Legge regionale 21 agosto 1990, n. 65 - Testo storico

Legge regionale n. 65 del 21 08 1990

Bollettino ufficiale 4 9 1990 n. 36

Rifinanziamento per l’esercizio 1990 della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10, concernente la sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale, come modificata dalle leggi regionali 14 dicembre 1972, n. 40, e 11 agosto 1975, n. 41.

Art. 1

1. Per l’applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10, come modificata dalle leggi regionali 14 dicembre 1972, n. 40, e 11 agosto 1975, n. 41, concernente la sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale, è autorizzata, limitatamente all’esercizio 1990, l’ulteriore spesa di lire 700.000.000.

2. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverà sul capitolo 37500 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1990.

3. Alla copertura dell’onere di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 (" Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese di investimento ", a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 - punto 2.2.2. - settore 2: sviluppo economico) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1990.

Art. 2

1. Al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " L. 700.000.000

Variazione in aumento

Cap. 37500 " Spese per la sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali ed altre società "

LR 3 agosto 1971, n. 10 L. 700.000.000

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.