Legge regionale 23 novembre 1977, n. 67 - Testo storico

Legge regionale n. 67 del 23 11 1977

Bollettino ufficiale 9 12 1977 n. 11

Modificazioni e integrazioni delle norme concernenti gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche della Regione.

Art. 1

L’articolo 6 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47, è soppresso. Conseguentemente nell’articolo 12 della medesima legge è soppresso il riferimento al consiglio di disciplina degli alunni.

I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, che il regolamento di disciplina di cui all'articolo 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, attribuiva al consiglio di classe, rientrano nella competenza dei consigli di classe istituiti dalla legge regionale 5 novembre 1976, n. 47.

La giunta esecutiva del Consiglio di istituti ha competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, che il regolamento di disciplina attribuiva al collegio dei docenti. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.

Contro le decisioni in materia disciplinare dei consigli di classe nonché della giunta esecutiva è ammesso ricorso al Sovraintendente agli studi che decide in via definitiva, sentita la sezione del consiglio scolastico regionale competente per il grado di scuola cui appartiene l’alunno.

Art. 2

Per il mantenimento dell’ordine delle sedute dei consigli di circolo e d’istituto, nel consiglio di gestione delle scuole materne di cui all’articolo 16 della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45 e nei consigli scolastici distrettuali, il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge al sindaco quando presiede le riunioni del consiglio comunale.

Qualora il comportamento del pubblico non consenta l’ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

Art. 3

Il consiglio di circolo o d’istituto, il consiglio di gestione delle scuole materne di cui all’articolo 16 della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45 e il consiglio scolastico distrettuale stabiliscono, nel proprio regolamento, le modalità con cui invitare a partecipare alle proprie riunioni rappresentanti della Regione, del comune o dei comuni interessati, dei loro organi di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, al fine di approfondire l’esame di problemi, riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, che interessino anche le comunità stesse. Analogo invito può essere rivolto dal consiglio di distretto scolastico ai rappresentanti dei consigli di circolo o di istituto compresi nel suo ambito o dai consigli di circolo o d’istituto ai rappresentanti del consiglio di distretto scolastico cui fanno capo.

Art. 4

Fermo restando quanto disposto dall’ultimo comma dell’articolo 13 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47 in ordine alle elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe, le votazioni per le altre elezioni a qualunque livello hanno luogo di norma in un giorno non lavorativo e in quello successivo.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.