Legge regionale 13 dicembre 1984, n. 66 - Testo storico

Legge regionale n. 66 del 13 12 1984

Bollettino ufficiale 28 12 1984 n. 17

Ulteriore finanziamento per l’anno 1984 della spesa per l’applicazione della legge regionale 28 dicembre 1983, n. 85, concernente finanziamento per la realizzazione di presidi poli-distrettuali.

Art. 1

Per l’applicazione della legge regionale 28 dicembre 1983, n. 85, recante finanziamento per la realizzazione di presidi poli-distrettuali, č autorizzata, limitatamente all’anno 1984, la maggiore spesa di lire 1.800.000.000.

Art. 2

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverą sul capitolo 40250 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1984.

Alla copertura dell’onere di cui all’articolo precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese di investimento)" del bilancio di previsione per l’anno 1984.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione

cap. 50050 Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese di investimento)

L. 1.800.000.000

Variazione in aumento

cap. 40250 Spese per centri diurni polivalenti, per acquisizione e potenziamento di servizi di medicina di base e di servizi intermedi L. 1.800.000.000

Art. 4

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.