Legge regionale 25 ottobre 1982, n. 67 - Testo storico

Legge regionale n. 67 del 25 10 1982

Bollettino ufficiale 29 11 1982 n. 15

Concessione di contributi straordinari integrativi per il miglioramento delle infrastrutture finanziate ai sensi del regolamento CEE n. 1760/ 78 del Consiglio del 25 luglio 1978.

Art. 1

Ai fini di consentire l’esecuzione delle infrastrutture che sono state ammesse a beneficiare del regolamento del Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea n. 1760/78 del 25 luglio 1978 ed in particolare di soddisfare quanto richiesto dall’articolo 12 punto 2) lettera b) dello stesso regolamento, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, per le medesime opere, contributi integrativi nelle misure massime sottoindicate, purché siano, in ogni caso rispettate le norme relative alla partecipazione finanziaria del beneficiario, come previsto dal punto 2) lettera a) dell’articolo 12 dello stesso regolamento comunitario:

a) Costruzione di acquedotti rurali ed elettrificazione rurale: 50 percento della spesa ammessa;

b) Costruzione e sistemazione di strade vicinali ed interpoderali aventi le caratteristiche di cui all’articolo 2 della legge regionale 14 agosto 1962, n. 17: 40 percento della spesa ammessa.

c) Costruzione e sistemazione di strade poderali, interpoderali e vicinali non ricadenti nel punto precedente b): 30 percento della spesa ammessa.

Art. 2

Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 350.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1982 al 1986.

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, previsto in annue L. 350.000.000, graverà sul Capitolo 32355 che si istituisce nella Parte Spesa del Bilancio della Regione per l’anno 1982 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli esercizi successivi.

Alla copertura dell’onere si provvede:

per l’anno 1982 mediante riduzione di Lire 350.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo 50050 del Bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1982 (fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali - spese di investimento);

Per gli anni 1983 - 1984 mediante utilizzo per L. 700.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.2.02 - Infrastrutture nell’agricoltura del Bilancio pluriennale 1982/84.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

- Variazione in diminuzione

Cap. 50050 Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese di investimento) L. 350.000.000

- Variazione in aumento

Settore 2.2.2. - Sviluppo economico - Programma 2.2.2.02 - Infrastrutture nell’agricoltura

Cap. 32355 (di nuova istituzione) Contributi straordinari integrativi per il miglioramento delle infrastrutture finanziate dalla CEE - (Regolamento 1760/78) L. 350.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.