Legge regionale 8 agosto 1985, n. 67 - Testo storico

Legge regionale n. 67 del 08 08 1985

Bollettino ufficiale 03 10 1985 n. 17, 1° S.S. al n. 21 del 25 09 1985.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101, recante la costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione.

Art. 1

(Fondo di rotazione per l'artigianato)

1. L'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101 è aumentato a lire centosessantamilioni.

Art. 2

(Sussidiarietà dei finanziamenti)

1. I finanziamenti previsti all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101, sono sussidiari rispetto a quelli erogabili ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni. 2. Sono ammissibili ai finanziamenti sul fondo di rotazione regionale le imprese artigiane che dimostrino di avere richiesto e non ottenuto i finanziamenti ai sensi della legge n. 949/1952 per carenza di fondi o per il raggiungimento dell'importo massimo finanziabile o per altre cause non dipendenti dalla propria volontà.

Art. 3

(Fondo di rotazione per il commercio)

1. La misura massima dei finanziamenti di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101, è elevata all'ottanta per cento dell'investimento ammissibile.

2. L'ammontare massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 4 della legge indicata al comma precedente è aumentato come segue:

- a lire quattrocentomilioni per gli interventi di cui ai numeri 1) e 2);

- a lire centosessantamilioni per gli interventi di cui al numero 3);

- a lire duecentocinquantamilioni per gli interventi di cui al numero 4).

Art. 4

(Estensione degli interventi riservati alle imprese commerciali)

1. Gli interventi di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101 sono estesi alle imprese esercenti servizi di informatica, agli ausiliari del commercio, nonché a tutte le imprese equiparate a quelle commerciali dalle vigenti norme di legge.

Art. 5

(Finanziamento di più unità locali dipendenti da una unica impresa)

1. Nel caso di più unità locali dipendenti da un'unica impresa, i limiti di cui al precedente articolo 3 si considerano riferiti a ciascuna unità locale.

Art. 6

(Fondo di rotazione per la cooperazione)

1. L'ammontare massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101, è aumentato come segue:

- a lire seicentomilioni per gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) e f);

- a lire seicentomilioni per gli interventi di cui alla lettera e);

- a lire duecentocinquantamilioni per gli interventi di cui alla lettera g).

Art. 7

(Locazione finanziaria)

1. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 5 e 6 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101, relativi all'acquisto di macchinario, automezzi, arredi e attrezzature, possono essere attuati mediante lo strumento della locazione finanziaria con patto di riscatto, avente la durata massima di cinque anni.

2. L'importo di ciascun intervento non può essere inferiore a lire 10 milioni.

3. Al fine del rispetto del limite di intervento dell'ottanta per cento dell'investimento ammissibile, di cui al precedente articolo 3, il locatario è tenuto a corrispondere, all'atto della stipulazioone del contratto, un primo canone pari al venti per cento del valore del bene oggetto del finanziamento.

Art. 8

(Modificazioni di norme della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101)

1. Il terzo comma dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101, è così sostituito:

" I mutuatari ed i locatari potranno estinguere anticipatamente i finanziamenti contratti, ovvero riscattare i contratti di locazione, versando il debito residuo ".

2. La lettera c) del primo comma dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101, è così sostituita:

" c) dal recupero, anche anticipato, delle annualità di ammortamento (interessi e capitale), dei canoni di locazione, nonché delle relative penali ".

3. L'articolo 15 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101, è così sostituito:

" Articolo 15

(Deliberazione dei finanziamenti)

La Giunta regionale delibera sui finanziamenti da concedere, stabilendone gli importi, con conseguente autorizzazione delle relative operazioni, salvo accettazione da parte della Finaosta SpA sulla base delle garanzie offerte ".

4. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 17 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101, sono così sostituiti:

" L'Assessorato dell'industria, commercio, artigianato e trasporti provvederà al controllo tecnico delle opere, attrezzature e impianti, nonché della regolare destinazione dei fondi; a tale scopo i mutuatari ed i locatari dovranno consentire qualsiasi controllo richiesto dall'Amministrazione regionale.

In caso di comprovata irregolarità la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, potrà richiedere l'immediata estinzione del mutuo o la risoluzione della locazione ".

5. L'articolo 18 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101, è così sostituito:

" Articolo 18

(Vincoli)

Gli immobili, le opere ed i mobili che hanno beneficiato delle provvidenze previste dalla presente legge non possono mutare la destinazione per la quale venne concesso il finanziamento, per la durata originaria del mutuo o della locazione, a decorrere dalla data di erogazione del mutuo o di consegna dei beni oggetto della locazione.

6. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma precedente, il mutuatario od il locatario dovrà rimborsare anticipatamente ed immediatamente il mutuo, ovvero riscattare i beni oggetto della locazione e versare altresì, a titolo di penale, una somma pari al quaranta per cento del debito residuo ".

Art. 9

(Allegato al rendiconto annuale)

1. In base all'articolo 72 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, sulla contabilità regionale,

al rendiconto annuale della Regione deve essere allegato un prospetto da cui risulti la consistenza dei fondi di rotazione alla chiusura di ciascun esercizio, comprensiva degli eventuali incrementi o decrementi imputati ad accumulo dei fondi stessi.

2. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.