Legge regionale 7 dicembre 1979, n. 66 - Testo vigente

Legge regionale 7 dicembre 1979, n. 66

Attribuzioni e competenze del Consiglio regionale, del Presidente del Consiglio, della Giunta regionale e del Presidente della Giunta

(B.U. 15 dicembre 1979, n. 11)

Art. 1

(Consiglio)

Oltre all'esercizio delle funzioni normative (legislative e regolamentari) di competenza della Regione e delle altre funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto regionale, dalle leggi, dai regolamenti e fermo restando quanto disposto dal regolamento interno per il funzionamento del Consiglio, spetta al Consiglio regionale, di provvedere:

a) alla approvazione dei regolamenti interni sull'ordinamento dei servizi, degli uffici, del personale e degli istituti regionali;

b) alla creazione e all'ordinamento di istituzioni di carattere generale della Regione;

c) all'ordinamento dell'istruzione elementare e media;

d) all'approvazione della costruzione e sistemazione straordinaria di strade, di opere idrauliche e di altri lavori pubblici di interesse regionale, oltre il limite di spesa di competenza della Giunta;

e) alla classificazione e alla assunzione in manutenzione a carico della Regione di strade di interesse regionale;

f) alla istituzione dei tributi e dei contributi regionali per il finanziamento dei servizi della Regione ed alla approvazione dei regolamenti che possano occorrere per la loro applicazione, in osservanza dei principi dell'ordinamento tributario generale e regionale vigenti;

g) alla nomina dei revisori dei conti consuntivi;

h) alla approvazione di programmi e di piani di opere pubbliche di competenza della Regione ed al finanziamento delle relative spese;

i) alle subconcessioni di acque pubbliche;

j) all'acquisto ed alla alienazione di beni immobili e alla accensione e cancellazione di ipoteche e di oneri continuativi;

k) alla accettazione di donazioni o di lasciti;

l) alla emissione di prestiti ed alla contrattazione di mutui;

m) (1);

n) alla assunzione diretta di servizi pubblici ed alla assunzione in gestione, a mezzo di aziende speciali, di servizi pubblici, di natura agricola, industriale e commerciale;

o) alla delega temporanea alla Giunta di attribuzioni su determinati affari o materie di competenza del Consiglio, salvo i casi di riserva di legge;

p) alla nomina di commissioni o di membri di organi collegiali devoluta espressamente al Consiglio;

q) alla modifica delle circoscrizioni comunali e alla toponomastica locale;

r) alla formulazione di voti e di proposte di leggi al Parlamento;

s) all'espressione del parere previsto dall'articolo 43, secondo comma, dello statuto;

t) agli atti, da compiersi nell'interesse della Regione, che non siano espressamente riservati alla competenza della Giunta o del Presidente della Giunta.

Art. 2

(Presidente del Consiglio)

Fermo restando quanto disposto dal Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio regionale, il Presidente del Consiglio esercita le seguenti funzioni:

a) rappresenta il Consiglio regionale e ne firma gli atti;

b) convoca e presiede il Consiglio e ne fissa gli oggetti all'ordine del giorno; dirige le discussioni; concede la facoltà di parlare; proclama il risultato delle votazioni; mantiene l'ordine e fa osservare il regolamento;

c) compie, avvalendosi dell'Ufficio di Presidenza e delle Commissioni, nominate dal Consiglio, gli studi preparatori dei progetti delle leggi e dei regolamenti regionali e degli atti e provvedimenti da sottoporsi alla approvazione del Consiglio;

d) sovraintende all'Ufficio di Presidenza del Consiglio e alla istruzione degli atti relativi alle petizioni, ai ricorsi e alle denunce presentate al Consiglio o alla Presidenza del Consiglio;

e) firma la corrispondenza e gli atti della Presidenza del Consiglio;

f) firma i verbali delle adunanze del Consiglio, unitamente al Segretario del Consiglio;

g) nomina commissioni o membri di organi collegiali di competenza del Consiglio quando a ciò sia delegato dal Consiglio stesso;

h) provvede a tutti gli adempimenti attribuitigli dai regolamenti interni del Consiglio;

i) mantiene i rapporti con la Commissione di Coordinamento per quanto concerne i provvedimenti del Consiglio.

Art. 3

(Giunta)

Oltre all'esercizio delle funzioni attribuite dallo statuto, dalle leggi e dai regolamenti, spetta alla Giunta regionale di provvedere, sotto la presidenza della Giunta e dell'Assessore delegato a norma del seguente articolo 4 e purché sia presente almeno la metà dei componenti in carica, adottando le proprie determinazioni a maggioranza assoluta dei presenti:

a) alla predisposizione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi, da sottoporre alla approvazione del Consiglio;

b) alla approvazione e alla erogazione delle spese per la gestione dei servizi dell'Amministrazione regionale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

c) ad approvare l'esecuzione di opere di pubblica utilità nei limiti dei programmi e dei piani approvati dal Consiglio;

d) ad approvare l'esecuzione di lavori in economia diretta, ai contratti ed agli appalti di lavori e di opere, nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

e) ad approvare la costruzione e la sistemazione di strade, di opere idrauliche e di altri lavori pubblici di interesse regionale di importo non superiore a lire venti milioni, di competenza della Giunta, e nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

f) alla amministrazione ordinaria dei beni di proprietà della Regione e all'affitto di immobili di proprietà della Regione oppure di immobili di proprietà privata occorrenti per i servizi dell'Amministrazione regionale;

g) alla vigilanza sulla gestione dei lasciti e dei fondi per istituende fondazioni o istituzioni di interesse pubblico;

h) alla vigilanza sulla gestione dei servizi e degli istituti speciali dipendenti dalla Regione anche quando abbiano una amministrazione separata;

i) alla nomina di commissioni e di membri di organi collegiali non devoluta espressamente al Consiglio o al Presidente della Giunta da leggi o regolamenti;

j) al controllo sull'applicazione dei tributi regionali e delle imposte dirette erariali a mezzo di speciale Commissione nominata dal Consiglio;

k) alla ammissione e all'erogazione dell'assistenza, ai sensi delle leggi e dei regolamenti, in favore: degli infanti illegittimi, esposti all'abbandono o riconosciuti dalla sola madre; degli alienati; dei ciechi e sordomuti rieducabili; degli encefalitici e di altre categorie di minorati e di bisognosi di assistenza ai quali non debbano provvedere lo Stato od altri Enti pubblici;

l) all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ad essa demandata;

m) alla concessione di sussidi e contributi facoltativi e straordinari, di importo non superiore a lire 5 milioni (2), da erogarsi, nei limiti di bilancio, in materia di opere e di lavori di pubblica utilità, di assistenza e beneficenza, di istruzione, di agricoltura e foreste, di artigianato locale, di commercio, di turismo ed, in genere, in materia di iniziative interessanti i servizi di interesse pubblico locale;

n) (3);

o) al prelevamento di somme dai fondi di riserva per spese obbligatorie e per spese impreviste, nonché dai fondi globali per oneri derivanti da provvedimenti legislativi perfezionatisi dopo l'approvazione del bilancio già esistenti o nuovi; all'erogazione delle somme stanziate in bilancio per spese impreviste, per spese obbligatorie e per i servizi in economia;

p) alle concessioni di carattere reale interessanti strade e beni della Regione;

q) all'adozione, nei casi di necessità e di urgenza, di deliberazioni amministrative di competenza del Consiglio nei limiti previsti dall'articolo 36 dello Statuto;

r) agli affitti attivi e passivi di beni immobili per la durata non superiore agli anni nove;

s) alla approvazione della istituzione di uffici di conciliazione nei comuni della Regione;

t) allo scioglimento, sentito il Consiglio, delle Amministrazioni comunali o consorziali;

u) ad esprimere parere sulle proposte di costituzione coattiva di Consorzi tra Enti pubblici locali per assicurare l'espletamento dei servizi di interesse pubblico e sulle proposte di provvedimenti sottoposti all'esame della Giunta dal suo Presidente;

v) alle azioni da intentare o sostenere in giudizio, salva la competenza del Presidente della Giunta circa gli atti conservativi e le azioni possessorie.

Art. 4

(Presidente della Giunta)

Oltre ad esercitare le attribuzioni ed i poteri che lo Statuto, le leggi ed i regolamenti gli conferiscono, il Presidente della Giunta regionale:

a) rappresenta la Regione;

b) promulga le leggi ed i regolamenti regionali;

c) indice le elezioni del Consiglio regionale in conformità all'articolo 18 dello Statuto;

d) dirige i servizi amministrativi delegati dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo, verso il quale è responsabile del regolare andamento dei servizi delegati;

e) convoca e presiede la Giunta e ne fissa gli oggetti all'ordine del giorno;

f) vigila sulla esecuzione dei provvedimenti emanati dalla Regione;

g) firma gli atti dell'Amministrazione regionale di cui è il Capo ed ha facoltà di delegare la firma degli atti stessi ai singoli Assessori o a Consiglieri espressamente incaricati;

h) sovraintende agli uffici e servizi ed al personale della Amministrazione regionale, fatte salve le competenze degli organi del Consiglio regionale per quanto concerne uffici, servizi e personale della Presidenza del Consiglio;

i) applica la censura ai dipendenti regionali e li sospende in via cautelativa e di urgenza, per gravi motivi, ed in attesa di regolare procedimento, riferendone, alla prima adunanza, al Consiglio o alla Giunta, secondo le rispettive competenze di nomina;

j) sta in giudizio nell'interesse della Regione; provvede agli atti conservativi dei diritti della Regione e promuove le azioni possessorie nell'interesse della Regione;

k) stipula i contratti resi obbligatori per legge e deliberati dal Consiglio o dalla Giunta, ed ha facoltà di delegare la firma degli atti stessi a singoli assessori espressamente incaricati;

l) assiste agli incanti ed alle gare di appalto personalmente o mediante un assessore da lui delegato;

m) provvede in ordine alle contravvenzioni ai regolamenti generali e locali;

n) rende conto annualmente al Consiglio, in solido con la Giunta, della gestione e della attività dell'Amministrazione regionale;

o) firma i verbali delle adunanze della Giunta, unitamente al Dirigente dei servizi di segreteria della Giunta, il quale svolge le relative funzioni rogatorie. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Giunta il verbale è firmato dall'assessore che ne fa le veci e presiede la seduta. In caso di assenza o impedimento del Dirigente dei servizi di segreteria della Giunta, le funzioni rogatorie sono svolte da un funzionario di ruolo pari grado o da un assessore, designati dal Presidente della Giunta;

p) adotta, con decreto, gli atti dovuti e vincolati concernenti il personale dell'Amministrazione regionale;

q) ordina il pagamento delle spese preventivamente approvate ed impegnate dal Consiglio e dalla Giunta; firma i mandati di pagamento e gli atti contabili con il concorso del Segretario Generale e del Ragioniere Capo, ed ha facoltà di delegare la firma degli atti stessi ad un Assessore o ad un Consigliere appositamente delegato;

r) delega a sostituirlo temporaneamente, in caso di assenza o di impedimento, un assessore;

s) nomina i Commissari preposti ai comuni ed alle istituzioni pubbliche di assistenza o di beneficenza ed agli altri Enti pubblici locali, in caso di scioglimento delle rispettive Amministrazioni;

t) provvede alla costituzione dei Consorzi fra Enti pubblici locali, in conformità alle leggi, previo parere della Giunta;

u) assicura l'assistenza rogatoria sugli atti deliberativi della Giunta e degli altri Organi esecutivi regionali e sui contratti e convenzioni dell'Amministrazione regionale;

v) mantiene i rapporti con la Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta.

Art. 5

Il regolamento delle attribuzioni e delle competenze del Consiglio, del Presidente del Consiglio, della Giunta e del Presidente della Giunta, approvato dal Consiglio regionale in data 28 luglio 1949, con le successive modificazioni, è abrogato.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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(1) La lettera m), del comma 1, dell'articolo 1, è stata abrogata dall'art. 65, comma 2, lettera p), della L.R. 23 ottobre 1995, n.45.

Nella formulazione originaria, la lettera m), del comma 1, dell'articolo 1, così recitava:

"m) alla nomina del personale di ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione regionale e alla adozione, a suo riguardo, di ogni altro provvedimento amministrativo e disciplinare previsto dalle leggi e dai regolamenti, ad eccezione degli atti dovuti e vincolati e della censura, che rientrano nella competenza del Presidente della Giunta;".

(2) Importo così elevato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 6 novembre 1991, n. 63.

Nella formulazione originaria, la lettera m), del comma 1, dell'articolo 3, così recitava:

"m) alla concessione di sussidi e contributi facoltativi e straordinari, di importo non superiore a lire unmilionecinquecentomila, da erogarsi, nei limiti di bilancio, in materia di opere e di lavori di pubblica utilità, di assistenza e beneficenza, di istruzione, di agricoltura e foreste, di artigianato locale, di commercio, di turismo ed, in genere, in materia di iniziative interessanti i servizi di interesse pubblico locale;".

(3) La lettera n), del comma 1, dell'articolo 3, è stata abrogata dall'art. 65, comma 2, lettera p), della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

Nella formulazione originaria, la lettera n), del comma 1, dell'articolo 3, così recitava:

"n) alla nomina del personale di ruolo delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, alla assunzione del personale provvisorio ed avventizio dell'Amministrazione regionale non avente funzioni direttive, ed alla adozione, nei suoi confronti, di ogni altro provvedimento amministrativo e disciplinare previsto dalle leggi e dai regolamenti, ad eccezione degli atti dovuti e vincolati e della censura, che rientrano nella competenza del Presidente della Giunta;".