Legge regionale 11 novembre 1977, n. 66 - Testo storico

Legge regionale n. 66 del 11 11 1977

Bollettino ufficiale 9 12 1977 n. 11

Nuove norme sull’ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale valdostano e sullo stato giuridico ed economico del relativo personale.

Art. 1

(Compiti attribuiti al Corpo forestale valdostano)

Al Corpo forestale valdostano, istituito con legge regionale 11 marzo 1968, n. 6, sono attribuiti i compiti di polizia volti alla sorveglianza ed alla tutela su:

- ambiente naturale in generale, sotto tutti i suoi aspetti;

- qualunque attività suscettibile di nuocere alla integrità dell’ambiente naturale ed ai suoi equilibri ecologici;

- applicazione dei vincoli idrogeologici, forestali ed eventuali altri volti alla protezione della natura e dell’assetto del territorio;

- applicazione delle leggi dello Stato concernenti l’uso del suolo e del soprassuolo;

- boschi e foreste, di proprietà tanto privata, che di Enti, che del demanio regionale;

- rimboschimenti, rinsaldamenti ed opere di risistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria;

- prevenzione e spegnimento degli incendi forestali;

- pascoli montani;

- corsi d’acqua naturali ed artificiali, al fine di evitare erosioni, esondazioni e dissesti;

- fauna;

- flora;

- caccia;

- pesca;

- complessi naturalistici organizzati (parchi naturali e riserve integrali).

Il Corpo forestale valdostano collabora, inoltre, alle seguenti attività:

- tutela tecnica dei beni silvo-pastorali di proprietà di privati;

- tutela tecnico-economica dei beni silvo-pastorali di proprietà di Enti;

- rilievi dendrometrici e di superficie per i piani di assestamento forestale;

- incoraggiamento alla selvicoltura;

- ricerche ed applicazioni sperimentali forestali;

- statistica e catasto forestale;

- rilievo di dati climatici e nivologici;

- rilievo dei dati concernenti la portata dei corsi di acqua naturali;

- propaganda forestale e per la protezione dell’ambiente naturale;

- protezione civile.

Il Corpo forestale valdostano collabora coi competenti organi regionali nella sorveglianza per l’applicazione della legislazione concernente la tutela del paesaggio.

Per l’espletamento dei compiti di cui ai precedenti commi l’Assessore all’agricoltura e foreste, su richiesta dell’Ispettore forestale, può richiedere ai rispettivi Assessori la cooperazione dei servizi regionali competenti nei singoli settori. Per l’espletamento degli stessi compiti il Presidente della Giunta regionale, su richiesta dell’Ispettore forestale, può richiedere la collaborazione del personale di vigilanza degli enti locali, di quello delle bandite e riserve di caccia e delle riserve di pesca, delle guardie volontarie nominate ai sensi delle vigenti leggi, nonché del personale di vigilanza degli organi di polizia dello Stato operanti in Valle d’Aosta.

Per l’esecuzione dei compiti loro spettanti, il Comitato regionale per la caccia e il Consorzio regionale per la tutela, l’incremento e l’esercizio della pesca, allorchè tale esecuzione implichi la cooperazione del Corpo forestale valdostano, indirizzando le relative richieste al responsabile del Servizio forestale, il quale provvede in conformità delle norme in vigore.

Il Corpo forestale valdostano può partecipare ad attività agonistiche aventi un carattere attinente al proprio servizio.

Art. 2

(Direzione del Corpo forestale valdostano)

La direzione del Corpo forestale valdostano ha sede presso il Servizio forestale regionale.

Per svolgere la propria attività, la direzione di detto Corpo si avvale anche di uffici e Stazioni periferici, le cui sedi e circoscrizioni sono istituite con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’agricoltura e foreste, sentito l’Ispettore forestale.

Art. 3

(Capo del Corpo forestale valdostano)

Il Corpo forestale valdostano è diretto dall’Ispettore forestale, coadiuvato dal rimanente personale della carriera direttiva nel numero previsto nella tabella organica del personale regionale.

L’Ispettore forestale sovrintende all’attività indicata all’articolo 1 della presente legge ed esercita il controllo ed il coordinamento dell’azione esecutiva dei suoi dipendenti. Egli ne risponde all’Assessore all’agricoltura e foreste ed al Presidente della Giunta regionale.

L’Ispettore forestale fa parte di diritto di tutte le commissioni previste dagli ordinamenti in vigore per l’ammissione in servizio, per lo svolgimento della carriera e per la disciplina del personale appartenente alla carriera esecutiva del Corpo forestale valdostano.

Art. 4

(Compiti delle stazioni forestali)

Nell’ambito della giurisdizione territoriale di competenza, le stazioni forestali esplicano il servizio e le attività indicati nell’articolo 1 alle dirette dipendenze dell’Ispettore forestale e del rimanente personale direttivo del servizio forestale, osservano e fanno osservare le leggi ed i regolamenti posti a tutela dell’ambiente naturale e del patrimonio forestale, nonché le leggi e di regolamenti generali, in quanto attinenti alle loro incombenze di polizia.

Art. 5

(Qualifiche del personale del Corpo forestale valdostano)

Il personale del Corpo forestale valdostano comprende:

a) personale della carriera direttiva, con le qualifiche indicate nella pianta organica dei posti e del personale appartenente al servizio forestale di cui all’allegato C alla legge regionale 11 agosto 1976, n. 36;

b) personale della carriera esecutiva, con le qualifiche indicate nella pianta organica all’allegato A alla presente legge.

Art. 6

(Qualifiche di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza)

Per l’esercizio dei compiti di cui al precedente articolo 1 il personale della carriera direttiva ed i sottufficiali del Corpo forestale valdostano hanno la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria; le guardie forestali hanno la qualifica di agente di polizia giudiziaria.

Per l’esercizio dei predetti compiti, il Presidente della Giunta regionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, può riconoscere agli appartenenti al Corpo forestale valdostano la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

L’autorizzazione a portare armi da fuoco da parte del personale sopraddetto è rilasciata dalla autorità competente, ai sensi delle leggi in vigore.

Art. 7

(Stato giuridico ed economico)

Lo stato giuridico ed economico del personale della carriera direttiva del Corpo forestale valdostano è stabilito dalle norme generali sull’ordinamento e sullo stato giuridico ed economico del personale regionale, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Lo stato giuridico ed economico del personale della carriera esecutiva del Corpo forestale valdostano è stabilito dalle norme contenute nella presente legge.

Per quanto ivi non previsto, sono applicabili le norme di cui alla legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8

(Requisiti generali)

Al fine di essere ammessi alla prova di selezione di cui al successivo articolo 11, i candidati devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani, ovvero aver ottenuto la equiparazione ai cittadini italiani con decreto di riconoscimento;

b) essere di sesso maschile;

c) avere buona conoscenza della lingua francese;

d) godere dei diritti civili e politici, non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge come causa di incapacità o di incompatibilità, essere immuni da condanne che comportino incompatibilità o decadenza agli effetti del pubblico impiego;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da imperfezioni o da difetti che possano, comunque, influire sul rendimento in servizio;

f) avere sempre tenuto buona condotta;

g) avere età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 24, salve le eccezioni di legge;

h) aver adempiuto agli obblighi di leva;

i) non essere stati revocati, nè dispensati, nè licenziati per accertata colpa grave da un impiego pubblico o privato;

l) essere in possesso del diploma della scuola media;

m) avere una statura non inferiore a metri 1,65.

L’esclusione dalla prova di selezione può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti, e ne deve essere data comunicazione motivata.

Art. 9

(Modalità per l’applicazione della carriera a ruolo aperto)

Il personale della carriera esecutiva del Corpo forestale valdostano titolare di posti a ruolo ha diritto alla progressiva attribuzione degli stipendi, in base agli anni di servizio prestati nello stesso posto di titolarità, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13.

Art. 10

(Aumenti periodici biennali di stipendio)

Per l’attribuzione di aumenti periodici di stipendio si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni.

Art. 11

(Nomina - Modalità )

La nomina a ruolo a posti iniziali di guardia forestale è subordinata alla frequenza, con esito positivo ed a spese dell’Amministrazione regionale, di appositi corsi di formazione istituiti dalla Amministrazione regionale anche in collaborazione con altri Enti, che avranno una durata non inferiore a sei mesi.

Al reclutamento del personale da inviare a frequentare detti corsi, l’Amministrazione regionale provvede a mezzo di concorsi pubblici per titoli ed esami.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una orale di cultura generale, precedute da una prova preliminare scritta ed orale di lingua francese.

Per la determinazione del numero dei candidati

da inviare ai corsi si tiene conto dei posti vacanti, e di quelli di cui si prevede la vacanza entro 12 mesi.

Coloro che dimostrino di avere già frequentato con esito positivo corsi per guardie forestali istituiti dal Ministero dell’agricoltura e foreste possono essere nominati a ruolo dopo aver superato i concorsi previsti dal presente articolo.

L’Amministrazione regionale sottopone i candidati ad una visita medica, preliminare alla prova di selezione, allo scopo di accertarne la prestanza e l’attitudine fisica al disimpegno delle mansioni proprie del Corpo forestale valdostano.

Costituiscono titoli valutabili:

a) l’attività svolta dai candidati nei settori di lavoro di specifica competenza forestale presso l’Amministrazione regionale, lo Stato o gli Enti locali;

b) l’attività agonistica nel settore dello sci e della marcia.

Ai partecipanti ai corsi di formazione di cui ai primi due commi del presente articolo è concesso un sussidio di studio nella misura da stabilirsi, con deliberazione della Giunta regionale, in relazione alla durata ed alla sede del corso.

Art. 12

(Avanzamento alla qualifica di brigadiere)

L’avanzamento dal grado di guardia a quello di brigadiere avviene previa frequenza, con esito finale positivo, di un apposito corso di formazione di sottufficiali istituito dall’Amministrazione regionale, anche in collaborazione con altri Enti.

Alle guardie partecipanti ai corsi di formazione è attribuita una indennità la cui misura sarà stabilita con successiva legge regionale.

A tale corso sono ammesse unicamente le guardie del Corpo forestale valdostano dotate di un’anzianità di servizio di almeno quattro anni effettivi lodevolmente prestati che superino una preliminare prova di selezione vertente sull’esame dei titoli di merito comparativo oltrechè di una prova scritta ed orale concernente le materie professionali.

Qualora la prova di selezione dia in tutto o in parte esito negativo, o sia disertata, è bandita una ulteriore prova di selezione entro il termine di un anno a decorrere dall’espletamento di quella precedente.

In caso di mancanza di concorrenti dotati del requisito dell’anzianità di servizio di cui al comma terzo del presente articolo, l’Amministrazione regionale può ridurre i termini di anzianità a soli due anni di servizio effettivo lodevolmente prestato.

In caso di parità finale fra due o più candidati, la graduatoria utile per l’ammissione al corso viene fatta tenendo conto della maggiore anzianità di servizio e, ove occorra, della maggiore età.

La Commissione esaminatrice, istituita di volta in volta con deliberazione della Giunta regionale, è composta da:

a) l’Assessore all’agricoltura e foreste, che la presiede;

b) dal Segretario Generale;

c) l’Ispettore forestale, capo del Corpo forestale valdostano;

d) due Consiglieri regionali, di cui uno della minoranza, designati dal Consiglio regionale;

e) due appartenenti alla carriera esecutiva del Corpo forestale valdostano, di grado non inferiore a quello di brigadiere, designati dalle organizzazioni sindacali rappresentate presso detto Corpo.

I membri di cui alle lettere a), b), c) hanno facoltà di delega in caso di impedimento.

Art. 13

(Avanzamento al grado di maresciallo)

L’avanzamento al grado di maresciallo avviene con gli stessi criteri e modalità indicati nell’articolo precedente, con l’esclusione della frequenza di un apposito corso di formazione.

L’utile collocazione nella graduatoria finale costituisce titolo definitivo per la promozione al grado di maresciallo nei posti vacanti messi a concorso.

Art. 14

(Corsi di specializzazione)

La Regione può istituire, anche in collaborazione con altri enti, corsi di specializzazione riservati al personale del Corpo forestale valdostano, la cui frequenza è obbligatoria. Le spese relative sono a carico della Regione.

Art. 15

(Passaggio ad altri ruoli)

Al personale forestale della carriera esecutiva non più idoneo al servizio di campagna per infermità o per menomazione fisica, ma ancora idoneo al servizio sedentario, a richiesta può essere concesso il passaggio in altri ruoli organici della Amministrazione regionale, tenuto conto della qualifica rivestita, nonché delle attitudini, delle capacità e del titolo di studio posseduto.

Al personale trasferito è attribuita una anzianità utile agli effetti economici tale da consentirgli la corresponsione di uno stipendio uguale o immediatamente superiore a quello maturato nel posto di provenienza.

Art. 16

(Rinvio alle norme generali per il personale regionale)

Per quanto concerne l’attribuzione delle note di qualifica, le aspettative per motivi di salute e per motivi di famiglia e il collocamento in disponibilità, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni.

Art. 17

(Disciplina)

In considerazione della particolare natura del loro servizio, ai componenti del Corpo forestale valdostano le sanzioni disciplinari sono applicate tenendo conto delle norme della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni, integrate dagli articoli dal 19 al 23 della presente legge.

Art. 18

(Censura)

La censura è inflitta per:

a) deviazione, senza giustificato motivo, dell’itinerario di servizio prestabilito;

b) alterazione o modificazione dell’uniforme e negligenza nella sua cura;

c) uso non autorizzato dell’abito civile in servizio.

Art. 19

(Riduzione temporanea dello stipendio o salario)

La riduzione temporanea dello stipendio o salario è inflitta per:

a) abituale abuso di bevande alcooliche;

b) aver altercato con i colleghi o aver usato modi inurbani o sconvenienti verso il pubblico;

c) negligenza nella cura delle armi, dei mezzi, degli oggetti ed istrumenti in dotazione;

d) omesso rapporto sulle mancanze di dipendenti;

e) omessa trasmissione di domande o reclami entro cinque giorni dalla presentazione;

f) negligenza nel comando e nel mantenimento della disciplina.

Art. 20

(Sospensione temporanea dal grado e dalle funzioni, con privazione dello stipendio o salario)

La sospensione temporanea dal grado e dalle funzioni, con privazione dello stipendio o salario, è inflitta per:

a) aver prestato o costretto dipendenti a prestare opere estranee al servizio;

b) ubriachezza abituale;

c) parzialità, ingiustizia palese, modi abituali sconvenienti, e qualunque abuso di autorità commesso verso i dipendenti;

d) esercizio della caccia e della pesca nell’ambito della giurisdizione in cui il singolo presta servizio.

Art. 21

(Retrocessione)

In applicazione del quarto comma dell’articolo 166 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, i brigadieri e marescialli che dimostrino, con ripetuti atti od omissioni, la loro incapacità professionale, sono retrocessi al posto di ruolo immediatamente inferiore.

Art. 22

(Revoca dall’impiego - Licenziamento)

La revoca dall’impiego (licenziamento) è adottata per:

a) omissione di presentazione all’autorità giudiziaria dei verbali di contravvenzione o di denuncia, o della consegna di oggetti rinvenuti o sequestrati in operazioni di servizio;

b) debiti contratti con imprenditori di tagli boschivi operanti in Valle d’Aosta;

c) essere incorsi in reati previsti dalle leggi della cui applicazione essi sono specificatamente incaricati, comportanti una condanna penale;

d) avere svolto contrabbando attivo.

Art. 23

(Destituzione)

La destituzione è adottata per:

a) richiesta od accettazione, da parte di terzi soggetti al controllo del personale forestale, di retribuzioni o compensi;

b) aver conseguito vantaggi in compensi di servizi disposti dall’autorità superiore nell’interesse di privati;

c) riscossione di somme di denaro fatta direttamente presso gli interessati, anzichè per tramite dell’Amministrazione;

d) uso doloso del martello forestale, o consegna del medesimo a terzi.

Art. 24

(Congedo ordinario)

Il personale della carriera esecutiva gode del periodo di annuale congedo ordinario nella misura e con le norme in vigore per il rimanente personale regionale.

Art. 25

(Congedo straordinario)

Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni, al personale forestale addetto al servizio di sorveglianza spetta un periodo di congedo straordinario, in occasione dei trasferimenti di sede, nella seguente misura:

a) giorni dieci al personale avente persone a carico o comunque conviventi;

b) giorni cinque al personale non avente persone a carico o comunque conviventi.

Art. 26

(Collocamento a riposo)

Il personale della carriera esecutiva è collocato a riposo secondo le norme previste dall’articolo 177 della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13.

Art. 27

(Trasferimento di sede)

Il trasferimento di sede del personale forestale viene proposto per iscritto all’Assessore all’agricoltura e foreste dall’Ispettore forestale, d’intesa con l’Ufficio regionale del personale. Nel far ciò, si tiene conto delle esigenze del servizio e dell’interesse dell’Amministrazione regionale, nonché, se possibile, delle esigenze familiari o personali dei trasferendi, sentito il parere dei rappresentanti sindacali di categoria.

Il trasferimento di sede viene autorizzato dall'Assessore all’agricoltura e foreste che, previa deliberazione della Giunta, lo notifica per iscritto al dipendente con almeno venti giorni di preavviso, e ne informa le autorità e gli uffici interessati al movimento del personale, nonché i rappresentanti sindacali.

Il dipendente a cui viene notificato l’ordine di trasferimento è tenuto ad obbedirvi.

Il trasferimento di sede può essere disposto per motivi disciplinari, nel qual caso esso può venire notificato con un preavviso di almeno dieci giorni.

Il trasferimento di sede può anche essere disposto in accoglimento di domanda scritta e motivata, inoltrata per via gerarchica dal dipendente.

Art. 28

(Spese di trasferimento)

Le spese di trasferimento di sede, in accoglimento della domanda inoltrata dal dipendente prima di due anni di permanenza nella sede a decorrere dalla data di insediamento, sono a completo carico del trasferito. Lo stesso vale per il personale trasferito per ragioni disciplinari.

Le spese di trasferimento di sede disposto di ufficio dall’Amministrazione per esigenze di servizio od in seguito a domanda accolta del dipendente, qualora questi abbia una permanenza di almeno due anni nella sede, sono a carico della Amministrazione stessa, e sono rimborsate al personale trasferito nel modo e nella misura stabiliti dall’articolo seguente.

Uguali indennità e rimborsi di spesa spettano al personale forestale all’atto del collocamento a riposo e della cessazione dal servizio per dimissioni volontarie. Tale diritto cade in perenzione qualora la relativa domanda, corredata dei necessari documenti, non pervenga entro il novantesimo giorno successivo alla sua maturazione.

Art. 29

(Rimborso delle spese di trasferimento)

Le spese di trasferimento relative alla presa

e resa a domicilio dei mobili e delle masserizie sono rimborsate dall’Amministrazione regionale su presentazione di regolare fattura rilasciata dalla ditta trasportatrice, scelta fra quelle operanti nella Regione. È fatta eccezione per i trasferimenti di cui al primo comma dell’articolo precedente.

Al personale trasferito in una sede sprovvista di alloggio di servizio, è corrisposta, in aggiunta al rimborso di cui al comma precedente, una speciale indennità di sistemazione fissata nelle misure sottoindicate:

a) 8/ 10 della retribuzione mensile netta al dipendente con due o più persone a carico o comunque conviventi:

b) 5/ 10 della retribuzione mensile netta al dipendente celibe, vedovo o con una persona a carico o comunque convivente.

Art. 30

(Servizio d’istituto)

Il servizio d’istituto concerne l’attività di sorveglianza esterna e quella d’ufficio relative alle materie indicate nel precedente articolo 1 ed alla prevenzione e repressione dei reati commessi in violazione delle norme di legge che le regolano.

Il servizio d’istituto si estrinseca pertanto anche nell’accertamento dei reati, nella ricerca, nella identificazione, nella denuncia, e, ove ne sia il caso, nell’arresto dei loro responsabili, nonché nella compilazione e nell’invio all’autorità competente dei verbali di contravvenzione e dei verbali di denuncia relativi, a mente delle leggi in vigore.

Il servizio d’istituto concerne inoltre le attività seguenti:

- assistenza ai lavori di rimboschimento, rinsaldamento, sistemazione idraulico - forestale o idraulico-agraria e, in genere, a tutti i lavori affidati alla direzione e sorveglianza del servizio forestale;

- sorveglianza e cura dei vivai forestali;

- vigilanza sulle utilizzazioni dei boschi e delle foreste, a chiunque appartengano;

- marcatura degli alberi destinati all’abbattimento;

- perizie di stima d’ufficio di lotti boschivi, di proprietà di enti pubblici, soggetti ad utilizzazione;

- valutazione del danno economico e contravvenzionale in occasione di reati commessi contro l’integrità dei boschi e dei pascoli;

- disposizioni d’urgenza in occasione d’incendi forestali, partecipazione alle operazioni di spegnimento, nonché loro direzione;

- rilievo e segnalazione di danni forestali provocati da agenti parassitari, vento, valanghe, alluvioni, frane, geli, ed altri eventi naturali;

- ogni genere d’intervento disposto dal servizio forestale a salvaguardia dell’ambiente naturale.

Art. 31

(Servizio complementare)

Il servizio complementare, da svolgersi a richiesta o per accidentalità nel territorio della Valle d’Aosta, comprende:

a) servizio d’ordine pubblico nei casi di calamità o di consultazioni elettorali, su richiesta della competente autorità;

b) assistenza e soccorso in caso di pubblici e privati infortuni;

c) informazioni di carattere fiscale e assistenziale in materia di lavori di pertinenza del Servizio forestale, su richiesta di competente autorità.

Art. 32

(Continuità del servizio)

Il servizio di competenza del personale del Corpo forestale valdostano, per la particolare natura dei compiti ad esso demandati, ha il carattere della continuità, per cui ogni dipendente deve ritenersi in servizio anche al di fuori del normale orario di ufficio o dell’attività esterna.

La continuità del servizio comporta l’obbligo della reperibili e della disponibilità dei dipendenti in qualsiasi tempo e luogo entro l’ambito del territorio nazionale.

Art. 33

(Comando delle stazioni)

Il comando delle singole stazioni è affidato ai membri del Corpo forestale valdostano che rivestono la qualifica di maresciallo. In caso di vacanze di tali posti, il comando delle stazioni prive di maresciallo è assunto temporaneamente da coloro che rivestono il grado di brigadiere.

I brigadieri subentrano di fatto nel temporaneo comando della Stazione ogni qualvolta e per qualunque motivo si verifichi una prolungata assenza del comandante effettivo dalla giurisdizione e/ o dall’attività.

Durante le assenze brevi del comandante effettivo dalla giurisdizione o dalla sede di questa, e di fronte a situazioni particolari che richiedano una decisione immediata, il brigadiere assume le responsabilità di comandante di Stazione, riferendone in seguito al suo diretto superiore.

In caso di vacanza di posti tanto di marescialli che di brigadieri, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’agricoltura e foreste e sentito l’Ispettore forestale, affida, di volta in volta, con apposita deliberazione, la temporanea reggenza delle Stazioni forestali al personale avente la qualifica di guardia che dia la necessaria garanzia di capacità nell’espletamento delle mansioni proprie della categoria superiore, tenuto conto anche dell’anzianità di servizio.

Alle guardie incaricate formalmente della temporanea reggenza delle stazioni spetta una indennità mensile di titolarità pari alla differenza tra l’importo del compenso spettante con la qualifica iniziale di guardia forestale e quello spettante per la qualifica iniziale di brigadiere. Ad esse spettano inoltre gli eventuali compensi per ore di lavoro straordinario nella misura prevista per il posto di incarico.

Art. 34

(Pianta organica delle stazioni)

L’entità numerica del personale distaccato presso le singole stazioni forestali è proporzionata alle esigenze del momento, in dipendenza del lavoro di sorveglianza da effettuare e delle varie condizioni che possono influire su una maggiore o minore necessità di personale ed è stabilito di intesa fra l’Ispettore forestale e quello dell’ufficio del personale.

Art. 35

(Firma della corrispondenza)

La firma della corrispondenza è riservata al comandante della stazione.

In caso di assenza del comandante della stazione per giustificati motivi sia di lavoro che personali, egli è sostituito, nella firma della corrispondenza, dal vice comandante della stazione e, scalarmente per ordine di anzianità di grado e di età, dagli altri membri della stazione, in modo che l’attività non abbia a subire alcun ritardo.

Art. 36

(Attività perlustrata)

Il servizio esterno, che di norma deve essere eseguito da due dipendenti forestali insieme, e, in difetto di numero, con l’eventuale ausilio delle guardie campestri dei Comuni o di altri enti, deve essere assicurato anche nei giorni festivi, ed ha la durata giornaliera di almeno otto ore, anche se eventualmente separate da una pausa meridiana.

La durata della perlustrazione deve essere prolungata oltre le otto ore, quando occorra assicurare la visita anche di località site a maggiore distanza dalla sede, salvo impedimento causato dalle particolari condizioni proprie del periodo invernale o di altro genere.

L’attività perlustrativa deve essere svolta anche in ore notturne, in relazione alle particolari esigenze del servizio, con una frequenza minima valevole per tutte le stazioni forestali, indicate dall’Ispettore forestale mediante apposite norme regolamentari interne, ed una massima disposta di volta in volta dal comandante di ogni singola stazione forestale per quanto attiene alla sua circoscrizione.

Il comandante di stazione ha l’obbligo di partecipare al servizio esterno. Tuttavia tale obbligo è subordinato alla disponibilità di agenti nella stazione ed alle altre responsabilità a lui incombenti.

Il personale esecutivo in servizio presso gli Uffici centrali dell’Assessorato dell’agricoltura e foreste osserva lo stesso orario del rimanente personale degli uffici regionali.

Art. 37

(Itinerario di servizio)

È obbligo del comandante della stazione, o, in sua assenza, di chi lo sostituisce, di provvedere alla compilazione dell’itinerario di servizio, secondo le modalità che verranno emanate di volta in volta, con apposite norme interne, dall’Ispettore forestale.

Art. 38

(Riposo settimanale)

Il personale in servizio nelle stazioni forestali ha diritto, a rotazione, a due giorni di riposo settimanale. In tali giorni è consentita al personale medesimo la più ampia libertà di movimento, con l’obbligo tuttavia, di segnalare l’assenza al proprio comandante di stazione e rendersi reperibile in ogni luogo e momento, entro e non oltre le sei ore dalla chiamata.

Il suddetto personale ha altresì diritto al riposo durante le festività infrasettimanali, che, per esigenze di servizio, potrà essere fruito in unica soluzione.

Il comandante di stazione annota su apposito registro le assenze del personale a riposo.

Il comandante di stazione, volendo assentarsi dalla propria sede durante il giorno di riposo, annota la propria assenza sul registro di cui al precedente comma, ed ha cura di rendersi reperibile entro sei ore, per qualunque evenienza, dal personale dipendente rimasto in sede.

Il comandante di stazione, per esigenze eccezionali di servizio, ha il dovere di rimanere in servizio anche in giorni di riposo settimanale, e di negare per iscritto ai propri dipendenti il permesso di allontanarsi dalla sede in detti giorni, o di rinviare ad altra data i giorni di riposo settimanale.

Sempre per eccezionali esigenze di servizio, il comandante di stazione ha la facoltà di ritardare la partenza dei dipendenti per congedi, permessi e trasferimenti, e l’obbligo, per quanto concerne se stesso, di osservare le stesse norme. Di ciò egli dà motivata comunicazione scritta agli organi superiori, che dispongono per l’aggiornamento di detti congedi, permessi e trasferimenti.

L’Ispettore forestale, d’intesa con il responsabile dell’ufficio del personale, emette ed aggiorna, adattandolo alle mutevoli esigenze di servizio, un regolamento interno contenente norme per l’adattamento della settimana lavorativa di cinque giorni al personale di vigilanza del Corpo forestale valdostano.

Art. 39

(Comunicazioni particolari ed urgenti)

Il comandante di stazione o chi ne fa le veci o il reggente sono tenuti a riferire tempestivamente all’Ispettore forestale o a chi per esso, col mezzo che ritiene più idoneo, su qualunque fatto o notizia inerente il Servizio la cui conoscenza immediata sia necessaria.

Art. 40

(Tenuta registri)

Il comandante della stazione forestale ha cura che siano costantemente tenuti aggiornati i registri in dotazione, il cui tipo è fissato con apposite norme interne dall’Ispettore forestale.

Art. 41

(Visite periodiche ed ispezioni alle stazioni)

Le visite e le ispezioni alle stazioni forestali da parte degli ispettori, di regola, sono eseguite senza preavvisi, avendo lo scopo di dare agli ispettori stessi la possibilità di accertare il regolare funzionamento delle varie stazioni e del servizio in genere e di provvedere alla rimozione di eventuali irregolarità.

L’Ispettore forestale non ha l’obbligo di visite periodiche, ma deve tuttavia ispezionare, con la frequenza che ritiene necessaria, quelle stazioni forestali che particolari circostanze consiglino di visitare, nell’interesse del servizio e della disciplina.

Art. 42

(Uniforme)

Il personale forestale della carriera esecutiva è dotato, a spese dell’Amministrazione regionale, di uniformi e di altri capi di vestiario nella quantità, foggia e tipo stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’agricoltura e foreste, d’intesa, per quanto riguarda la foggia, con il Comando militare territoriale, e sentiti i rappresentanti del personale.

Tale personale ha l’obbligo di indossare l’uniforme durante il servizio, salvo deroga impartita dall’Ispettore forestale e dietro disposizioni esecutive, impartite di volta in volta dai comandanti di stazione, per l’espletamento di compiti o servizi particolari.

Art. 43

(Armi)

L’Amministrazione regionale fornisce in dotazione al personale forestale, a titolo gratuito e secondo le vigenti disposizioni di legge, l’armamento di tipo comune da portare in servizio.

L’armamento in dotazione deve essere restituito dal personale all’Amministrazione regionale all’atto della cessazione dal servizio per qualsiasi motivo, o per aspettativa, nonché in occasione di eventuali sospensioni dal grado e dalle funzioni o in caso di rinvio a giudizio per reati aventi rilevanza penale.

Art. 44

(Mezzi, istrumenti ed oggetti in dotazione)

Le stazioni forestali sono dotate, a cura e spese dell’Amministrazione regionale, di automezzi, di strumenti e materiale vario necessari all’espletamento del servizio tecnico e di campagna.

In particolare, il martello forestale è affidato, per le operazioni boschive, personalmente ed esclusivamente agli ispettori, ai marescialli ed ai brigadieri e, se incaricati di una reggenza ai sensi del quarto comma dell’articolo 33, anche alle guardie.

Chi abbia in consegna il martello forestale è responsabile della sua buona conservazione, nè può affidarlo a chicchessia per alcuna ragione, pena i provvedimenti disciplinari e penali del caso.

L’eventuale smarrimento o deterioramento del martello forestale e degli altri mezzi, istrumenti ed oggetti in dotazione alla stazione forestale, comporta, oltre alle eventuali sanzioni disciplinari, l’addebito di quanto smarrito o deteriorato, a meno che il responsabile lo possa giustificare con regolare verbale amministrativo, facente seguito ad indagine, nel qual caso l’Amministrazione regionale provvede a proprie spese alla reintegrazione di quanto smarrito o deteriorato.

Art. 45

(Uso in servizio di veicoli a motore)

L’uso del mezzo motorizzato è consentito per un più veloce ed efficace espletamento del servizio. Esso non deve tuttavia prevalere sul servizio di vigilanza a piedi, indispensabile per la migliore conoscenza del territorio.

Al personale del Corpo forestale valdostano che, per motivi di servizio ed in mancanza di automezzi di proprietà dell’Amministrazione regionale, faccia uso di un mezzo proprio, è corrisposto un rimborso chilometrico nella misura e con le modalità stabilite dall’articolo 3 della legge regionale 7 marzo 1975, n. 19, e successive modificazioni.

Art. 46

(Indennità di missione)

Il servizio di competenza del personale esecutivo del Corpo forestale valdostano, svolto tanto all’interno quanto all’esterno della giurisdizione, non comporta il trattamento saltuario di missione, fatta eccezione per il rimborso delle spese per l’uso del mezzo motorizzato di proprietà personale.

In luogo del trattamento saltuario di missione, a tale personale è corrisposta una indennità forfettaria mensile comprensiva tanto dell’indennità di missione, anche per conto di privati, quanto dell’indennità per i rischi ed i disagi inerenti alla particolare attività e qualifica, il cui importo sarà stabilito con successiva legge regionale.

L’indennità globale lorda di cui al presente articolo non è pensionabile.

Art. 47

(Obbligo di residenza del personale)

Ogni componente del Corpo forestale valdostano ha l’obbligo di risiedere nella circoscrizione della stazione forestale cui è assegnato e di assumere domicilio nell’apposito edificio di proprietà dell’Amministrazione regionale, nelle sedi in cui esso esiste e purché i locali siano sufficienti alle necessità familiari.

L’alloggio in detti edifici è gratuito per il personale forestale in attività di servizio ed i loro conviventi.

Sono a carico del personale interessato le spese relative al consumo di energia elettrica e di uso familiare.

L’Amministrazione regionale provvede alla manutenzione straordinaria degli edifici di cui al primo comma del presente articolo, nonché a quella ordinaria degli appartamenti lasciati disponibili dal personale trasferito.

L’Assessorato delle finanze emana e mantiene aggiornato un regolamento condominiale da far valere nei confronti del personale, e dei relativi nuclei familiari, fruente di alloggio gratuito negli edifici delle stazioni forestali.

Al personale della carriera esecutiva non fruente di alloggio gratuito in case forestali per mancanza di queste o per insufficienza di alloggi è corrisposta un’indennità mensile d’alloggio, commisurata alla sua situazione familiare ed al costo medio degli affitti nella zona.

L’importo di tale indennità sarà stabilito con successiva legge regionale.

Art. 48

(Personale trasferito di sede, collocato a riposo o deceduto in attività di servizio)

Il personale trasferito di sede deve lasciar disponibile l’alloggio occupato per la data fissata dall’Amministrazione regionale.

Il personale collocato a riposo, o non più riconosciuto idoneo al servizio, deve lasciar disponibile l’alloggio occupato entro il termine di 30 giorni dalla data di cessazione dal servizio.

I familiari o conviventi di personale forestale deceduto in attività di servizio devono lasciar disponibile l’alloggio occupato entro il termine di tre mesi dal decesso del congiunto, periodo durante il quale la fruizione dell’alloggio è gratuita, salvo le spese di elettricità e riscaldamento.

È tuttavia concessa, a richiesta, la proroga dell’occupazione gratuita fino ad un termine massimo di sei mesi, semprechè l’Amministrazione regionale non ne debba disporre a favore di personale subentrante.

Contro gli inadempienti l’Amministrazione regionale adotta la procedura dello sfratto, addebitando agli stessi le somme corrispondenti ai canoni di affitto di abitazioni correnti nella località per il periodo di tempo eccedente il termine fissato dall’Amministrazione, nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 49

(Assegnazione di sede)

I dipendenti del Corpo forestale valdostano non possono prestare servizio in stazioni forestali entro la cui circoscrizione territoriale sia compreso il loro comune di origine.

Art. 50

(Tessera di riconoscimento)

Ad ogni dipendente del Corpo forestale valdostano viene rilasciata dall’Amministrazione regionale, all’atto della nomina in ruolo, una tessera di riconoscimento strettamente personale attestante la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza.

Detta tessera è soggetta a sostituzione in occasione di avanzamento di grado o in caso di deterioramento. Essa è inoltre soggetta a convalida triennale.

La tessera di riconoscimento deve essere restituita all’Amministrazione regionale all’atto della cessazione dal servizio per qualunque motivo e, temporaneamente, in caso di sospensione dal grado.

In caso di smarrimento della tessera di riconoscimento, deve essere fatta immediata denuncia alla stazione dell’Arma dei carabinieri competente per zona, alla Questura di Aosta, nonché ai competenti organi superiori. Qualora lo smarrimento della tessera di riconoscimento debba imputarsi a negligenza del titolare, sono presi a suo carico adeguati provvedimenti disciplinari.

Art. 51

(Pianta organica e sviluppo della carriera economica)

Alla data di entrata in vigore della presente legge la pianta organica dei posti e la tabella di attuazione della carriera economica a ruolo aperto del personale della carriera esecutiva del Corpo forestale valdostano, di cui agli allegati A e B della legge regionale 31 agosto 1972, n. 26, sono sostituite dalla pianta organica e dalla tabella di attuazione della carriera economica a ruolo aperto di cui all’allegato A della presente legge.

Art. 52

(Sorveglianza sulla caccia e sulla pesca)

A decorrere dal primo ottobre 1977, i compiti in materia di sorveglianza sull’esercizio della caccia e della pesca già attribuiti al Comitato regionale per la caccia ed al Consorzio regionale per la tutela, l’incremento e l’esercizio della pesca, rispettivamente con le leggi regionali 23 maggio 1973, n. 28 e 11 agosto 1976, n. 34, sono esercitati dalla Regione Valle d’Aosta, a mezzo del Corpo forestale valdostano.

Il personale di sorveglianza dipendente da detti organismi è inquadrato nell’organico della carriera esecutiva del Corpo forestale valdostano, secondo i tempi ed i modi indicati nei successivi articoli delle norme transitorie e finali della presente legge.

Art. 53

(Abrogazioni di leggi)

La legge regionale 11 marzo 1968, n. 6, è abrogata, fatta eccezione per l’articolo 57.

Sono del pari abrogate le leggi regionali 31 agosto 1972, n. 25 e 31 agosto 1972, n. 26.

Art. 54

Norme transitorie e finali

(Dipendenti del ruolo soprannumerario)

I dipendenti inquadrati nei posti del ruolo soprannumerario istituito con la legge regionale 31 agosto 1972, n. 25, sono immessi nei corrispondenti posti vacanti della pianta organica del Corpo forestale valdostano.

Agli appartenenti al Corpo forestale dello Stato, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano in posizione di comando presso l’Amministrazione regionale, è riservato un posto nella pianta organica del Corpo forestale valdostano, nel grado corrispondente a quello ricoperto nella carriera statale.

Art. 55

(Inquadramento iniziale nei posti di brigadiere)

I posti di maresciallo che, al momento della entrata in vigore della presente legge, risulteranno in soprannumero rispetto alla entità numerica stabilita nella tabella organica allegata, saranno trasformati in posti di brigadiere man mano che si renderanno vacanti e saranno coperti con le norme di cui all’articolo 12, fino alla esatta corrispondenza numerica con la tabella suddetta.

Art. 56

(Ruolo speciale ad esaurimento)

È istituito un ruolo speciale ad esaurimento per l’inquadramento nel Corpo forestale valdostano delle guardie titolari di un rapporto di impiego rispettivamente con il Comitato regionale per la caccia e con il Consorzio regionale per la tutela, l’incremento e l’esercizio della pesca.

Tale ruolo speciale ad esaurimento comprende

trenta posti di guardia forestale, di cui all’allegata tabella B della presente legge.

Art. 57

(Inquadramento del personale nel ruolo speciale ad esaurimento)

È inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento per le guardie forestali il personale di vigilanza assunto in servizio con la qualifica di guardacaccia o di guardapesca, anche stagionale, rispettivamente, presso il Comitato regionale per la caccia e il Consorzio regionale per la tutela, l’incremento e l’esercizio della pesca, in data non posteriore al primo maggio 1975.

All’inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento si provvederà con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 58

(Norme per il personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento)

Al personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento sono estese le norme di cui alla presente legge ed eventuali successive modificazioni, in quanto applicabili.

I servizi continuativi precedentemente prestati alle dipendenze del Comitato regionale per la caccia e del Consorzio regionale per la tutela, l’incremento e l’esercizio della pesca, sono riconosciuti per intero agli effetti della progressione economica " a ruolo aperto " e degli aumenti periodici biennali, nonché dell’attribuzione dei premi straordinari di anzianità e indennità per cessazione dal servizio, salvo quanto disposto dal comma seguente.

Per il personale proveniente dal Consorzio regionale per la tutela, l’incremento e l’esercizio della pesca, l’anzianità utile ai fini della corresponsione dei premi straordinari di anzianità decorrerà dalla data di inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento.

Art. 59

(Avanzamento di carriera del personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento)

Il personale appartenente al ruolo speciale ad esaurimento non può avanzare alla qualifica di brigadiere.

Il personale contemplato nel presente articolo potrà transitare nel ruolo ordinario, conservando l’anzianità maturata, qualora frequenti con esito positivo un corso di formazione e superi le prove di selezione di cui al primo e al terzo comma dell’articolo 11 della presente legge. Il corso di formazione potrà avere una durata inferiore a sei mesi.

Il personale già appartenente al ruolo speciale ad esaurimento e che sia transitato nel ruolo ordinario, sarà ammesso all’avanzamento alla qualifica di brigadiere secondo le norme indicate nell’articolo 12, ma non prima del compimento di due anni di anzianità maturata nel ruolo ordinario.

Art. 60

(Obbligo di residenza)

Il personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento è tenuto a risiedere nella sede che gli verrà fissata dalla Regione, ai sensi dell’articolo 47, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

Art. 61

(Liquidazione delle indennità per cessazione dal servizio)

La Giunta regionale determinerà, previa intesa con il Comitato regionale per la caccia e con il Consiglio di Amministrazione del Consorzio regionale per la tutela, l’incremento e l’esercizio della pesca, l’importo dei fondi, da versare alla Regione, per la liquidazione delle indennità per cessazione dal servizio, relativi al personale trasferito.

Art. 62

(Riserva di posti)

È stabilita una riserva di trenta posti di guardia nel ruolo ordinario del Corpo forestale valdostano. Essi saranno conferiti, con le modalità previste dall’articolo 11 della presente legge, progressivamente e nella stessa misura in cui si esauriranno i corrispondenti posti del ruolo speciale ad esaurimento.

Art. 63

I maggiori oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, valutati in annue Lire 395 milioni, graveranno sui capitoli 3055, 3100, 3285 e 3300 dello stato di previsione della Spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1977 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Alla copertura dei maggiori oneri di Lire 105 milioni a carico del bilancio di previsione per il corrente anno si provvede con la variazione di cui all’articolo seguente.

Per l’anno 1978 e successivi la copertura dei maggiori oneri di L. 395.000.000 annue è assicurata dal normale incremento delle entrate tributarie di cui ai capitoli 105 e 195 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1977.

Le variazioni di spesa derivanti dalla normale progressione economica e di carriera del personale di cui alla presente legge sono approvate, a decorrere dal 1978, con la legge di bilancio.

Le spese previste dalla presente legge imputate ai capitoli 3285 e 3300 dello stato di previsione della Regione per l’anno 1977 hanno natura obbligatoria.

Art. 64

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 105 - Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e) f) del primo comma, dal secondo comma dell’articolo 3 e dall’articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 L. 105.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 3055 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi forestali L. 92.000.000

Cap. 3100 - Indennità e rimborso spese di trasferimento e di trasferta per missioni compiute dal personale dei servizi forestali L. 1.000.000

Cap. 3285 - La cui denominazione è così modificata:

Spese per corsi per aspiranti forestali, di formazione e specializzazione del personale del corpo forestale, per sussidi di studio e per accertamenti sanitari (artt. 11, 12 e 14 legge regionale 11 novembre 1977, n. 66) L. 2.000.000

Cap. 3300 - Spese di vestiario, equipaggiamento, corredo e armamento del personale forestale (articoli 42 e 43 legge regionale 11 novembre 1977, n. 66) L. 10.000.000

TOTALE L. 105.000.000

All’allegato D annesso alla legge regionale 28 febbraio 1977, n. 15, sono aggiunti i capitoli 3285 e 3300 indicati nel comma precedente.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Allegato A alla legge regionale 11 novembre 1977, n. 66.

Pianta organica dei posti e tabella di attuazione della carriera economica a ruolo aperto per il personale della carriera esecutiva del Corpo forestale valdostano.

ATTO ALLEGATO

Gruppo regionale C/ F1, qualifica Maresciallo, posti n. 17, sviluppo della carriera a ruolo aperto, posizione iniziale stipendio L. 2.050.000, dopo 4 anni stipendio L. 2.420.000, dopo 8 anni, stipendio L. 2.790.000.

ATTO ALLEGATO

Gruppo regionale C/ F2, qualifica Brigadiere, posti n. 17, sviluppo della carriera a ruolo aperto, posizione iniziale stipendio L. 1.770.000, dopo 4 anni stipendio L. 2.050.000 dopo 8 anni stipendio L. 2.420.000.

ATTO ALLEGATO

Gruppo regionale C/ F3, qualifica Guardia, posti n. 86, posizione iniziale stipendio L. 1.300.000, dopo 4 anni stipendio L. 1.530.000, dopo 8 anni stipendio L. 1.770.000, dopo 12 anni stipendio L. 2.050.000, dopo 16 anni stipendio L. 2.420.000.

Allegato B alla legge regionale 11 novembre 1977, n. 66

Pianta Organica dei posti e tabella di attuazione della carriera economica a ruolo aperto per il personale della carriera esecutiva del Corpo forestale valdostano inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento.

ATTO ALLEGATO

Gruppo regionale C/ F3, qualifica Guardia, posti n. 30, sviluppo della carriera a ruolo aperto, posizione iniziale stipendio L. 1.300.000, dopo 4 anni stipendio L. 1.530.000, dopo 8 anni stipendio L. 1.770.000, dopo 12 anni stipendio L. 2.050.000, dopo 16 anni stipendio L. 2.420.000.