Legge regionale 19 dicembre 1978, n. 66 - Testo storico

Legge regionale n. 66 del 19 12 1978

Bollettino ufficiale 29 12 1978 n. 13

Determinazione delle misure di indennità spettanti al personale del corpo forestale valdostano.

Art. 1

La misura dell’indennità sostitutiva del trattamento economico di missione, comprensiva anche dell’indennità per i rischi ed i disagi inerenti alle particolari attività e qualifiche, da corrispondere al personale appartenente alla carriera esecutiva del Corpo forestale valdostano ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66, è stabilita in lire sessantacinquemila mensili lorde.

L’indennità di cui al comma precedente è ridotta in proporzione alla durata delle assenze dal servizio del personale effettuate per qualsiasi causa e non spetta al personale trasferito o, comunque, distaccato a prestare servizio presso gli uffici dell’Amministrazione regionale, al quale sono corrisposte le indennità previste dalla legge regionale 7 maggio 1975, n. 19, e successive modificazioni.

Art. 2

Al personale indicato al penultimo comma dell'articolo 47 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66, è corrisposta una indennità mensile di alloggio commisurata al canone di locazione effettivamente corrisposto, nei limiti massimi fissati nella tabella allegata alla presente legge.

L’indennità di cui al comma precedente è liquidata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, e non può, comunque, essere stabilita in misura superiore al canone dovuto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 3

Il secondo comma dell’articolo 12 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66 è abrogato.

Art. 4

Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge, valutate in annue L. 113.600.000, graveranno per L. 93.600.000 sul capitolo 3100 e per L. 20.000.000 sul capitolo 3055 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1978 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si fa fronte:

a) quanto a L. 20.000.000 mediante utilizzazione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 3055 della parte Spesa del bilancio di previsione per l’anno 1978;

b) quanto a L. 1.000.000 mediante utilizzazione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 3100 della parte Spesa del bilancio di previsione per l’anno 1978;

c) quanto a L. 92.600.000 mediante aumento dello stanziamento iscritto al capitolo 195 della parte Entrata del bilancio di previsione per l’anno 1978.

Per gli anni futuri, gli oneri necessari saranno iscritti con legge approvativa del bilancio di previsione.

Art. 5

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento

Cap. 195 - Proventi della Casa da gioco di Saint - Vincent L. 92.600.000

PARTE SPESA

Variazione in aumento

Cap. 3100 - Indennità e rimborso spese di trasferimento e di trasferta per missioni compiute dal personale dei Servizi forestali L. 92.600.000

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Allegato alla legge regionale 19 dicembre 1978, n. 66.

Limiti massimi delle misure dell’indennità di alloggio spettanti al personale della carriera esecutiva del Corpo forestale valdostano.

ATTO ALLEGATO

Per le sedi di servizio sottoelencate sono previsti limiti massimi di indennità di alloggio al personale della carriera esecutiva del Corpo forestale valdostano a seconda del numero dei familiari conviventi ed a carico come specificato: // Antey - St. - Andrè: fino ad uno L. 70.000; da due a tre L. 110.000; oltre i tre L. 160.000; //

Aosta: fino ad uno L. 100.000; da due a tre L. 150.000;

oltre i tre L. 190.000; //

Arvier: fino ad uno L. 60.000; da due a tre L. 90.000;

oltre i tre L. 120.000; //

Aymavilles: fino ad uno L. 70.000; da due a tre L. 110.000; oltre i tre L. 160.000; //

Brusson: fino ad uno L. 90.000; da due a tre L. 120.000; oltre i tre L. 170.000; //

Chatillon: fino ad uno L. 60.000; da due a tre L. 100.000; oltre i tre L. 150.000; //

Etroubles: fino ad uno L. 60.000; da due a tre L. 90.000; oltre i tre L. 120.000; //

Gaby: fino ad uno L. 70.000; da due a tre L. 110.000; oltre i tre L. 160.000; //

Morgex: fino ad uno L. 70.000; da due a tre L. 110.000;

oltre i tre L. 160.000; //

Nus: fino ad uno L. 60.000; da due a tre L. 90.000;

oltre i tre L. 120.000; //

Pontboset: fino ad uno L. 50.000; da due a tre L. 80.000; oltre i tre L. 110.000; //

Pont - St - Martin: fino ad uno L. 60.000; da due a tre L.

90.000; oltre i tre L. 120.000; //

Prè - St - Didier: fino ad uno L. 70.000; da due a tre L. 110.000; oltre i tre L. 160.000; //

Valpelline oppure Verres oppure Villeneuve: fino ad uno

L. 60.000; da due a tre L. 90.000; oltre i tre L. 120.000.