Legge regionale 5 novembre 1981, n. 67 - Testo vigente
Legge regionale 5 novembre 1981, n. 67
Denuncia dei prezzi da applicarsi negli esercizi alberghieri.
(B.U. 14 dicembre 1981, n. 15).
(Legge abrogata dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 26)
Allo scopo di favorire le esigenze del turismo invernale in Valle d'Aosta il termine per la presentazione della denuncia dei prezzi da applicarsi negli esercizi alberghieri della Regione č fissato nel 15 settembre di ogni anno.
I prezzi hanno validitą dal successivo primo dicembre e fino al 30 novembre dell'anno seguente.
Restano invariate le altre disposizioni in materia previste dalla legge 26 marzo 1936, n. 526 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le disposizioni di cui all'articolo 1, secondo comma, della presente legge trovano applicazione gią con riferimento ai prezzi denunciati entro il 15 ottobre 1981 a valere per l'anno 1982.
La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.]