Legge regionale 20 dicembre 1976, n. 66 - Testo storico

Legge regionale n. 66 del 20 12 1976

Bollettino ufficiale 30 12 1976 n. 14

Autorizzazione, limitatamente per l’anno 1976, di maggiore spesa per l’applicazione delle leggi regionali 9 novembre 1974, n. 40, e 12 dicembre 1975, n. 43, concernenti l’assistenza integrativa regionale a favore degli inabili, mutilati ed invalidi civili.

Art. 1

Per l’applicazione delle leggi regionali 9 novembre 1974, n. 40, e 12 dicembre 1975, n. 43, recanti norme in materia di assistenza integrativa regionale a favore degli inabili, mutilati ed invalidi civili, č autorizzata, limitatamente all’anno finanziario 1976, la maggiore spesa di lire 30 milioni.

Art. 2

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverą sul capitolo 750 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1976.

Il finanziamento della maggiore spesa č assicurato da una maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 16 della Parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1976.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

Cap. 16 - " Proventi della Casa da gioco di Saint Vincent " L. 30.000.000

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 750 - " Spese per l’assistenza integrativa regionale agli inabili, mutilati ed invalidi civili (leggi regionali 9 novembre 1974, n. 40, e 12 dicembre 1975, n. 43) " L. 30.000.000

Art. 4

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.