorra, l’estratto autentico della deliberazione dell’assemblea o del consiglio di amministrazione da cui risulti il nome del rappresentante della società abilitato alla sottoscrizione della domanda;

f) il titolo giuridico in base al quale il richiedente risulti legittimato alla coltivazione;

g) il relativo provvedimento autorizzativo per le zone assoggettate ad eventuali vincoli di natura pubblicistica di competenza statale;

h) la ricevuta del versamento a favore della regione per le spese tecniche di istruttoria;

i) la ricevuta comprovante l’avvenuta presentazione al Comune o ai Comuni interessati della domanda e relativi allegati.

3. Ove sia introdotta, per legge, la valutazione di impatto ambientale, il richiedente dovrà corredare la domanda con la relativa documentazione, quale sarà indicata dalla Giunta regionale.

4. L’istruttoria è curata dall’Ufficio Miniere e Cave dell’Assessorato dei Lavori Pubblici.

5. Ove l’istruttoria riguardi cave o torbiere situate in zone assoggettate a vincolo pubblicistico di competenza regionale, il predetto Ufficio cura il coordinamento del complesso dell’attività istruttoria con i competenti uffici degli altri Assessorati regionali, promuovendo anche sopralluoghi congiunti e pervenendo a risultanze che riflettano le indicazioni particolari inerenti alla tutela delle zone vincolate.

6. L’istruttoria si conclude con il parere della commissione prevista dall’articolo 5, che deve essere emesso entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.

7. Le spese tecniche per l’istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente e vengono introitate dall’Amministrazione regionale sugli appositi capitoli iscritti nelle contabilità speciali del bilancio di previsione della Regione.

8. L’ammontare delle spese di cui al comma 7 è fissato, per gli anni 1989 e 1990, in Lire 500.000 e successivamente sarà rideterminato dalla Giunta regionale almeno ogni tre anni.

9. La domanda ed i relativi allegati devono essere presentati, in duplice copia, all’Ufficio Miniere e Cave dell’Assessorato dei Lavori Pubblici; altra copia della domanda, con i relativi allegati, deve essere presentata al Comune interessato, che deve esprimere parere entro 60 giorni e trasmetterlo all’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, Ufficio Miniere e cave.

Art. 5

(Commissione tecnico consultiva)

1. È istituita, presso l’Assessorato dei Lavori Pubblici, la Commissione tecnico consultiva per le cave e torbiere, composta:

a) dall’Assessore regionale ai Lavori Pubblici, che la presiede;

b) dall’Ingegnere Capo Dirigente dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, che svolge le funzioni di Presidente nell'ipotesi di impedimento dell’Assessore ai Lavori Pubblici;

c) dal Dirigente del Servizio dell’industria, artigianato ed energia dell’Assessorato regionale dell’Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, o suo sostituto;

d) dal Dirigente del Servizio tutela dell’ambiente naturale e delle foreste dell’Assessorato dell’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, o suo sostituto;

e) dal Dirigente dell’Ufficio regionale di urbanistica dell’Assessorato del Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, o suo sostituto;

f) dal geologo del Servizio sistemazioni idrauliche e di difesa del suolo dell’Assessorato dell’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale;

g) da un rappresentante designato dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori;

h) da un rappresentante designato dalla categoria degli imprenditori;

i) da un rappresentante designato dalle Associazioni ambientalistiche operanti in Valle d’Aosta e ufficialmente riconosciute con Decreto del Ministero dell’Ambiente ai sensi della Legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale;

l) da 2 esperti: uno in programmazione territoriale e lavori pubblici e uno in giacimenti e tecnica mineraria, nominati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza della minoranza. Gli esperti devono essere scelti in base a documentata e riconosciuta attività scientifica e professionale svolta nel campo di specifica competenza.

2. Svolge le funzioni di segretario della Commissione un funzionario dell’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici.

3. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per il periodo della legislatura del Consiglio regionale; rimane tuttavia in funzione fino alla sua ricostituzione ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

4. Per ogni membro della Commissione può essere designato un sostituto, seguendo la stessa procedura prevista per la designazione dei membri effettivi.

5. La Commissione formula pareri in merito alla valutazione di impatto ambientale in materia di attività estrattiva, nonché nei casi previsti dalla presente legge, ed inoltre quando l’Amministrazione regionale ne faccia richiesta.

6. Ai membri della Commissione tecnico - consultiva non dipendenti dell’Amministrazione regionale, compete una indennità di presenza di Lire 50.000 lorde per ogni giornata di seduta.

Art. 6

(Criteri per il rilascio dell’autorizzazione e contenuto del provvedimento)

1. La Giunta regionale provvede sulla domanda di autorizzazione tenuto conto:

a) della salvaguardia dell’ambiente, del paesaggio e della salubrità della zona circostante;

b) della salvaguardia delle zone soggette a vincolo di competenza regionale anche delegata;

c) della rilevanza del materiale da estrarre per l’economia regionale;

d) degli impegni assunti dal richiedente relativamente al complesso dell’organizzazione produttiva ed alla sistemazione ambientale;

e) di altri preminenti interessi generali.

2. L’autorizzazione deve contenere le prescrizioni concernenti le modalità della coltivazione e dirette alla salvaguardia degli interessi indicati nel primo comma.

3. Viene inoltre disposto il versamento di una cauzione o la prestazione di idonee garanzie a carico del richiedente, da effettuare entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione, relativamente agli interventi atti a garantire la ricomposizione dell’ambiente naturale alterato; l’autorizzazione è operativa solo dopo il tempestivo rilascio della garanzia prevista.

4. La Giunta regionale provvede in merito alla domanda di autorizzazione entro 120 giorni dalla sua presentazione, con notifica al richiedente e comunicazione al Comune o ai Comuni interessati del provvedimento adottato entro i successivi 15 giorni.

5. Copia del provvedimento deve essere affissa all’Albo Pretorio comunale per la durata di giorni 15.

Art. 7

(Modificazione del provvedimento di autorizzazione)

1. La Giunta regionale può, per motivi di pubblico interesse o per motivata richiesta del coltivatore, introdurre modifiche al provvedimento di autorizzazione, previo parere della Commissione tecnico consultiva di cui all’articolo 5 e seguendo le procedure dell’articolo 6.

2. Qualora le modificazioni siano richieste dal coltivatore, quest’ultimo deve seguire la procedura di cui all’articolo 4.

Art. 8

(Subingresso nell’autorizzazione)

1. L’autorizzazione ha natura personale.

2. Nel caso di trasferimento del diritto sul giacimento per atto tra vivi o morti - causa a titolo particolare, l’avente causa deve chiedere alla Giunta regionale, entro il termine di trenta giorni dall’atto di trasferimento, di subentrare nella titolarità dell’autorizzazione.

3. La Giunta regionale provvede, previo accertamento delle capacità tecniche ed economiche dell’avente causa, sentita la Commissione tecnico consultiva di cui all’articolo 5.

4. Il subentrante per atto tra vivi, dal momento del trasferimento, è soggetto, in solido con il precedente titolare, sino all’emanazione del nuovo provvedimento di autorizzazione, a tutti gli obblighi imposti dal provvedimento originario.

5. Nel caso di successione nel diritto su giacimento a titolo di eredità, l’autorizzazione è trasferita con provvedimento della Giunta regionale agli eredi che ne facciano domanda entro sei mesi dall’apertura della successione, subordinatamente all’osservanza delle condizioni previste dalla presente legge ed alla nomina, con la maggioranza indicata nell’articolo 1105 del codice Civile, di un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con l’Amministrazione e con i terzi.

Art. 9

(Durata e proroga dell’autorizzazione)

1. L’autorizzazione non può essere rilasciata per un periodo superiore ad anni dieci e può essere prorogata, per lo stesso periodo e così di seguito, previa verifica della corrispondenza della prosecuzione della coltivazione ai criteri contenuti nell’articolo 6, seguendo la procedura di cui all’articolo 4.

2. La domanda di proroga deve essere presentata all'Ente competente in data non anteriore a otto e non posteriore a quattro mesi dalla data di scadenza del provvedimento autorizzativo.

CAPO II

(Regime di concessione)

Art. 10

(Regime di concessione)

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico consultiva di cui all’articolo 5, dispone l’inclusione delle cave e torbiere nel patrimonio indisponibile della Regione e correlativamente provvede a darle in concessione a terzi per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell’articolo 45 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, qualora il titolare del diritto sul giacimento:

a) non abbia intrapreso la coltivazione o non abbia dato alla stessa sufficiente sviluppo rispetto al programma di coltivazione stabilito nel provvedimento di autorizzazione entro il termine di 90 giorni fissato dalla Giunta regionale;

b) non abbia inoltrato domanda per l’autorizzazione entro il termine di 90 giorni fissato dalla Giunta regionale o qualora la domanda stessa non sia conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 4 e non corrisponda ai criteri dell’articolo 6;

c) sia decaduto dall’autorizzazione;

d) non abbia inoltrato, per le coltivazioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda di autorizzazione nei termini di cui all’articolo 20;

2. Il richiedente la concessione deve presentare domanda secondo le modalità e prescrizioni contenute nell’articolo 4.

3. La Giunta regionale provvede a norma dell’articolo 6.

4. La concessione non può essere rilasciata per un periodo superiore ad anni dieci e può essere prorogata, previa osservanza delle norme previste per il rilascio, sino all’esaurimento del giacimento.

5. Il trasferimento della concessione è disciplinato dalle norme di cui agli articoli 27 e 28 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

6. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione un canone annuo per ogni ettaro, o frazione dello stesso, di superficie oggetto della concessione, pari a:

a) L. 760.000 per le pietre da costruzione;

b) L. 600.000 per gli inerti e gli altri granulati, per le torbe e tutti gli altri materiali industrialmente utilizzabili e non compresi nella prima categoria dell’articolo 2 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

7. I canoni indicati nel presente articolo sono soggetti a revisione da parte della Giunta regionale ogni tre anni.

8. Il versamento deve essere effettuato per la prima volta all’atto del rilascio del decreto di concessione e, successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 11

(Diritti dei privati in caso di concessione)

1. Al proprietario della cava o della torbiera date in concessione deve essere corrisposto da parte del concessionario il risarcimento di ogni danno derivante dall’esercizio della cava o della torbiera data in concessione nonché, ove del caso, il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava o torbiera.

2. I diritti spettanti ai terzi sulla cava o torbiera si risolvono sulle somme assegnate al proprietario ai sensi del comma precedente.

Art. 12

(Estrazione di materiale di cava per interventi pubblici di somma urgenza)

1. Per esigenze connesse alla realizzazione di interventi pubblici di somma urgenza ai sensi dell’articolo 70 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350, il cui soddisfacimento non sia previsto dai piani di cui alla legge regionale 22 dicembre 1987, n. 108, può verificata la non conveniente reperibilità del materiale di cava, esserne consentita l’estrazione in deroga alle individuazioni territoriali delle aree estrattive.

2. L’autorizzazione è rilasciata dalla Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati dai lavori di cava, seguendo quando disposto dagli articoli 4 e 5.

3. Qualora si provveda mediante concessione, ai sensi dell’articolo 10, è preferito quale concessionario l’ente realizzatore dell’opera pubblica.

4. Il materiale estratto nelle cave di cui al presente articolo deve essere impiegato esclusivamente per la realizzazione degli interventi pubblici sopra indicati.

Art. 13

(Opere ed impianti in funzione dell’attività estrattiva)

1. In presenza dei piani delle attività estrattive approvati ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1987, n. 108, gli impianti fissi e le opere a servizio della coltivazione di cave devono essere allocati nelle aree individuate nei piani stessi uniformandosi alle prescrizioni ivi contenute, salvo divieti espressi contenuti negli strumenti urbanistici comunali.

2. Per tutte le attività estrattive effettuate ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni di cui all’articolo 32 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

3. I relativi provvedimenti sono di competenza della Giunta regionale, con le procedure previste dall’articolo 4. 4. Qualora per tali opere ed impianti fissi sia richiesta la concessione edilizia, il Sindaco del Comune interessato deve rilasciarla entro 90 giorni, previa verifica di conformità alle previsioni dei piani estrattivi o dell’autorizzazione regionale, ponendo a carico del coltivatore gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria previsti dalle leggi vigenti.

Art. 14

(Prescrizioni comuni a più cave)

1. Nel caso di coltivazioni di più cave di una stessa zona la Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico consultiva di cui all’articolo 5, deve determinare le prescrizioni comuni a tutte le opere al servizio delle cave, comprese le discariche e il deflusso delle acque.

2. Per l’esecuzione di lavori di preparazione, la manutenzione e l’uso di opere comuni attinenti all’attività di cava e per esigenze di coordinamento della coltivazione possono costituirsi consorzi facoltativi od obbligatori secondo le disposizioni dei commi che seguono.

3. La costituzione dei consorzi facoltativi è comunicata entro trenta giorni dagli interessati all’Amministrazione regionale mediante la produzione di copia dell’atto costitutivo.

4. La costituzione dei consorzi obbligatori può essere disposta dalla Giunta regionale e comunque quando lo impongano esigenze di sicurezza ovvero di tutela ambientale della zona, nonché quando sia richiesta dagli imprenditori rappresentanti almeno i due terzi dei fondi relativi all’area interessata.

5. In caso di consorzi obbligatori, quando le opere non siano state eseguite nei termini previsti o i lavori non procedano secondo le direttive unitarie fissate, la Giunta regionale può nominare un commissario, il quale provvede all’esecuzione diretta delle opere, assumendo la rappresentanza e l’amministrazione del consorzio fino all’attuazione delle direttive fissate, con addebito delle spese a carico del consorzio.

6. Al riguardo il commissario invita ciascuno degli interessati a depositare la rispettiva quota di spesa, avvalendosi, in caso di inadempienza, della procedura stabilita dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, concernente disposizioni relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 15

(Estinzione e revoca dell’autorizzazione e della concessione)

1. L’autorizzazione e la concessione si estinguono:

a) per scadenza del termine;

b) per rinuncia;

c) per decadenza, previa diffida del Presidente della Giunta regionale, qualora il coltivatore non osservi le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione o di concessione o non ottemperi a quanto disposto dal terzo comma dell’articolo 6.

2. L’autorizzazione e la concessione possono essere revocate dalla Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico consultiva di cui all’articolo 5, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

TITOLO III

(Controlli e sanzioni)

Art. 16

(Vigilanza)

1. La vigilanza sulla coltivazione delle cave e torbiere è attuata dall’Amministrazione regionale tramite l’Ufficio Miniere e Cave dell’Assessorato dei Lavori Pubblici.

2. Per le cave inserite in zone vincolate di competenza regionale la vigilanza sarà attuata anche dagli Uffici degli Assessorati regionali competenti.

3. I Comuni e le Comunità Montane concorrono alla vigilanza, segnalando le eventuali irregolarità riscontrate nelle attività di coltivazione.

4. L’Ufficio Miniere e Cave dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, anche tramite gli Uffici degli Assessorati regionali competenti per le zone vincolate di competenza regionale anche delegata, redige annualmente una relazione a riguardo dello stato delle coltivazioni di cava e, al termine di ogni coltivazione, una relazione tecnica di verifica dell’attuazione degli interventi di risistemazione ambientale.

Art. 17

(Adempimenti particolari)

1. Gli esercenti di cave e torbiere devono:

a) fornire all’Ufficio Miniere e Cave dell’Assessorato dei Lavori Pubblici i dati statistici di cui al Regio Decreto 18 dicembre 1927, n. 2717, concernente l’obbligo di denuncia dei dati statistici relativi alla produzione delle miniere e cave;

b) mettere a disposizione dell’Ufficio di cui alla lettera a) e di quelli degli Assessorati regionali competenti nelle zone soggette a vincolo di competenza regionale anche delegata tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori in corso e quelli di sistemazione ambientale.

2. I funzionari dei suddetti uffici possono richiedere, in caso di rifiuto, la necessaria assistenza alla Pubblica Autorità. 3. I dati, le notizie ed i chiarimenti ottenuti godono della guarentigia stabilita dall’articolo 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162, concernente il riordinamento del servizio statistico.

Art. 18

(Sanzioni)

1. Chiunque compia atto di coltivazione di cave o torbiere senza autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa di lire 20.000.000, è altresì fatto obbligo all’inadempiente di provvedere alla sistemazione ambientale secondo le prescrizioni dettate dall’organo competente per il rilascio dell’autorizzazione, fatto salvo il potere per lo stesso organo di provvedere d’ufficio con rivalsa delle spese a carico dell’inadempiente.

2. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni emanate col provvedimento di autorizzazione o di concessione, oltre all’eventuale pronuncia di decadenza, è prevista una sanzione pecuniaria da L. 10.000.000 a L. 20.000.000; è altresì fatto obbligo all’inadempiente di provvedere all’attuazione di quanto prescritto nonché, qualora l’inosservanza abbia comportato alterazione ambientale, alla sistemazione secondo le prescrizioni dell’organo che ha rilasciato l’autorizzazione o la concessione, fatto salvo il potere per lo stesso organo di provvedere d’ufficio con rivalsa delle spese a carico dell’inadempiente.

3. Le sanzioni amministrative previste ai precedenti commi sono irrogate dal Presidente della Giunta regionale ed i proventi sono introitati nel bilancio regionale.

4. Nell’ipotesi di cui al primo ed al secondo comma il Presidente della Giunta regionale deve provvedere all’immediata sospensione dei lavori illegittimi.

Art. 19

(Polizia Mineraria)

1. Il Presidente della Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in ordine all’applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere di cui ai DPR 9 aprile 1959, n. 128 e 24 maggio 1979, n. 886, concernenti norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché le funzioni di igiene e sicurezza sul lavoro in materia, di cui ai DPR 27 aprile 1955, n. 547 e 19 marzo 1956, n. 302, concernenti norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

2. Il Presidente della Giunta regionale esercita, nelle materie di cave e torbiere, le funzioni già attribuite con il citato DPR 9 aprile 1959, n. 128, al Prefetto ed al Corpo delle Miniere.

3. Le funzioni di cui al primo comma del presente articolo si applicano anche alle norme di carattere tecnico ed antinfortunistico sull’impiego degli esplosivi nelle attività estrattive.

4. Sino a che non sarà adeguatamente strutturato l’Ufficio regionale Miniere e Cave, il Presidente della Giunta regionale può avvalersi del Corpo Nazionale delle Miniere del Ministero Industria Commercio ed Artigianato.

5. Per assolvere direttamente le funzioni di cui sopra il Presidente della Giunta regionale si avvale dell’Ufficio addetto all’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici e può delegare al funzionario responsabile la firma di atti già di competenza dell’Ingegnere capo del Corpo delle Miniere.

6. I funzionari regionali di Polizia Mineraria, qualora nell’esercizio delle loro funzioni, rivelino situazioni che richiedono interventi di tutela dell’igiene del lavoro e delle malattie professionali, sono tenuti a segnalarle all’Unità sanitaria locale.

7. I funzionari regionali di Polizia Mineraria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla legge, sono ufficiali di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell’articolo 5 del DPR 9 aprile 1959 n. 128 e dell’ultimo comma dell’articolo 221 del Codice di Procedura Penale.

8. La nomina dei nuovi funzionari avviene previo accertamento, da parte della Giunta regionale, dei requisiti richiesti per l’espletamento delle funzioni di Polizia Mineraria.

9. I funzionari di cui al presente articolo devono essere muniti di apposito documento regionale di riconoscimento attestante la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

10. Gli imprenditori, i direttori ed il personale dipendente delle aziende esercenti le cave e le torbiere, acque minerali e termali, hanno l’obbligo di agevolare tali ispezioni e di fornire le notizie ed i dati necessari.

TITOLO IV

(Disposizioni transitorie)

Art. 20

(Regime transitorio)

1. Per le coltivazioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge il coltivatore è tenuto a presentare, entro 6 mesi dalla predetta data, domanda di rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 4.

2. La Giunta regionale provvede in merito entro 60 giorni dal ricevimento del parere della Commissione tecnico consultiva di cui all’articolo 5 ed in ogni caso entro 180 giorni dalla presentazione della domanda.

3. Qualora le cave in atto alla data di entrata in vigore della presente legge siano escluse dalle zone previste nei piani delle attività estrattive di cui alla legge regionale 22 dicembre 1987, n. 108, l’autorizzazione non può superare un anno ed è diretta alla risistemazione ambientale di tutta l’area interessata dalla coltivazione di cava e ciò con la garanzia di cui all’articolo 6.

4. Qualora le cave in atto alla data di entrata in vigore della presente legge siano in un ambito territoriale per il quale non sia ancora stato approvato il piano regionale delle attività estrattive di cui alla legge regionale 22 dicembre 1987, n. 108, l’autorizzazione è rilasciata sino alla data di approvazione del relativo piano estrattivo e può proseguire, previa verifica di compatibilità ed in conformità alle prescrizioni del piano di cui alla legge regionale 22 dicembre 1987, n. 108.

5. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto il coltivatore decade dal diritto alla coltivazione e la Giunta regionale adotta provvedimenti opportuni a carico del coltivatore, anche in ordine al recupero ambientale, in relazione ai lavori successivi all’entrata in vigore della presente legge; per l’escavazione precedente si provvede in conformità a quanto stabilito dalla legge regionale 22 dicembre 1987, n. 108.

6. La stessa disposizione si applica all’ipotesi di prosecuzione di coltivazioni non legittime di cave o torbiere.

7. Le coltivazioni legittimamente esercitate, all’entrata in vigore della presente legge, possono essere proseguite sino a che non intervenga provvedimento ai sensi dei commi precedenti.

TITOLO V

(Disposizioni finanziarie)

Art. 21

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 5 della presente legge, valutati in annue L. 5.000.000, graveranno sull’istituendo capitolo 28280 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1989 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla relativa copertura si provvede:

- per l’anno 1989 mediante riduzione di L. 5.000.000 dallo stanziamento previsto al capitolo 26555 del bilancio per l’esercizio in corso;

- per gli anni 1990 e 1991 mediante utilizzo per L. 10.000.000 delle risorse disponibili già iscritte al programma 3 - 2 " Altri oneri non ripartibili del bilancio pluriennale 1989/ 1991 ".

Art. 22

(Variazioni di bilancio)

Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

in diminuzione

Cap. 26555 " Spese per strumenti tecnici, macchine ed attrezzature stradali " L. 5.000.000

in aumento

Cap. 28280 (di nuova istituzione) programma regionale 2.2.1.06 codificazione: 2.1.1.4.2.2.10.13.06 " Spese per il funzionamento della Commissione tecnico consultiva per le cave e torbiere

LR 19 ottobre 1989, n. 67 articolo 5 " L. 5.000.000

È altresì istituito il seguente capitolo nella parte entrata del bilancio di previsione della Regione Per l’esercizio finanziario 1989:

capitolo n. 9050 titolo 3 - Categoria 9a codificazione 03.02.05 " Canoni per concessioni di cave e torbiere per motivi di pubblica utilità LR 19 ottobre 1989, n. 67 articolo 10 ".

Art. 23

(Dichiarazione d’urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.