Legge regionale 22 novembre 1988, n. 65 - Testo storico

Legge regionale n. 65 del 22 11 1988

Bollettino ufficiale 21 12 1988 n. 15, 3° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO al n. 0028 del 09 12 1988

Provvedimento di finanziamento in diversi settori di intervento. Autorizzazione e contrazione di mutuo passivo.

Art. 1

1. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 73, concernente gli interventi finanziari per la realizzazione dell'autostrada da Aosta a Courmayeur, modificata con le leggi regionali 19 febbraio 1988, n. 12; 29 marzo 1988, n. 17; 19 aprile 1988, n. 18; 16 giugno 1988, nn. 42 e 43; 17 giugno 1988, nn. 52 e 53, è elevata di lire 25.570 milioni.

2. Per le finalità di cui alla legge regionale 28 giugno 1962, n. 13 concernente il risanamento del bestiame in Valle d'Aosta, è approvata per l'esercizio 1988 una ulteriore spesa di lire 4.000 milioni.

3. In relazione al programma straordinario di opere pubbliche realizzato dal Comune Aosta nell'esercizio finanziario 1987 è autorizzato la concessione a favore del Comune medesimo di un contributo in conto capitale di lire 4.500 milioni.

4. Per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, relativa alle espropriazioni e occupazione d'urgenza di aree di terreno a norma della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865, è autorizzata una ulteriore spesa di lire 1.000 milioni a carico dell'esercizio 1988.

5. La spesa a carico dell'esercizio 1988 per la concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di innevamento artificiale di cui alla legge regionale 7 agosto 1986, n. 42 è elevata di lire 2.500 milioni.

6. In relazione al programma straordinario di opere pubbliche realizzato dal Comune di Verrès nell'esercizio finanziario 1987 è autorizzata la concessione a favore del Comune medesimo di un contributo in conto capitale di lire 500 milioni.

Art. 2

1. È, inoltre, autorizzata la concessione al Comune di Aosta di un contributo straordinario di lire 500 milioni per il finanziamento di spese relative al funzionamento di servizi socialmente utili.

Art. 3

1. Per la realizzazione del programma di investimenti di cui al precedente articolo 1, è autorizzata la contrazione di uno o più mutui passivi per complessive lire 38.070 milioni al tasso massimo del 12 percento e per un periodo di ammortamento non superiore ad anni 15.

2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutte le operazioni per la contrazione del mutuo eventualmente in valuta estera purché sussistano condizioni di particolare vantaggio per la Regione in considerazione del rischio di cambio della valuta.

Art. 4

1. Le spese per l'ammortamento del mutuo di cui all'articolo 3, valutate in L. 2.765.745.000 per l'anno 1988, pari a una semestralità della rata di ammortamento, ed in annue L. 5.531.490.000 a decorrere dal 1989 graveranno sui capitoli 50650 (quota interessi per l'ammortamento di mutui da contrarre) e 50700 (quota capitale per l'ammortamento di mutui da contrarre) del bilancio di previsione per l'esercizio 1988 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. La copertura dell'onere di cui al comma precedente è assicurata:

- per l'esercizio 1988 dalle maggiori entrate previste sui proventi della tassa di concessione della Casa da Gioco di Saint - Vincent;

- per gli anni 1989 e 1990 mediante utilizzo per L. 11.062.980.000 delle risorse disponibili già iscritte al programma 3.2 " altri oneri non ripartibili " del bilancio pluriennale 1988/ 1990;

- per gli anni successivi gli oneri saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

3. Le spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 sono finanziate con l'iscrizione di maggiori entrate derivanti dalla tassa di concessione della Casa da Gioco di Saint - Vincent.

Art. 5

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

in aumento:

Capitolo 00300 " Tassa di concessione della Casa da Gioco di Saint - Vincent "

L. 3.265.745.000

Capitolo 11150 " Contrazione di mutui per spese di investimento "

L. 38.070.000.000

Totale in aumento L. 41.335.745.000

PARTE SPESA

in aumento:

Capitolo 22782 (di nuova istituzione)

Codificazione regionale: 2.1.1.

" Finanza locale "

Codificazione: 2.1.2.3.2.3.08.15.02

" Contributo al Comune di Aosta per il finanziamento del programma straordinario di opere pubbliche per l'anno 1987 - LR 22 novembre 1988, n. 65 " L. 4.500.000.000

Capitolo 22783 (di nuova istituzione)

Codificazione regionale: 2.1.1.

" Finanza locale "

Codificazione: 2.1.2.3.2.3.08.15.02

" Contributo al Comune di Verrès per il finanziamento del programma straordinario di opere pubbliche per l'anno 1987

- LR 22 novembre 1988, n. 65 " L. 500.000.000

Capitolo 22784 (di nuova istituzione)

Codificazione regionale: 2.1.1.

" Finanza locale "

Codificazione: 1.1.1.5.2.2.08.07.02

" Contributo straordinario al Comune di Aosta per il finanziamento spese di gestione per servizi socialmente utili

- LR 22 novembre 1988, n. 65 " L. 500.000.000

Capitolo 23400 " Spese per la concessione di contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione di urgenza di beni immobili a norma della legge 22 ottobre 1971, n. 865

- LR 11 novembre 1974, n. 44

- LR 1 aprile 1987, n. 20

- LR 22 novembre 1988, n. 65 " L. 1.000.000.000

Capitolo 26750 " Spese per la sottoscrizione di titoli azionari della " Raccordi Autostradali Valle d'Aosta SpA"

- LR 28 dicembre 1984, n. 73

- LR 22 novembre 1988, n. 65 " L. 25.570.000.000

Capitolo 33700 " Contributi per la bonifica sanitaria del bestiame

- LR 28 giugno 1962, n. 13

- LR 30 agosto 1970, n. 24

- LR 31 maggio 1979, n. 31

- LR 5 marzo 1987, n. 14

- LR 22 novembre 1988, n. 65 " L. 4.000.000.000

Capitolo 37504 " Contributi a società funiviarie per la realizzazione di impianti di innevamento artificiale

- LR 7 agosto 1986, n. 42

- LR 22 novembre 1988, n. 65 " L. 2.500.000.000

Capitolo 50650 " Quota interessi per ammortamento di mutui da contrarre " L. 2.284.200.000

Capitolo 50700 " Quota capitale per ammortamento di mutui da contrarre "

L. 481.545.000

Totale in aumento L. 41.335.745.000

Art. 6

1. Il conto della competenza del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1988 pareggia nella risultanza di complessive L. 1.441.645.345.577 per effetto delle seguenti variazioni:

L. 41.335.745.000 disposte con la presente legge;

L. 74.809.600.577 per iscrizioni di assegnazioni statali e variazioni relative a capitoli delle contabilità speciali ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 8 gennaio 1988, n. 2 e dell'articolo 42 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, nonché delle leggi regionali n. 19/ 88, n. 48/ 88 e provvedimenti legislativi di assestamento e di prima variazione al bilancio per l'anno 1988.

Art. 7

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.