Legge regionale 5 novembre 1981, n. 67 - Testo vigente

Legge regionale 5 novembre 1981, n. 67

Denuncia dei prezzi da applicarsi negli esercizi alberghieri.

(B.U. 14 dicembre 1981, n. 15).

(Legge abrogata dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 26)

[Art. 1.

Allo scopo di favorire le esigenze del turismo invernale in Valle d'Aosta il termine per la presentazione della denuncia dei prezzi da applicarsi negli esercizi alberghieri della Regione č fissato nel 15 settembre di ogni anno.

I prezzi hanno validitą dal successivo primo dicembre e fino al 30 novembre dell'anno seguente.

Restano invariate le altre disposizioni in materia previste dalla legge 26 marzo 1936, n. 526 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'articolo 1, secondo comma, della presente legge trovano applicazione gią con riferimento ai prezzi denunciati entro il 15 ottobre 1981 a valere per l'anno 1982.

Art. 3.

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.]